Il 30 maggio 2015 scade il termine per il deposito al Registro Imprese del bilancio al 31/12/2014 approvato, come frequentemente accade, l’ultimo giorno del termine ordinario e cioè il 30/04/2015.
Il 30 maggio 2015 scade il termine per il deposito al Registro Imprese del bilancio al 31/12/2014 approvato, come frequentemente accade, l’ultimo giorno del termine ordinario e cioè il 30/04/2015.
Le società di capitali infatti devono provvedere all’approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2014 entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio e pertanto entro il 30 aprile 2014.
Conseguentemente poiché il deposito del bilancio deve essere effettuato entro 30 giorni dall’approvazione il 30 maggio è l’ultimo giorno per effettuare l’adempimento.
L’approvazione tuttavia – dichiara Marco Minoccheri (cons. fiscale AS.TRO) – può avvenire entro il maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio esclusivamente se tale possibilità è prevista dallo statuto e sussistono specifiche esigenze connesse con la struttura e l’oggetto della società. Il differimento è altresì consentito alle società tenute alla redazione del bilancio consolidato.
L’assemblea ordinaria deve essere convocata (a norma dell’ art. 2364 c.c.) almeno una volta all’anno, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale e che lo statuto può prevedere un maggiore termine, non superiore a 180 giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto sociale. La regola è dettata per le Spa prive del consiglio di sorveglianza ma trova applicazione anche alle Srl in quanto l’art. 2478-bis dispone che il bilancio è presentato ai soci entro il termine stabilito dall’atto costitutivo e comunque non superiore a 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti e alle condizioni previsti dal co. 2 dell’art. 2364.
L’atto costitutivo può stabilire che, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze, l’approvazione avvenga entro un termine maggiore, comunque non superiore a 180 giorni (art. 2364, ultimo comma, c.c.). La nuova disposizione sembra restringere l’ambito del differimento dei termini, individuando quali “particolari esigenze” esclusivamente quelle relative alla struttura e all’oggetto della società.
Possono quindi usufruire del maggior termine per l’approvazione del bilancio:
– Le società dotate di strutture organizzative particolarmente complesse, ove derivano tempi lunghi per l’acquisizione, la trasmissione e l’elaborazione dei dati che hanno quindi problematiche simili a quelle delle società che consolidano il bilancio
– Società che operano in settori particolari.
E’ inoltre possibile lo slittamento per cause di forza maggiore, ad esempio furti, incendi, alluvioni…nonché decesso o grave malattia dell’amministratore unico nei giorni in cui doveva essere redatto il progetto di bilancio.
In tutti i casi gli amministratori sono chiamati a segnalare nella redazione sulla gestione le ragioni che hanno generato lo slittamento dell’approvazione del bilancio.
Le possibili esigenze relative alla struttura e all’oggetto sociale possono essere:
– quando la struttura amministrativa di una società è decentrata in più sedi ed è necessario una tempo maggiore per la raccolta ed elaborazione di tutte le informazioni indispensabili alla redazione del bilancio, mutamenti di legge in materia fiscale.
– variazione del sistema informatico (solitamente effettuato a partire dall’inizio d’anno)
– un mutamento dei criteri di rilevazione delle operazioni (recepimento degli IAS)
– dimissioni del responsabile amministrativo, con ovvie ripercussioni in capo al funzionamento della struttura interna, potrebbero costituire una valida motivazione
– società le quali, ancorché non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato, si trovano nella necessità di esaminare i bilanci delle società partecipate al fine della corretta valutazione delle partecipazioni iscritte in bilancio, comprese quelle che già hanno iscritto, tra le immobilizzazioni finanziarie, partecipazioni valutate con il criterio del patrimonio netto
– società in presenza di creazione di patrimoni destinati a specifici affari ex artt. 2447-bis e 2447-septies del c.c.
– società che operano in edilizia, che hanno la necessità di approvare gli stati di avanzamento lavori da parte del committente (specie per cantieri all’estero)
– società che ha partecipato ad operazioni straordinarie e di ristrutturazione aziendale, come fusioni, scissioni e trasformazioni
– società ha formato oggetto di modifiche od interventi profondi alla struttura organizzativa, all’organigramma societario, magari a ridosso dei termini per l’approvazione del bilancio, così come le eventuali dimissioni dell’organo amministrativo nell’imminenza del termine ordinario di convocazione dell’assemblea
– si è verificata una causa di forza maggiore, come un furto, un incendio o un evento naturale, oppure l’amministratore unico è deceduto o ha contratto una grave malattia nei giorni in cui doveva essere redatto il progetto di bilancio.
L’accertamento dell’esistenza dei motivi che consentono il differimento è di competenza degli amministratori i quali devono segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione (art. 2428, c.c.).
Nel caso in cui non venga predisposta la relazione sulla gestione (quando cioè si redige il bilancio in forma abbreviata) l’indicazione richiesta nella relazione sulla gestione deve essere riportata nella nota integrativa.
– redazione verbale differimento termini approvazione bilancio (entro 31/03): Tale delibera non è espressamente richiesta ma comunque , a parere di chi scrive, è opportuna che venga presa entro il termine in cui il progetto di bilancio deve essere comunicato all’incaricato del controllo contabile.
– entro il 01/6 predisposizione del progetto di bilancio e della eventuale relazione di gestione e trasmissione al Collegio sindacale (ove esistente);
– entro il 15 giugno deposito presso la sede sociale, del bilancio unitamente alla relazione di gestione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, ove previste. Il bilancio deve rimanere a disposizione dei soci per i 15 giorni precedenti la sua approvazione;
A questo punto gli amministratori devono procedere alla convocazione dell’assemblea che deve essere effettuata per le srl almeno 8 giorni prima della data fissata per l’assemblea e per le SpA almeno 15 giorni prima;
Entro il 29 giugno l’assemblea deve riunirsi per l’approvazione del bilancio.
La data del 29 giugno si riferisce sempre al giorno di prima convocazione sicché è possibile che il bilancio sia effettivamente approvato successivamente se l’assembla si costituisce in seconda convocazione. Per le srl che sottopongono il bilancio ai soci con il nuovo sistema della consultazione scritta (o del consenso scritto) il termine è relativo alla data entro cui, in base alle modalità statutarie, la consultazione deve essere avviata (invio ai soci del documento di cui si chiede l’approvazione).
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