24 Novembre 2024 - 22:34

BetuniQ. La Corte di Cassazione accoglie ricorso ed annulla sequestro preventivo imposto ad esercizio commerciale

Nuovo successo della UniqGroup LTD dinanzi agli Ermellini. I giudici del Supremo Consesso hanno annullato un sequestro preventivo confermato in precedenza dal Tribunale di Napoli in sede di appello cautelare.

08 Aprile 2015

Nuovo successo della UniqGroup LTD dinanzi agli Ermellini. I giudici del Supremo Consesso hanno annullato un sequestro preventivo confermato in precedenza dal Tribunale di Napoli in sede di appello cautelare. La difesa del C.T.D. rilevava con il gravame proposto al collegio partenopeo, come quest’ultimo (nella fase del riesame) avesse sancito la discriminazione patita dall’azienda maltese nel tentativo della sua partecipazione alla gara indetta con il bando “Monti”. Nel contempo, si dimostrava che il gestore si era attivato nel richiedere l’autorizzazione prevista dall’art. 88 T.U.L.P.S. e che quindi si palesasse iniquo il vincolo ablatorio applicato all’immobile.

L’assenza di qualsivoglia ragione procedurale funzionale ad esigenze di carattere investigativo, oltre alla mancanza di indizi, non potevano suffragare il fumus del reato contestato. Il Procuratore Generale rimarcava come non potesse giustificarsi la compromissione di un’attività imprenditoriale sottesa alla colpevole inerzia -da parte della pubblica amministrazione- nel rilascio della licenza di polizia condivideva tutte le doglianze contenute nel ricorso e censurando radicalmente il sequestro. La III sezione penale della Corte Suprema di Cassazione, aderendo alle argomentazioni dei legali della UniqGroup LTD, ha cassato il provvedimento impugnato, annullando il sequestro preventivo applicato all’esercizio commerciale del C.T.D. campano con marchio “BetuniQ”.

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