Il Tribunale amministrativo del Lazio ha accolto l’istanza cautelare promossa da Betfair Italia S.r.l. Contro il pagamento della tassa dello 0,5% imposta dal Legislatore la scorsa primavera. Si tratta della
Il Tribunale amministrativo del Lazio ha accolto l’istanza cautelare promossa da Betfair Italia S.r.l. Contro il pagamento della tassa dello 0,5% imposta dal Legislatore la scorsa primavera.
Si tratta della quota pari allo 0,5% del totale della raccolta da scommesse relative a vari eventi sportivi, anche in formato virtuale, effettuate in qualsiasi modo e su qualsiasi mezzo, sia online, sia tramite canali tradizionali, versata nel bilancio dello Stato, sino al 31 dicembre 2021, secondo quanto previsto dal Dl “Rilancio”, da assegnare al settore sportivo per fronteggiare la crisi economica a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19 (articolo 217, Dl n. 34/2020).
L’operatore sportivo ricorre per l’annullamento della determinazione direttoriale ADM dell’8 settembre 2020, nella parte in cui si stabiliscono le modalità di calcolo e di applicazione dell’importo dello 0,5 per cento della raccolta sulle scommesse nella parte in cui ricomprende il periodo 20 maggio 2020 – 31 agosto 2020 e 1 settembre – 31 dicembre 2020 quale intervallo temporale rilevante ai fini del pagamento.
“Alla luce dei dati concreti che connotano la fattispecie del gravame depositato e la posizione legittimante della società ricorrente, – spiega il tribunale – la stessa, in qualità di soggetto economico che offre scommesse tradizionali a quota fissa, soprattutto attraverso una tipologia particolare di gioco pubblico (regolata dalla normativa italiana e conosciuta come Betting Exchange – scommesse a distanza a quota fissa con interazione diretta fra giocatori – e per la quale non effettua alcuna attività di effettiva raccolta), si trova ad essere al momento incisa dall’adozione della determinazione direttoriale del direttore generale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nella parte in cui si stabiliscono le modalità di calcolo e di applicazione dell’importo dello 0,5 per cento della raccolta sulle scommesse di cui all’art. 217, comma 2, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 a titolo di contributo per il “Fondo rilancio sport”.
Per il giudice amministrativo si possono ritenere sussistenti i presupposti dell’estrema gravità ed urgenza richiesti dall’art. 56, primo comma, del c.p.a., stante l’oggettiva ed immediata lesività dei provvedimenti impugnati, specialmente nella parte in cui impongono un cospicuo versamento entro il prossimo 30 novembre; si può senz’altro porre rimedio ai rappresentati pregiudizi differendo l’esecuzione dei predetti provvedimenti ai soli fini dello slittamento del termine imposto per il versamento delle somme dovute al giorno successivo all’esame collegiale della domanda cautelare, tali circostanze in fatto inducono a concedere la misura cautelare richiesta con effetti sino e non oltre la data della camera di consiglio utile del 2 dicembre 2020, nel cui contesto potranno essere assunte le eventuali determinazioni idonee alla definizione del giudizio nello stato in cui versa”.
Il Tribunale ha quindi fissato per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 2 dicembre 2020.
Pressgiochi
L | M | M | G | V | S | D |
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