Sull’applicazione della tassa salva sport prevista dal Decreto Rilancio al betting exchange, ADM dovrà individuare nuove modalità di calcolo del prelievo, ivi introdotto, alla “raccolta” delle scommesse a distanza a
Sull’applicazione della tassa salva sport prevista dal Decreto Rilancio al betting exchange, ADM dovrà individuare nuove modalità di calcolo del prelievo, ivi introdotto, alla “raccolta” delle scommesse a distanza a quota fissa con interazione diretta fra i giocatori, attenendosi a quanto stabilità dal Tar Lazio nella sentenza dello scorso aprile.
ADM, con propria determinazione direttoriale era intervenuta per interpretare il Decreto Rilancio che prevedeva la tassa dello 0,5% sulle scommesse, incluso il betting exchange. La tassa prevista non era assolutamente compatibile con la modalità dell’interazione a distanza dei giocatori e di conseguenza era stato inevitabile l’intervento del regolatore per determinarne il corretto calcolo.
Calcolo messo in discussione da un concessionario online le cui ragioni sono state oggi accolte dal Tribunale Amministrativo regionale del Lazio.
Come ha stabilito il Tar, “l’Agenzia, in sede di riesercizio, sarà tenuta a dare conto dell’istruttoria al riguardo svolta e del percorso logico motivazionale che abbia condotto l’amministrazione alle determinazioni che è chiamata ad assumere, dando evidenza di aver agito nel rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità (che sempre devono informare l’azione amministrativa), optando per una soluzione che sia, al contempo, la più satisfattiva per l’interesse pubblico perseguito e la meno afflittiva per i destinatari della stessa e che, contestualmente, assicuri una sostanziale parità di trattamento tra i concessionari tradizionali e i concessionari di betting exchange, attraverso l’espressa considerazione delle peculiarità della tipologia di scommesse di cui si discorre, dei conseguenti effetti distorsivi (come anche evidenziati dalla ricorrente) che ne possano discendere per il betting exchange dall’applicazione del tributo, nonché di ogni altra soluzione alternativa che ragionevolmente ne possa limitare le ricadute”.
ADM aveva optato per un’applicazione dell’imposta solo ai giocatori vincenti stabilendo che “trattandosi di nuova imposta, la minimizzazione degli effetti afflittivi della stessa, si raggiunge ponendo l’aggravio fiscale esclusivamente sulla vincita e sul vincitore”.
Secondo il Tar, “ugualmente è a dirsi per le possibili “modalità alternative di calcolo del prelievo” che l’amministrazione, in ossequio alla sentenza del T.A.R., avrebbe dovuto dimostrare di aver considerato, non valendo in tal senso quanto genericamente affermato dall’Agenzia nelle contestate determinazioni, che “una differente modulazione della tassazione costituirebbe un aggravio fiscale anche su giocatori non risultati vincitori”.
Anche in questo caso è, invero, rinvenibile in tale inciso una sostanziale elusione delle statuizioni di questo Tribunale, non avendo l’Agenzia a ben vedere dato conto dell’esistenza di modalità di calcolo ulteriori ed alternative, né, tanto meno, dei motivi che avrebbero portato a preferire quella nuovamente prescelta… l’ipotesi, paventata dall’ADM, di tassare i non vincenti non valga di per sé ad escludere, in ragione della sua manifesta irragionevolezza, l’esistenza (come rappresentato anche dalla ricorrente, oltre che nel precedente giudizio, anche nella nota del 3 maggio 2021) di talune diverse alternative che l’amministrazione avrebbero dovuto quanto meno considerare”.
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