22 Novembre 2024 - 15:23

Bergamo. Gori presenta un regolamento contro tutti i giochi, tranne il Bingo, Lotto e Totocalcio – Il Regolamento

Come annunciato al convegno di ieri dal sindaco Gori, verrà presentato oggi 27 Maggio alle ore 15,00 “l’innovativo” regolamento sull’azzardo del Comune di Bergamo. Alla radice gli orari che, a

27 Maggio 2016

Come annunciato al convegno di ieri dal sindaco Gori, verrà presentato oggi 27 Maggio alle ore 15,00 “l’innovativo” regolamento sull’azzardo del Comune di Bergamo. Alla radice gli orari che, a quanto sembra, non imporranno lo stop soltanto alle slot, ma a anche scommesse e lotterie istantanee.

Il comune si propone di salvaguardare “la salute pubblica, il risparmio familiare, la serenità domestica, l’integrità del tempo di lavoro, la sicurezza e il decoro urbani”.

La Giunta comunale ha approvato il regolamento proprio ieri, giovedì 26 maggio, ed ora spetterà al consiglio comunale approvare le nuove regole per farle entrare in vigore: il voto è previsto per il prossimo 6 giugno.

Non rientrerà in queste limitazioni il bingo dato che secondo la giunta Gori mantiene come «elemento preponderante» lo stare in compagnia, il lotto e il totocalcio «caratterizzati da modalità e tempistiche che esulano dal gioco compulsivo».

Bergamo: presentato ufficialmente regolamento per introdurre distanze e orari su slot, scommesse e lotterie, ma non tutte…

 

Questa azione di limitazione “totalizzante” dei giochi, segue l’esperienza del comune di Spresiano nel Veneto dove però oltre il confine teorico, le azioni pratiche di effettivo contrasto a Gratta e Vinci e scommesse sono mancate. E’ evidente che un risultato “concreto” in una città delle dimensioni di Bergamo potrebbe cambiare realmente l’approccio nazionale alle limitazioni orarie.

 

IL REGOLAMENTO

 

ART.1 – AMBITO DI APPLICAZIONE
1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di gestione delle attività relative all’esercizio di giochi leciti, autorizzate in conformità a quanto previsto dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e s.m.i. (TULPS), nonché in base alle ulteriori norme attuative statali e regionali.
2. Sono pertanto oggetto del presente Regolamento tutte le tipologie di gioco lecito, che prevedano vincite in denaro, di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
– gioco attraverso apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento (singoli apparecchi/new slot e sale giochi tradizionali); – gioco attraverso apparecchi collegati fra di loro, in tempo reale, alla rete e ad un server centrale presente nella sala dove sono installati, il quale comunica costantemente con un server nazionale centralizzato che gestisce le vincite (sale VLT – videolottery – sale SLOT); – scommesse su competizioni ippiche, sportive e su altri eventi;
– lotterie istantanee su piattaforma virtuale e/o con tagliando cartaceo (gratta e vinci, 10 e lotto, eccetera), venduti direttamente dall’esercente o acquistabili attraverso distributori automatici.
3. Non sono oggetto del presente regolamento:
– i giochi tradizionali di abilità fisica, mentale o strategica (nei quali l’elemento abilità e trattenimento sia preponderante rispetto all’elemento aleatorio), quali ad esempio bigliardo, calciobalilla, bowling, flipper, freccette e giochi da tavolo e di società (Dama, Scacchi, Monopoli, Scarabeo, Risiko, eccetera), nonché giochi tramite l’utilizzo di specifiche consolle (Playstation, Nintendo, Xbox, eccetera) quando non siano effettuati attraverso l’utilizzo di apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici che prevedono vincite in denaro;
– il gioco del bingo (sostitutivo del tradizionale gioco della tombola) all’interno del quale si ritiene che l’elemento preponderante della condivisione dell’esperienza del gioco con i compagni di tavolo abbia un valore socializzante non presente nei giochi effettuati individualmente;
– i giochi del lotto e del totocalcio, tradizionalmente caratterizzati da modalità di gioco che prevedono tempistiche e ritualità che esulano dal concetto di gioco compulsivo e problematico oggetto della presente regolamentazione;
– gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di tipo elettromeccanico, privi di monitor, attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l’introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a 1 Euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie.
4. Non sono, altresì, oggetto del presente regolamento i giochi definiti “proibiti” ed elencati in apposite tabelle predisposte dalla Questura nonché la messa a disposizione di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare su piattaforme di gioco on-line gestite da soggetti che hanno sede in stati esteri. Per l’eventuale esercizio di tali attività abusive si applicano le sanzioni previste dallo Stato per le specifiche violazioni.

ART.2 – FINALITÀ
1. L’Amministrazione comunale, con il presente Regolamento, si prefigge l’obiettivo di garantire che la diffusione del gioco lecito sul proprio territorio, e nei locali ove esso si svolge, avvenga riducendo gli effetti pregiudizievoli – peraltro, già apprezzabili e documentati – per la salute pubblica, il risparmio familiare, la continuità affettiva e la serenità domestica, l’integrità del tempo di lavoro, la sicurezza urbana, il decoro e la viabilità; ciò al fine di limitare le conseguenze sociali dell’offerta di gioco su fasce di consumatori psicologicamente più deboli e, non secondariamente, di creare un argine a forme di dequalificazione territoriale e di infiltrazione criminale nell’economia cittadina quale ad esempio il prestito a usura per debiti contratti al gioco, anch’esse già in atto.
2. L’Amministrazione intende, inoltre, disincentivare il gioco, che, da compulsivo, sovente degenera nella dipendenza patologica, anche attraverso iniziative di informazione e di educazione; intende favorire la continuità affettiva-familiare, l’aggregazione sociale, la condivisione di un’offerta pubblica e gratuita pensata per valorizzare il tempo libero, e ciò al fine di promuovere la generazione di relazioni positive, in mancanza le quali, potrebbero originarsi pericolose forme di disgregazione civile.
3. Le procedure disciplinate dal presente Regolamento si informano, in particolare, ai seguenti principi:
a) tutela dei minori;
b) tutela degli utilizzatori, con particolare riferimento alla necessità di contenere i rischi connessi alla moltiplicazione delle offerte, delle occasioni e dei centri di intrattenimento aventi come oggetto il gioco d’azzardo, in funzione del benessere pubblico e nell’ottica di prevenire il gioco d’azzardo patologico;
c) contenimento dei costi sociali, umani ed economici, derivanti dall’assiduità al gioco d’azzardo, con particolare riferimento alle ricadute negative che detta assiduità comporta nel contesto familiare e per la popolazione anziana, sia in termini di sovra-indebitamento (con possibile ricorso al prestito a usura) sia di autosegregazione dalla vita di relazione e affettiva;
d) necessità di ridurre il danno derivante dalla sindrome da Gioco d’Azzardo Patologico (GAP) e dalle ricadute negative che essa – oltre che in termini di ingente spesa sanitaria – determina nella dimensione privata, lavorativa e cittadina;
e) tutela della sicurezza urbana, del decoro urbano, della quiete della collettività.
Le finalità sopra indicate devono essere contemperate con la salvaguardia dell’iniziativa di impresa e della concorrenza, così come costituzionalmente stabilito.
4. L’Amministrazione si impegna, attraverso la raccolta e l’aggiornamento annuale dei dati, a monitorare puntualmente gli indicatori quanti-qualitativi descrittivi dell’incidenza del fenomeno su territorio e cittadini e ad adottare conseguentemente tutte le azioni che si rendessero necessarie.

 

ART.3 – PROCEDURE PER L’INSTALLAZIONE DEGLI APPARECCHI DA GIOCO E PER L’APERTURA DI SALE DEDICATE
1. L’installazione di apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento (singoli apparecchi/new slot e sale giochi tradizionali), il loro trasferimento di sede, l’ampliamento della superficie, il cambio di titolarità sono subordinati all’ottenimento della prescritta licenza rilasciata dal Comune, sulla base della normativa nazionale e regionale vigente.
2. L’apertura di agenzie per la raccolta di scommesse ippiche, sportive e su altri eventi, nonché di sale dedicate all’installazione di apparecchi o sistemi di gioco VLT, il loro trasferimento di sede, l’ampliamento della superficie, il cambio di titolarità sono subordinati all’ottenimento della prescritta licenza rilasciata dalla Questura, sulla base delle normativa nazionale vigente.
3. La vendita di biglietti di lotterie istantanee su piattaforma virtuale e/o con tagliando cartaceo (gratta e vinci, 10 e lotto, eccetera), venduti direttamente dall’esercente o acquistabili attraverso distributori automatici, è subordinata all’ottenimento di specifica concessione da parte di Lottomatica, sulla base delle normativa nazionale vigente.
4. Le informazioni relative alle procedure per l’installazione degli apparecchi da gioco e per l’apertura di sale dedicate, così come le norme statali e regionali di riferimento – aggiornate in tempo reale – sono consultabili sul sito istituzionale dell’Amministrazione comunale.

 

ART. 4 – UBICAZIONE DEI LOCALI E INSTALLAZIONE DEGLI APPARECCHI DA GIOCO
1. Così come stabilito dalla Legge regionale n. 8 del 21 ottobre 2013 e successive modificazioni, è vietata l’installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito in locali che si trovino a una distanza, determinata dalla Giunta regionale entro il limite massimo di 500 metri (calcolata considerando la soluzione più restrittiva tra quella che prevede un raggio di 500 metri dal baricentro del luogo sensibile ovvero dall’ingresso considerato come principale), da istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori.
2. Non possono, inoltre, essere aperte sale dedicate o installati apparecchi per il gioco d’azzardo lecito nel raggio di 100 metri di distanza da sportelli bancari, postali o bancomat, da agenzie di prestiti, di pegno o da attività in cui si eserciti l’acquisto di oro, argento o oggetti preziosi, così come non possono essere installati bancomat nel raggio di 100 metri dalle sale dedicate o da dove sono installati gli apparecchi.
3. L’installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito è, inoltre, vietata in circoli e associazioni di qualunque natura.
4. Non è in alcun caso consentita l’installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito e distributori automatici per la vendita di lotterie istantanee su piattaforma virtuale e/o con tagliando cartaceo (gratta e vinci, 10 e lotto, eccetera) all’esterno dei locali, anche se su spazi privati.

 

ART. 5 – ORARI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITA’
1. L’orario di apertura delle sale dedicate, nonché l’orario di funzionamento degli apparecchi da gioco e la vendita effettuata direttamente dall’esercente o attraverso distributori automatici di lotterie istantanee su piattaforma virtuale e/o con tagliando cartaceo (gratta e vinci, 10 e lotto, eccetera), sono stabiliti dal Sindaco con specifica ordinanza, ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs. 267/2000.
2. Il Sindaco determinerà gli orari di esercizio delle attività di cui al comma 1 nel rispetto dei seguenti criteri:
– adozione del provvedimento sindacale in relazione alle attività che si trovano nell’arco di 500 metri dai luoghi sensibili individuati da Regione Lombardia ed indicati al precedente art. 4;
– individuazione di orari che non penalizzino determinate tipologie di gioco (e conseguentemente di attività commerciali) a favore di altre;
– determinazione di specifiche fasce orarie di apertura/chiusura che garantiscano la maggior efficacia possibile per il raggiungimento dell’obiettivo di rendere difficoltoso il consumo di gioco in orari tradizionalmente e culturalmente dedicati alle relazioni familiari.
3. L’ordinanza sindacale di determinazione degli orari costituisce prescrizione dell’autorità di pubblica sicurezza imposta per pubblico interesse, così come stabilito dall’art. 9 del TULPS. Il mancato rispetto di quanto prescritto è punito con le sanzioni previste dagli art. 17 bis e seguenti dello stesso TULPS, i quali prevedono, oltre alla sanzione pecuniaria, una sanzione accessoria di sospensione sino a tre mesi dell’attività.

 

ART. 6 – MODALITA’ DI ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ E INFORMAZIONI ALLA CLIENTELA
1. L’attività deve essere svolta nel rispetto delle norme nazionali e regionali in materia che, fra l’altro, prescrivono:
– l’esposizione, all’interno del locale, dei titoli autorizzativi all’esercizio dell’attività;
– la messa a disposizione dei soli giochi ed apparecchi leciti e l’obbligo di esposizione della tabella dei giochi proibiti;
– l’esposizione in modo chiaro e ben visibile delle indicazioni di utilizzo degli apparecchi, l’indicazione dei valori relativi al costo della partita, le regole del gioco e la descrizione delle combinazioni o sequenze vincenti;
– l’obbligo di informazione del divieto del gioco per i minori e il controllo effettivo che tale divieto venga rispettato mediante richiesta di esibizione di un documento di identità. I cartelli riportanti il divieto di gioco per i minori dovranno avere le dimensioni minime del formato A4 (mm. 210 x 297) e dovranno essere scritti in italiano, inglese, francese e spagnolo, in caratteri chiaramente leggibili. Il fac-simile di tali cartelli è disponibile sul sito dell’Amministrazione comunale.
2. All’interno di ciascun locale deve essere esposto un ulteriore cartello contenente le informazioni che consentano al giocatore di effettuare un autotest teso a individuare la possibilità di rischio che lo stesso corre di essere un giocatore problematico o patologico o che comunque abbia necessità di rivolgersi a personale specializzato.
3. Il cartello di cui al comma 2 deve avere le dimensioni minime di cm. 30 x 40 per i locali che ospitano singoli apparecchi, e di cm. 50 x 70 per le sale dedicate. Il file esecutivo per la stampa è scaricabile dal sito istituzionale o ritirabile presso l’Amministrazione comunale.
4. È vietata l’esposizione all’interno e all’esterno dei locali di cartelli, di manoscritti, immagini e/o proiezioni che pubblicizzino le vincite appena o storicamente avvenute.

 

ART. 7 – ULTERIORI MISURE DI CONTENIMENTO DEL FENOMENO
1. L’Amministrazione comunale non procede alla locazione o concessione a qualsiasi titolo di immobili a soggetti che intendono aprire attività relative all’esercizio del gioco lecito, sia attraverso sale dedicate che attraverso l’installazione di apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento.
2. Nei contratti stipulati, il divieto di esercizio di tali attività sarà espressamente indicato e la loro attivazione in un momento successivo alla stipula sarà motivo di scioglimento anticipato del contratto stesso.
3. Nel caso in cui le attività citate fossero presenti in immobili locati o concessi dall’Amministrazione comunale, alla prima scadenza di legge non si procederà al rinnovo del contratto.
4. Le società controllate o partecipate dall’Amministrazione comunale o alle quali l’Amministrazione stessa ha affidato incarichi per la gestione di servizi pubblici o di interesse pubblico non possono accogliere richieste di pubblicità relative all’esercizio del gioco lecito, sia attraverso sale dedicate che attraverso l’installazione di apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento.
5. E’ vietata l’installazione di insegne luminose o a luminosità intermittente all’interno dei locali che siano visibili all’esterno degli stessi.
6. L’Amministrazione comunale non autorizza l’installazione di insegne luminose o a luminosità intermittente all’esterno delle attività commerciali di cui al presente regolamento.

ART. 8 – SANZIONI
1. Il compito di far osservare le disposizioni del presente regolamento è attribuito in via principale alla Polizia locale. Per l’accertamento delle violazioni sono altresì competenti tutti gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.
2. Gli atti di accertamento e il procedimento sanzionatorio sono disciplinati dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689 e dalle delibere della Giunta comunale vigenti ed adottate ai sensi del secondo comma dell’art. 16 della Legge.
3. Ai sensi dell’art. 13 della citata Legge, gli organi di cui al comma 1 possono, per l’accertamento delle violazioni, procedere a rilievi fotografici e ad ogni altra operazione tecnica necessaria.

4. Le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento comportano l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria sino a Euro 500,00 con facoltà per il trasgressore di estinguerla con il pagamento in misura ridotta della somma di Euro 333,33, se saldata nei termini previsti.

 

 

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