20 Gennaio 2025 - 12:56

Berdin (Astro): “Su riduzione Awp si rischia il Far West se al concessionario si lascia mano libera”

Il punto di partenza della presente nota è rappresentata dalla “nuova” interpretazione che si sta affermando oggi del disposto della legge n. 208/ 2015, comma 943 che per comodità si

08 Giugno 2016

Il punto di partenza della presente nota è rappresentata dalla “nuova” interpretazione che si sta affermando oggi del disposto della legge n. 208/ 2015, comma 943 che per comodità si riporta:

  1. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e’ disciplinato il processo di evoluzione tecnologica degli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. I nulla osta per gli apparecchi di cui al citato articolo 110, comma 6, lettera a), non possono piu’ essere rilasciati dopo il 31 dicembre 2017; tali apparecchi devono essere dismessi entro il 31 dicembre 2019. A partire dal 1o gennaio 2017 possono essere rilasciati solo nulla osta per apparecchi che consentono il gioco pubblico da ambiente remoto, prevedendo la riduzione proporzionale, in misura non inferiore al 30 per cento, del numero dei nulla osta di esercizio relativi ad apparecchi attivi alla data del 31 luglio 2015, riferibili a ciascun concessionario. Le modalita’ di tale riduzione, anche tenuto conto della diffusione territoriale degli apparecchi, il costo dei nuovi nulla osta e le modalita’, anche rateali, del relativo pagamento sono definiti con il citato decreto ministeriale.

La norma è “chiara” e quindi non avrebbe bisogno di interpretazione, nel senso che la “riduzione” è associata all’AWP da Remoto, senza la quale (ovvero senza l’evoluzione tecnologica), il decreto del MEF disciplinante la riduzione delle AWP non ha copertura legislativa.

La pressioni (legittime ?) – dichiara Pierangelo Berdin, del Comitato di Presidenza As.Tro – che si esercitano al settore, invece, hanno oggi portato ad una interpretazione “rovesciata” (legittima ?) del testo legislativo, nel senso che la “precedenza” ce l’avrebbe la cadenza temporale della prevista riduzione “a prescindere” dall’esistenza o meno delle AWP REMOTE. Dal primo gennaio 2017, pertanto, si dovrà iniziare a “ridurre”, fino al raggiungimento del “tetto” preventivato (non più del 70% delle awp fotografate al 31 luglio 2015).

Le riserve giuridiche le scioglieranno i legali, ma da imprenditore mi pongo al cospetto del lato pratico della questione, ovvero la modalità di attuazione di una riduzione che – per forza di cose – costituirà adempimento amministrativo del Concessionario (cui viene rilasciato il NOE), ma che “industrialmente” potrebbe rivelarsi un autentico “scippo”.

Esistono infatti solo due modi attraverso i quali un Concessionario può praticare una riduzione “numerica e coatta” del parco macchine allacciate al proprio circuito:

Il primo modo è quello “normato ed equo”, in virtù del quale “sia le awp di proprietà del concessionario, sia quelle di proprietà dei gestori” saranno sacrificate in identica misura e con identiche proporzioni.

Il secondo modo è il far West, in virtù del quale il concessionario decide a chi togliere le awp e in quale proporzione (e verosimilmente le proprie saranno le ultime), secondo un percorso che “a tutto voler concedere” oscillerà tra “l’arbitrio (e quindi lo scippo di azienda altrui) e l’elegante convincimento del gestore.

Da operatore di gioco lecito non ho memoria di tante esperienze di “equità” nel nostro settore, e quindi mi chiedo come la mia azienda e quelle dei miei colleghi affronteranno una situazione che potrebbe porli al cospetto di esperienze molto spiacevoli, financo cagionanti la compromissione dell’attività.

Sicuramente i legali mi conforteranno nell’illustrami come i contratti di gestione telematica costituiscano atto di impegno per il concessionario a ridurre “per ultime” le awp per la quali si è pagato il “costo rete”, ma non credo che un’azienda possa pensare di poter lavorare in Tribunale.

PressGiochi