Gianni Perrino Portavoce del Movimento 5 Stelle all’interno del consiglio regionale della Basilicata è intervenuto con una lettera rivolta ai questori di Potenza e Matera invitando a far rispettare le
Gianni Perrino Portavoce del Movimento 5 Stelle all’interno del consiglio regionale della Basilicata è intervenuto con una lettera rivolta ai questori di Potenza e Matera invitando a far rispettare le distanze dai luoghi sensibili imposti dalla legge regionale sul gioco.
“Qualche giorno fa- ha commentato Perrino- il Ministro dello Sviluppo Economico e Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Luigi Di Maio, ha annunciato il varo del cosiddetto “decreto dignità”. L’obiettivo primario è quello di ristabilire i diritti sociali dei cittadini e tra i provvedimenti previsti è contemplato lo stop alla pubblicità del gioco d’azzardo”.
“La L.R. n. 30/2014, come recentemente modificata dalla L.R. n. 19/2017- ha proseguito il consigliere- ha introdotto, difatti, alcuni efficaci strumenti di prevenzione e di contrasto alla invasiva e perniciosa diffusione delle slot machine. Tra questi strumenti, vi è il c.d. “distanziometro”che si desume dal combinato disposto dei commi 2 e 3 dell’art. 6 della L.R. n. 30/2014: possono essere autorizzate solo le slot machine collocate in un raggio superiore a 500 metri, “misurati per la distanza pedonale più breve, da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, oratori, impianti sportivi e centri giovanili, centri sociali o altri istituti frequentati principalmente da giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale e, inoltre, strutture ricettive per categorie”.
“La norma tuttavia non sembra aver trovato una completa applicazione da parte dei comuni- ha concluso Perrino- ad oggi sono davvero poche le amministrazioni lucane che applicano integralmente la norma. Per chiarire l’ambito delle competenze dei vari livelli amministrativi, 19 marzo scorso è uscita una circolare del Ministero dell’Interno la quale, sulla scia di una linea interpretativa che si accorda “con l’orientamento che va consolidandosi nella giurisprudenza amministrativa”, prevede che in sede di rilascio della licenza in base all’articolo 88 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), “il Questore deve tener conto della disciplina regionale e locale in tema di distanze minime dai luoghi qualificati come “sensibili”. Meritevole di essere qui riportato anche il passaggio della richiamata circolare che ricollega alla “ipotesi in cui, successivamente al rilascio della licenza ex art. 88 TULPS emerga che l’ubicazione dell’esercizio violi le distanze minime”, la possibilità per il Questore “di annullare il provvedimento ai sensi dell’art. 21-nonies della legge 241/1990”.
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