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Basilicata: ecco il testo di legge approvato sul gioco d’azzardo

La Regione Basilicata ha pubblicato le modifiche introdotte alla legge del 2014 in materia di gioco pubblico. Si interviene sul marchio regionale che viene rilasciato agli esercizi privi di giochi,

19 Febbraio 2020

La Regione Basilicata ha pubblicato le modifiche introdotte alla legge del 2014 in materia di gioco pubblico. Si interviene sul marchio regionale che viene rilasciato agli esercizi privi di giochi, sull’adozione, da parte della Giunta, di fasce orarie di interruzione quotidiana del gioco, in conformità con l’intesa stato regioni, sulla determinazione dei distanziometri di 250 e 350 metri per le nuove autorizzazioni e sulle sanzioni.

Di seguito il testo della norma.

 

Modifica dell’art. 3 della L.R. n. 30/2014 “Osservatorio e Marchio regionale”

  1. Al comma 5 ed al comma 7 dell’art. 3 della L.R. n. 30/2014, le parole “Esercizio deslottizzato” sono sostituite dalle seguenti: “Esercizio senza gioco d’azzardo”.
  2. Il comma 6 dell’art. 3 della L.R. n. 30/2014 è sostituito dal seguente:

“6. Il marchio “Esercizio senza gioco d’azzardo – Regione Basilicata” è rilasciato dalla Regione Basilicata agli esercenti di esercizi commerciali, ai gestori dei circoli privati e di altri luoghi deputati all’intrattenimento che scelgono di non proporre nel proprio esercizio alcun gioco con vincita in denaro.”.

Art. 2

Fasce orarie di interruzione del gioco

  1. Alla legge regionale n. 30/2014 è aggiunto il seguente articolo 6 bis:

“Articolo 6 bis

Fasce orarie di interruzione del gioco

  1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, adotta il provvedimento, sul quale acquisisce il parere della competente Commissione Consiliare, per rendere omogeneo sul territorio regionale le fasce orarie di interruzione quotidiana del gioco, secondo quanto previsto dall’intesa sottoscritta ai sensi dell’articolo 1, comma 936 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato di cui al comma 1”.
  2. Nelle more della definizione del provvedimento di cui al comma 1, i titolari delle sale da gioco e i titolari dei punti gioco sono tenuti a comunicare ai Comuni le fasce orarie di interruzione quotidiana del gioco, secondo quanto previsto dall’intesa sottoscritta ai sensi dell’art. 1, comma 936, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato di cui al comma 1”.”.

Art. 3

Modifica dell’art. 6 della L.R. n. 30/2014 “Apertura ed esercizio dell’attività”

  1. Il comma 2 dell’art. 6 della L.R. n. 30/2014 è sostituito dal seguente:

“2. Fuori dai casi previsti dall’art. 110, comma 7 del R.D. n. 773/1931, le nuove autorizzazioni all’esercizio non vengono concesse nel caso di ubicazione in un raggio inferiore a 250 metri nei Comuni con residenti fino a 20.000 abitanti ed a 350 metri nei Comuni con residenti superiori a 20.000 abitanti, misurati per la distanza pedonale più breve su suolo pubblico, da istituti scolastici primari e secondari, università, biblioteche pubbliche, strutture sanitarie e socio-assistenziali, ospedali, luoghi di culto e oratori.”.

  1. Il comma 3 dell’art. 6 della L.R. n. 30/2014 è abrogato.
  2. Il comma 5 dell’art. 6 della L.R. n. 30/2014 è sostituito dal seguente:

“5. Il personale operante nelle sale da gioco e gli esercenti dei locali in cui sono installati apparecchi con vincita in denaro sono tenuti a frequentare un corso di formazione obbligatorio finalizzato alla conoscenza e alla prevenzione dei rischi connessi al gioco d’azzardo patologico, nonché alla conoscenza generale della normativa in materia di gioco lecito.”.

  1. All’art. 6 della L.R. n. 30/2014, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

“5 bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentita la competente Commissione Consiliare, disciplina le modalità attraverso le quali vengono attivati corsi di formazione obbligatoria di cui al comma 5, precisandone i tempi, le modalità, i soggetti attuatori ed i costi a carico dei partecipanti.”.

  1. All’articolo 6, comma 7 della L.R. n. 30/2014 sono aggiunte le seguenti espressioni: “Le vetrine dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco di cui all’articolo 110, comma 6 del R.D. n. 773/1931, non devono essere oscurate con pellicole, tende, manifesti o altro oggetto utile a limitare la visibilità dall’esterno. E’ vietato agli operatori dei punti gioco di far credito ai giocatori d’azzardo. E’ vietata qualsiasi forma di agevolazione, di promozione commerciale e fidelizzazione del gioco d’azzardo.”.
  2. Il comma 8 dell’art. 6 della L.R. n. 30/2014 è sostituito dal seguente:

“8. L’inosservanza delle disposizioni di cui al comma 2 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 a 6.000,00 euro. Le violazioni dei commi 4, 5, 6 e 7 sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro. Nel caso di reiterazione delle violazioni stesse, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione temporanea dell’esercizio dell’attività da 20 a 60 giorni, nonché, nel caso di reiterazione per tre volte nel corso di un biennio delle violazioni stesse, alla chiusura definitiva dell’attività.”.

  1. Al comma 9 dell’art. 6 della L.R. n. 30/2014 il numero 3 è soppresso.

Art. 4

Modifica dell’art. 10 della L.R. n. 30/2014 “Norma transitoria”

  1. L’art. 10 della L.R. n. 30/2014 è sostituito dal seguente:

“Articolo 10

Norma transitoria

  1. Restano valide le autorizzazioni comunque concesse prima della data di entrata in vigore della presente legge.
  2. Per gli esercizi già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, non è considerata nuova autorizzazione l’ipotesi di variazione della titolarità di esercizi, di variazione del concessionario, della nomina di un nuovo rappresentante legale e di sostituzione per guasto e vetustà di apparecchi esistenti.”.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

 

 

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