24 Novembre 2024 - 21:46

Bando Monti. Dal giudice di Taranto nuovo rinvio in Corte di Giustizia europea

“L’ordinanza nasce dalla valutazione della II sez penale del Tribunale di Taranto, nella persona del GI, della documentazione prodotta in atti. In particolare, dalla comunicazione dell’AAMS del 06.03.2012 sulla esclusione

13 Luglio 2015

“L’ordinanza nasce dalla valutazione della II sez penale del Tribunale di Taranto, nella persona del GI, della documentazione prodotta in atti. In particolare, dalla comunicazione dell’AAMS del 06.03.2012 sulla esclusione della societá dall’elenco dei soggetti ammessi ai fini della selezione per l’affidamento in concessione dell’esercizio dei giochi pubblici di cui all’art 10, comma 9 –octies del d.l. n.16/2012 per aver prodotto in luogo delle due attestazioni richieste, una sola dichiarazione di referenza economica rilasciata da un unico istituto bancario ai fini della dimostrazione della propria capacitá economica e finanziaria.

L’eccezione è fondata e conduce il Giudice ad interpellare la Corte del Lussemburgo al fine di poter ritenere o non le norme contestate all’odierno imputato compatibili con il diritto dell’Unione e, conseguentemente, di decidere in ordine alla richiesta del p.m. formulata con l’imputazione oggetto del processo. Con queste parole il Giudice monocratico di Taranto ha inviato il ricorso relativo all’esclusione della Uniq Group dal bando Monti alla Corte di Giustizia europea.

Per l’operatore, le ragioni poste dall’AAMS a giustificazione dell’esclusione del Ctd che operava la raccolta scommesse anche per via telefonica o telematica per la Uniq Group, paiono collidere con i principi di cui agli art 43 e 49 del Trattato e, inoltre, in presenza di indirizzi interpretativi spesso contrastanti in ambito domestico la Corte di Giustizia, in presenza di margini di incertezza, debba essere chiamata ad offrire una esatta e precisa definizione dei contenuti e delle estensioni delle libertá di stabilimento e di prestazione dei servizi da un lato, e dei principi di paritá di trattamento e di effettivitá dall’altro in riferimento alla disciplina del sistema di concessione per le scommesse su manifestazioni sportive, la quale, ad avviso del Giudice, ritiene sussistente un piú che plausibile dubbio circa l’armonizzazione di tale regime, specie sotto l’indagato e specifico profilo oggetto della odierna censura, con il formante europeo”.

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