Il Consiglio di Stato è tornato ad esprimersi in merito al bando di gara per l’affidamento in concessione della gestione del servizio del gioco del Lotto automatizzato e degli altri
Il Consiglio di Stato è tornato ad esprimersi in merito al bando di gara per l’affidamento in concessione della gestione del servizio del gioco del Lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa.
Dopo il parere interlocutorio fornito in data 7 agosto 2015, nel quale la Sezione aveva formulato una serie di osservazioni, il Ministero dell’economia e delle finanze aveva presentato le proprie osservazioni. Tuttavia, per Palazzo Spada, il Mef può inviare ulteriori valutazioni, anche se la gara può andare avanti, in merito alla questione della sede delle infrastrutture tecnologiche ed in ordine alla solidità economico- finanziaria dei fideiussori, che permangono due punti che si prestano a differenti impostazioni ermeneutiche
“Il Dicastero,- si legge nel parere – nel prendere atto delle considerazioni espresse da questo Collegio, ha riferito fornendo chiarimenti sulle rationes delle previsioni recate dal bando ed ha esplicitato anche il percorso procedurale nelle parti richieste, modificando il bando medesimo ed i relativi allegati in guisa tener conto delle indicazioni fornite dalla Sezione con il precedente parere, nei limiti di quanto da esso ritenuto possibile e condivisibile.
In particolare, il Ministero ha precisato che non sono state avviate interlocuzioni con gli organi dell’UE, ritenendo che l’acquisizione di pareri o l’inoltro di preventive informative a tali organi siano contemplati unicamente allorchè i documenti di gara contengano regole tecniche che possano ostacolare la libera circolazione dei beni, delle persone, dei servizi o dei capitali. Il caso di specie, contempla una procedura ad evidenza pubblica aperta a tutti i soggetti dello Spazio Economico Europeo. Previsione, quest’ultima, che il Ministero ritiene di per sé idonea ad assicurare le menzionate libertà di circolazione.
La durata della proroga, nei confronti della quale la Sezione aveva espresso perplessità, è stata ridotta da 12 a 6 mesi. In tale contesto, il Ministero ha anche ritenuto di concordare sull’osservazione formulata da questo Collegio in ordine alla incongruenza tra l’onere di comunicazione della proroga contrattuale al concessionario entro 6 mesi dalla scadenza del contratto e l’eccezionalità delle circostanze determinanti le proroghe stesse.
Ritiene, peraltro, il Ministero che la scelta di aprire allo Spazio Economico Europeo, con la possibilità per il futuro concessionario di posizionarvi le predette infrastrutture, non comporterebbe particolari oneri per l’Amministrazione, in relazione a quanto previsto dall’art. 28 della convenzione in tema di esercizio delle attività di vigilanza, controllo ed ispezione, né determinerebbe alcuna conseguenza sul gettito fiscale atteso dal gioco. Ogni implicazione in ordine all’imposizione fiscale diretta della società aggiudicataria sarebbe, inoltre, subordinata al principio della libertà di stabilimento.
Il Collegio prende atto dell’avviso espresso, sotto la propria responsabilità, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze segnalando, comunque, che permangono dubbi in ordine a siffatta prospettiva, rispetto alla quale, ferme restando le criticità già prospettate, potrebbe costituire utile elemento di giudizio quanto segue:
il citato art. 1, comma 78, lettera a) sub 6) della legge n. 220/2010, non sembra imporre un divieto circa la possibilità di localizzare in Italia le infrastrutture tecnologiche;
il principio della libertà di stabilimento andrebbe, pertanto, valutato alla luce della giurisprudenza comunitaria tenuto conto che, nel caso di specie, si verte in tema di prestazioni di servizi e che lo stesso principio appare ampiamente assicurato attraverso una procedura di affidamento cui già possono prendere parte società con sede legale in uno degli Stati dello Spazio economico europeo.
In rapporto alla cauzione provvisoria, il Dicastero ha altresì provveduto ad esplicitare che la stessa possa essere fornita tramite titoli del debito pubblico garantito dallo Stato, conformemente a quanto disposto dall’art. 75 del codice degli appalti.
Il Ministero non ha invece ritenuto di convenire sulle osservazioni formulate da questo Collegio in ordine alla mancata precisazione della nazionalità o della solidità delle banche o delle imprese assicurative chiamate a fornire la garanzie provvisorie e definitive.
Le posizioni mantenute ferme dall’Amministrazione relativamente alla questione della sede delle infrastrutture tecnologiche ed in ordine alla solidità economico- finanziaria dei fideiussori, pur essendo state oggetto di articolati chiarimenti, si prestano, come sopra indicato, a differenti impostazioni ermeneutiche che il Collegio reputa necessario segnalare per eventuali ulteriori valutazioni di competenza del Dicastero”.
PressGiochi
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