21 Dicembre 2024 - 17:00

Giochi online: ADM pubblica la proroga tecnica – onerosa – delle concessioni

Adesione prevista entro il prossimo 27 dicembre. Chi non aderirà dovrà cessare la raccolta entro il 1° gennaio 2025.

20 Dicembre 2024

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), mediante determina direttoriale, comunica che le concessioni relative alla raccolta a distanza dei giochi pubblici sono prorogate, fino al 17 settembre 2025, termine ultimo della procedura per l’affidamento in concessione dell’esercizio e della raccolta a distanza dei giochi di cui all’articolo 6 del D.lgs. 25 marzo 2024, n. 41, agli stessi oneri e condizioni previste dalle convenzioni accessive alle rispettive concessioni, parametrate alla durata effettiva della proroga.

Di seguito la determina firmata dal Direttore ai giochi Mario Lollobrigida.

VISTO il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;

VISTO la legge 18 ottobre 2001, n. 383, concernente il riordino delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi e, in particolare, l’articolo 12, commi 1 e 2;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 383 del 2001, nonché il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, con legge 8 agosto 2002, n. 178, concernenti l’affidamento all’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato di tutte le funzioni statali in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

VISTO l’articolo 23-quater del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge del 7 agosto 2012, n. 135, che dispone, tra l’altro, l’incorporazione dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato nell’Agenzia delle Dogane a decorrere dal 1° dicembre 2012, con la contestuale assunzione della denominazione di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, e il subentro della medesima Agenzia in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, competenze e poteri già in capo alla predetta Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato;

VISTA la legge 9 agosto 2023, n. 111, e, in particolare, l’articolo 15, recante “Princìpi e criteri direttivi per il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici”;

VISTO il decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, recante “Disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza, ai sensi dell’articolo 15 della legge 9 agosto 2023, n. 111”, e, in particolare,

  1. l’articolo 6, comma 1, che individua “le tipologie di gioco pubblico con vincita in denaro, riservate allo Stato, di cui sono consentiti, in forza di apposito titolo concessorio rilasciato dall’Agenzia, l’esercizio e la raccolta a distanza”;
  2. l’articolo 6, comma 4, secondo cui “L’esercizio e la raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 1, lettere g), h) e i), sono consentiti ai soggetti titolari unici di concessione per la loro gestione e sviluppo…”;
  3. l’articolo 6, comma 5, che prevede che la “La concessione … è rilasciata dall’Agenzia, all’esito di gara pubblica…”;
  4. l’articolo 23, comma 3, che recita “L’Agenzia pubblica senza indugio, dopo l’entrata in vigore del presente decreto e in sua piena conformità, il bando di gara per l’assegnazione delle concessioni per la raccolta dei giochi a distanza” di cui all’articolo 6, comma 1, lettere da a) a f)”;

VISTA la nota prot. n. 448473 del 6 luglio 2024, con la quale l’Agenzia ha trasmesso all’Ufficio del Coordinamento Legislativo del Ministero dell’economia e delle Finanze, la documentazione

di gara per la procedura di affidamento della concessione per l’esercizio e la raccolta a distanza dei giochi pubblici ai sensi dell’articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, ai fini della richiesta di parere al Consiglio di Stato, secondo quanto previsto dall’articolo 7 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;

VISTO il Parere n. 1441 del 26 novembre 2024, reso dalla Sezione Prima del Consiglio di Stato, nella Adunanza del 16 ottobre 2024;

VISTA la determinazione del Direttore Giochi n. 777860 del 17 dicembre 2024 con cui è stata indetta, ai sensi degli articoli 71 e 176 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, una procedura telematica aperta, sopra soglia comunitaria, avente ad oggetto le concessioni per le attività e le funzioni per l’esercizio dei giochi pubblici di cui all’articolo 6, comma 1, lettere da a) a f) del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, attraverso l’attivazione e la conduzione della rete di gioco a distanza, con esclusione di raccolta presso luoghi pubblici o luoghi aperti al pubblico, anche per il tramite di soggetti terzi con i quali il concessionario ha un rapporto commerciale o di collaborazione;

VISTO che, in data 18 dicembre 2024, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea l’avviso n. 774403-2024 relativo alla “Procedura per l’affidamento in concessione dell’esercizio e della raccolta a distanza dei giochi di cui all’articolo 6 del D.lgs. 25 marzo 2024, n. 41” e che nella medesima data tutta la documentazione di gara è stata pubblicata e resa disponibile sul sito internet istituzionale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, nella sezione “Amministrazione trasparente”;

CONSIDERATO che la procedura prevede un termine iniziale per la presentazione delle domande di partecipazione alla gara decorrente dal 31 marzo 2025, con termine finale fissato al 30 maggio 2025;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, “Codice dei contratti pubblici, in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

VISTO l’articolo 120, comma 11, del citato Codice degli appalti pubblici secondo cui “In casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l’appaltatore uscente …. nei casi in cui l’interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto”;

CONSIDERATO che le procedure previste dall’articolo 7 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e le tempistiche correlate non hanno consentito di concludere la procedura di gara per l’affidamento delle concessioni per la raccolta del gioco a distanza entro il termine finale delle concessioni vigenti, fissato al 31 dicembre 2024, dall’articolo 1, comma 123 della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

CONSIDERATO che l’eventuale interruzione della raccolta del gioco a distanza, per effetto del termine delle concessioni attualmente in essere, produrrebbe un grave danno erariale, derivante dal mancato gettito, nonché un grave vulnus all’ordine pubblico e alla sicurezza derivante dal mancato presidio offerto dal gioco legale rispetto all’offerta illegale;

RITENUTO, pertanto, che sussistono le condizioni previste dal citato articolo 120, comma 11 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 per procedere alla proroga tecnica delle concessioni per il gioco a distanza attualmente in essere, agli stessi prezzi, patti e condizioni fissati dalle convenzioni accessive alle concessioni;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 17, comma 3 e dell’Allegato I.3 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 le gare di appalto e di concessione si concludono, in caso di procedura aperta in cui si utilizza il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, nel termine massimo di nove mesi, decorrenti dalla pubblicazione del bando di gara e che, pertanto, tale termine si ritiene applicabile anche per la procedura aperta in oggetto, pur non prevedendo il suddetto criterio di aggiudicazione;

CONSIDERATO, inoltre, che il citato Allegato I.3 prevede, inoltre, che “In presenza di circostanze eccezionali il RUP, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per un massimo di tre mesi. In presenza di ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà che rendono non sostenibili i tempi procedimentali sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa e della particolare complessità della procedura, certificate dal RUP, quest’ultimo, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per ulteriori tre mesi”;

RITENUTO, in considerazione della particolare tipologia di contratto in oggetto – che prevede un’entrata per lo Stato nonché specifici obblighi di garanzia dell’ordine pubblico e della sicurezza – di dover, fin da subito, autorizzare il responsabile unico di progetto della procedura di affidamento, nei casi eccezionali previsti dall’Allegato I.3, a prorogare eventualmente le concessioni in essere, con proprio atto per un termine massimo di ulteriori tre mesi, al solo fine di consentire la stipula definitiva delle concessioni affidate con la nuova procedura;

VISTO che le concessioni, attualmente in essere e con scadenza 31 dicembre 2024, sono state affidate con due distinte procedure di gara, ai sensi dell’articolo 24, comma 13, lettera a), della legge 7 luglio 2009, n. 88 e dell’articolo 1, comma 935, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

CONSIDERATO che la proroga deve avvenire alle medesime condizioni previste dalle convenzioni accessive alle predette concessioni, parametrate alla effettiva durata della proroga;

IL DIRETTORE CENTRALE DETERMINA

ARTICOLO 1

PROROGA TECNICA

  1. Al fine di garantire la continuità delle entrate erariali, nonché la tutela dei giocatori e della fede pubblica, le concessioni relative alla raccolta a distanza dei giochi pubblici, affidate sulla base delle procedure di gara previste dall’articolo 24, comma 13, lettera a), della legge 7 luglio 2009, n. 88 e dall’articolo 1, comma 935, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in essere alla data odierna e in scadenza il 31 dicembre p.v., sono prorogate, fino al 17 settembre 2025, termine ultimo della procedura per l’affidamento in concessione dell’esercizio e della raccolta a distanza dei giochi di cui all’articolo 6 del D.lgs. 25 marzo 2024, n. 41, agli stessi oneri e condizioni previste dalle convenzioni accessive alle rispettive concessioni, parametrate alla durata effettiva della proroga.
  2. Il responsabile unico di progetto della procedura di affidamento in itinere è autorizzato, nei casi eccezionali previsti dall’Allegato I.3, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 a prorogare eventualmente le concessioni in essere, con proprio atto per un termine massimo di ulteriori tre mesi.

ARTICOLO 2

ADESIONE ALLA PROROGA TECNICA

  1. I concessionari abilitati alla raccolta a distanza dei giochi pubblici che intendano aderire alla proroga tecnica di cui all’articolo 1, devono presentare espressa comunicazione all’Ufficio gioco a distanza e scommesse entro e non oltre il 27 dicembre 2024, obbligandosi espressamente al versamento del corrispettivo di cui al successivo articolo nei termini ivi previsti, nonché a adeguare la garanzia con le modalità e nei termini di cui al successivo articolo 4.
  2. Per i concessionari che non procedano a comunicare la volontà di adesione con l’assunzione degli obblighi di cui al comma 1, ADM procederà alla interruzione della raccolta, a far data dal 1° gennaio 2025.

ARTICOLO 3

VERSAMENTO DEL CORRISPETTIVO PER LA PROROGA TECNICA

  1.  Ai fini della proroga tecnica i concessionari aderenti devono versare un corrispettivo in due rate, calcolato come di seguito: a) il 15 febbraio 2025:
  • per i concessionari titolari di una concessione ex articolo 1, comma 935, della legge 28 dicembre 2015, n. 2008, un importo pari a 1/14 del corrispettivo una tantum pari a 200 mila euro;
  • per i concessionari titolari di una concessione ex articolo 24, comma 13, lettera a), della legge 7 luglio 2009, n. 88, un importo pari a 1/18 del corrispettivo una tantum, previsto dalla concessione in funzione dei giochi per i quali era stata richiesta la concessione stessa; b) entro il 15 luglio 2025:
  • per i concessionari titolari di una concessione ex articolo 1, comma 935, della legge 28 dicembre 2015, n. 2008, un importo pari a 78/2555 del corrispettivo una tantum pari a 200 mila euro, corrispondenti ai giorni effettivamente residui rispetto al termine del 17 settembre 2025;
  • per i concessionari titolari di una concessione ex articolo 24, comma 13, lettera a), della legge 7 luglio 2009, n. 88, un importo pari a 78/3285 del corrispettivo una tantum, concessione stessa, corrispondenti ai giorni effettivamente residui rispetto al termine del 17 settembre 2025;

c) entro il 1° ottobre 2025, nel caso in cui il responsabile unico del progetto proceda, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, a un’ulteriore proroga, l’ulteriore corrispettivo sarà calcolato con le modalità di cui alla lettera b), in funzione del numero effettivo di giorni di proroga.

2. Nell’area riservata dei concessionari aderenti sarà pubblicato entro il 31 gennaio 2025, l’importo esatto del corrispettivo e le modalità con cui versarlo.

ARTICOLO 4

GARANZIA

  1. I concessionari abilitati alla raccolta a distanza dei giochi pubblici che intendano avvalersi della proroga tecnica e che hanno una garanzia in scadenza al 31 dicembre 2024 devono prestare una nuova garanzia oppure presentare una proroga di quella in vigore a copertura dell’ulteriore attività in concessione.
  2. La nuova garanzia oppure l’adeguamento di quella in essere deve avere efficacia sino al 17 dicembre 2025 prevedendo l’ulteriore anno di ultrattività della stessa al 17 dicembre 2026.
  3. L’adeguamento della garanzia, in ordine all’efficacia, deve essere presentato all’Ufficio Gioco a distanza e scommesse entro il 31 gennaio 2025.
  4. L’adeguamento degli importi della garanzia, ai sensi dell’art. 15 dell’atto di concessione in essere, deve avvenire entro il consueto termine del 31 marzo 2025, sulla base degli importi dei massimali da adeguare con periodicità annuale che l’Agenzia renderà disponibili in area riservata dei concessionari a far data dal prossimo anno.
  5. La durata e l’importo della garanzia devono essere a copertura del periodo fino al 17 dicembre 2025, a prescindere dalla data di stipula della nuova garanzia o dalla integrazione della stessa.
  6. Le polizze fidejussorie stipulate e le relative appendici devono essere presentate in originale sia nel caso di formato cartaceo con firme autografe che in caso di formato pdf.p7m con firme digitali e tutte devono riportare la sottoscrizione di ogni contraente (concessionario e istituto bancario o compagnia assicuratrice).
  7. Il mancato adeguamento della durata della garanzia e dell’importo, se richiesto, realizza le condizioni di decadenza della concessione prevista dall’articolo 21, comma 3, lettera g) dell’atto di convenzione.

ARTICOLO 5

CESSAZIONE DEL RAPPORTO CONCESSORIO

  • I concessionari che non intendano aderire alla proroga tecnica e per i quali si procederà all’interruzione della raccolta a partire dal 1° gennaio 2025, devono procedere alla dismissione dell’attività nel rispetto delle seguenti condizioni:
  • non accettare nuove iscrizioni e non procedere all’apertura di nuovi conti di gioco;
  • comunicare, nell’immediatezza, ai titolari di conti di gioco l’imminente termine della concessione, in data 31 dicembre 2024 e della offerta di gioco;
  • inviare immediata comunicazione di recesso dal contratto di conto di gioco con invito al prelievo delle giacenze entro il 28 febbraio 2025, comunicando, altresì, che, a seguito della chiusura del sito del concessionario, a decorrere dal 31 dicembre 2024, il prelievo dal conto di gioco sarà possibile solo richiedendolo al servizio clienti della società, presso l’indirizzo e-mail/PEC comunicato ai clienti;
  • chiudere i conti di gioco per i quali si sia proceduto alla liquidazione dei giocatori;
  • definire la situazione relativa a tutti i conti sospesi;
  • provvedere al passaggio (anticipato) allo stato dormiente dei conti di gioco, di cui i clienti non hanno chiesto nei termini la liquidazione e che hanno ancora un saldo prelevabile diverso da zero, provvedendo a versare allo Stato l’importo corrispondente, entro il giorno 1° marzo 2025 impegnandosi espressamente a corrispondere l’intero importo del saldo ai giocatori che dovessero, successivamente, farne richiesta entro 3 anni dalla data della loro ultima transazione.

 

2) Le operazioni di cui al comma 1 devono concludersi entro il 10 marzo 2025. Alla scadenza del termine, ADM valuta l’effettiva realizzazione delle attività, il versamento all’erario di tutte le somme dovute dal concessionario, a titolo di imposta unica, canone di concessione, conti dormienti e a qualsiasi altro titolo e, qualora tutte le attività siano state effettivamente adempiute provvede allo svincolo della garanzia. In caso contrario, ADM procede all’incameramento della garanzia a titolo di risarcimento del danno, fermo restando il diritto di ADM stessa a richiedere il risarcimento del danno ulteriore.

 

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