07 Novembre 2024 - 10:13

Bandi gioco online e Iva. Scardovi: “Serve chiarezza”

In Italia l’attività di raccolta di gioco pubblico ad opera dei Concessionari di rete è esente da iva per qualsiasi tipologia di gioco. Lo prevede l’art 10, comma 1 nn.

16 Luglio 2024

In Italia l’attività di raccolta di gioco pubblico ad opera dei Concessionari di rete è esente da iva per qualsiasi tipologia di gioco. Lo prevede l’art 10, comma 1 nn. 6 e 7 del D.P.R. 633/72.

Il medesimo comma 1, al n. 9, estende il diritto all’esenzione anche alle prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazioni della raccolta di giochi e scommesse.

Si parla di scommesse, di giochi di sorte, di lotterie, senza distinziane fra raccolta fisica o telematica.

Il legislatore nazionale – scrive Francesco Scardovi, consulente fiscale Astro -, in materia di Iva, non ha assunto posizioni distinte tra la raccolta di gioco fisico (apparecchi e sale “terrestri”) rispetto a quello praticato per via telematica nel rispetto del principio di neutralità fiscale previsto dalla direttiva Comunitaria 112/2006.

A differenza del Belgio che ha deciso di esentare da Iva solo la raccolta di gioco fisico prevedendo invece l’imponibilità della raccolta online (provvedimento ritenuto legittimo da una recente pronuncia della Corte di Giustizia Europea che di fatto legittima i singoli Stati membri ad assumere posizioni diverse per tipologie di giochi in tema di esenzione da Iva).

 

Se la raccolta, dunque, in capo ai concessionari di rete è certamente esente, le incertezze riguardano i compensi percepiti dalle tante forme di collaborazione che compongono la filiera di raccolta.

Sulle collaborazioni alla raccolta del comparto fisico, il quadro pare oggi abbastanza chiaro.

Ma ci sono voluti 20 anni di contenziosi dopo quella famosa circolare dell’Agenzia 21/E del 2005 che precisava il diritto all’esenzione per esercenti e gestori contrattualizzati dai concessionari richiamando l’imponibilità per “tutti gli altri rapporti ….”.

Purtroppo alcune Direzioni Provinciali stanno continuando ad accertare proventi percepiti dagli esercenti, dopo le sentenze di Cassazione del 2021, equivocando sul famoso “accordo commerciale fra gestori ed esercenti” ritenuto prova del rapporto privatistico tra gli operatori mentre invece è diretta conseguenza del mandato che il concessionario conferisce al gestore di definire con gli esercenti le % di ripartizione del cassetto.

Oggi, per il gioco fisico, i requisiti per beneficiare dell’esenzione sono:

  • Il contratto con il concessionario.
  • La remunerazione fissa o percentuale dal residuo della raccolta.
  • La tipicità della collaborazione che deve essere NECESSARIA ED INDISPENSABILE al buon fine della raccolta, come precisato più volte anche dall’Amministrazione dei Monopoli.

Per derivazione da tale principio si può quindi affermare che collaborazioni commerciali quali quelle dei PVR (punti vendita ricarica), delle SKIN, dei business partners (agenti e procacciatori), rientrino nel novero delle attività necessarie ed indispensabili (intermediazione commerciale del n.9).

Ma è altrettanto evidente che i termini necessario ed indispensabile sono soggettivi.

Se dunque, in vista dei nuovi bandi corre l’obbligo ai concessionari più piccoli di aggregarsi per la necessità di abbattere gli oneri di accesso e beneficiare di importanti economie di scala (come richiamato, anche dallo stesso Ministero delle Finanze, nel documento di “analisi di impatto della regolamentazione” dei nuovi bandi (AIR)), serve necessariamente un chiarimento definitivo sul diritto all’esenzione di tutte le reti commerciali che si andranno ad aggregare sotto un unico brand e di tutte le ulteriori prestazioni di servizio che si renderanno necessarie per continuare ad operare.

E’ del tutto evidente infatti che ove venisse presunta l’imponibilità ai fini Iva dei compensi percepiti dai diversi partner, decadrebbe definitivamente l’opportunità dell’aggregazione, con la conseguente perdita di posti di lavoro, entrate erariali e presidio della legalità.

Con il rischio ulteriore che le imprese fornitrici di tecnologia trasferiscano le proprie sedi all’estero per beneficiare dell’esclusione da Iva per la territorialità (come ad esempio l’attività di aggregatore di giochi per piattaforme, di quote scommesse etc).

 

E’ pertanto intenzione di AS.TRO, presentare all’Amministrazione un documento programmatico sulla tematica dell’esenzione della filiera di raccolta online al fine di contribuire alla risoluzione dei dubbi e delle incertezze degli operatori ed evitare l’insorgere di contenziosi seriali come avvenuto nel ventennio scorso per la raccolta di gioco fisico.

 

PressGiochi