Il divieto della pubblicità dei giochi d’azzardo, a tutela dei minori, era stato già introdotto dal decreto Balduzzi nel 2012, limitatamente alle trasmissioni “rivolte” ai minori e durante spettacoli agli
Il divieto della pubblicità dei giochi d’azzardo, a tutela dei minori, era stato già introdotto dal decreto Balduzzi nel 2012, limitatamente alle trasmissioni “rivolte” ai minori e durante spettacoli agli stessi “destinati”.
La formulazione della norma – afferma l’avvocato Osvaldo Asteriti – consentiva una facile e abbondantissima elusione, e infatti la pubblicità dei giochi d’azzardo veniva trasmessa a qualsiasi ora e su qualsiasi rete nel corso di trasmissioni formalmente non “rivolte” ai minori, anche se dagli stessi molto seguite.
Con la legge di stabilità 208/2015, un nuovo intervento, finalizzato questa volta a tutelare i consumatori, i giocatori e i minori, destinato a porre limiti più incisivi, vieta di trasmettere pubblicità dalle 7 alle 22 sulle reti generaliste.
Il divieto non riguarda le reti “tematiche” che continuano a trasmettere pubblicità dell’azzardo in modo massiccio a tutte le ore, soprattutto durate eventi sportivi di grande richiamo. La norma demandava a un decreto successivo del MEF l’individuazione dei media specializzati per i quali il divieto non trovava applicazione.
Premesso che la pubblicità continua a essere trasmessa sulle reti generaliste prima delle 7, ora in cui i minori sono davanti al video, in attesa di uscire per andare a scuola, e dopo le 22, il decreto fa un regalo ai signori dell’azzardo inserendo tutte le emittenti radiofoniche tra i media specializzati (?) a cui non si applica la limitazione.
L’ultimo intervento nel decreto legge 87/2018, articolo 9, che vieta la pubblicità dei giochi d’azzardo tout court, affidando all’Autorità per la Garanzia nelle Comunicazioni – AGCOM, l’attività di contestazione e irrogazione delle sanzioni ivi previste.
A questo punto si sarebbe potuto credere che, scontato il periodo transitorio riconosciuto dalla norma per i contratti già stipulati alla data di entrata in vigore del decreto e comunque non oltre un anno da essa, il divieto di pubblicità diventasse totale e effettivo.
E invece no. Entra in campo l’AGCOM, a cui come detto competerebbero solo compiti di contestazione delle infrazioni e irrogazione delle sanzioni, per dettare le “linee guida” in tema di applicazione della norma, dopo una consultazione con alcuni soggetti terzi.
Come se una procura della repubblica dettasse le linee guida per interpretare una norma penale cogente che vieta totalmente una condotta, per individuare in anticipo condotte comunque consentite, nonostante il divieto legale.
Una norma di legge, – conclude Asteriti – che sembrava aver “blindato” il divieto di pubblicità del gioco d’azzardo, erosa dall’interno, vanificata dall’AGCOM, con una serie distinguo, anche terminologici, utili solo a salvare la possibilità di continuare a fare pubblicità al gioco d’azzardo.
Una domanda: ma in base a quale mandato, e conferito da chi, ha agito l’Autorità?”.
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