Per una più agevole e pratica interpretazione della circolare dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sul rilascio dei NOE per la sostituzione degli apparecchi con il payout al 70%, l’associazione
Per una più agevole e pratica interpretazione della circolare dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sul rilascio dei NOE per la sostituzione degli apparecchi con il payout al 70%, l’associazione Astro ha rappresentato il contenuto dividendolo nelle 3 sezioni tematiche che la compongono, ovvero
III) modalità di riattivazione dell’ordinario andamento delle procedure amministrative.
La prima sezione tematica va analizzata sotto un duplice profilo:
la continenza delle disposizioni nell’ambito delle istruzioni operative/linee guida che l’Amministrazione ha sempre il dovere di emanare per ottimizzare e uniformare l’azione degli Uffici Territoriali,
le finalità che si propone l’Amministrazione.
Sotto il primo profilo si può osservare come non siano state introdotte “norme”, ma definiti degli adeguamenti alle procedure esistenti, seppure ne sia stata introdotta una (di carattere eccezionale e temporaneo) che si connota per “semplificazione e velocizzazione” rispetto a quanto normalmente attuato dagli Uffici.
In breve, l’Amministrazione ha adottato un formato elettronico tramite il quale i concessionari potranno “contestualmente” dar seguito alle istanze di dismissione dei congegni al 74% di pay out , e alle richieste di rilascio di NOE sostituivi per congegni al 70% di pay out, ricevendo un servizio di accettazione/espletamento delle pratiche eccezionalmente rapido (nel rispetto del limite legislativo di blocco di “aumento” dei congegni). La rapidità viene assicurata da due scelte organizzative ben precise:
la devoluzione a priorità delle pratiche sopra descritte, ciò comportando la “devoluzione” di tutte le risorse dell’Amministrazione ad esse.
la “circoscrizione” delle pratiche “veloci” alle sole richieste di dismissioni che rechino contestuale richiesta di pari numero di NOE sostitutivi con mantenimento di identità tanto dell’operatore di rete, quanto del possessore-proprietario del congegno.
Anche se risulta evidente come l’adozione di una corsia privilegiata per determinate procedure sia potenzialmente idonea a generare “un aggravio” per quelle non rientranti nel novero dell’eccezionalità, la mera organizzazione degli Uffici è sempre attività che può prestarsi all’unica censura eventuale delle finalità non legittime che dovessero caratterizzarla.
Le finalità rese “palesi” (ovvero approntare una organizzazione degli Uffici in grado di “recepire” le massive istanze di dismissione di congegni al 74% di pay out e contemporaneamente garantire l’emissione di “massive” richieste di nulla osta sostitutivi per congegni al 70% di pay out, attuando nel contempo il “blocco” dell’incremento dei congegni stabilito dal comma 922 della legge di stabilità 2016), sono sicuramente legittime.
Ovviamente manca la “contro-prova” circa l’adottabilità “solo” delle “procedure individuate” . In tutte le ipotesi in cui si introduca “per la prima volta” un “processo straordinario eccezionale e temporaneo” finalizzato a modulare una specifica risposta di servizio di un’Amministrazione ad esigenze legislativamente formalizzate, le ipotetiche censure di tale natura non hanno margine di operatività nell’ambito delle valutazioni di legittimità dell’azione della P.A., tranne i casi di “macroscopica evidenza”.
La presente analisi, pertanto, non invadendo consessi “tecnici”, si limita a osservare i modestissimi perimetri di “reazione” a disposizione degli eventuali “scontenti” (rispetto alle scelte organizzative dell’Amministrazione), che sicuramente esistono e possono esprimersi senza alcuna remora: la finalità “pubblica” di allestire un potenziale adeguamento tra PREU e PAY OUT in tempi ristretti, ben potrebbe contrastare con le “centouno” finalità private degli operatori economici, per i quali tempi – modalità – priorità ben possono divergere in virtù delle proprie interne strategie, prassi, condizioni economiche. Ogni consesso “pubblico”, tuttavia, non può che essere gestito attraverso l’elevazione a priorità dell’interesse pubblico, gioco lecito compreso.
La seconda sezione tematica va affrontata sotto il profilo della sufficiente determinatezza, in quanto ogni “eccezionalità” è sempre legittima solo se “esattamente e preventivamente” confinata in perimetri temporali precisi. Al riguardo la circolare individua due termini: uno ordinario di durata (due mesi) e uno di massima proroga (31 maggio). I termini sono oggettivamente “ristretti” (soprattutto se si considera che la circolare potrà “vedersi applicata” solo dal 21 gennaio 2016) e indipendentemente da come potranno essere gestiti industrialmente per soddisfare “privati target” non si prestano a particolari obiezioni, tranne quella “formale” (peraltro ancora teorica ed eventuale) dello sconfinamento del termine dei 90 giorni per coloro che abbiano presentato il 22 gennaio pratiche diverse da quelle “prioritarie” e restino in attesa di risposta oltre detto lasso di tempo.
La terza sezione tematica è quella che si presta al maggiore interesse.
La circolare afferma che, “all’esito della procedura straordinaria”, gli Uffici ri-prenderanno a lavorare le pratiche di dismissione e richiesta di rilascio di NOE sostitutivi, e non essendovi più la possibilità di usare “il formato blindato” (ovvero quello che ingessa i nominativi dei concessionari e quelli dei gestori), occorrerà introdurre “nuovi criteri” (ovviamente finalizzati al perdurante rispetto del “cap massimo” di apparecchi, e quindi alla perdurante condizione di “sostituzione” dei nuovi NOE rispetto a congegni dismessi).
Sul punto nulla si sa di più (probabilmente ai criteri dovranno seguire degli adeguamenti procedurali, benché non più eccezionali ma ordinari), se non la “finalità” a cui detti “CRITERI” già da ora dichiarano di ispirarsi “nell’ambito delle normali dinamiche di assetto della filiera”.
La formulazione non è univocamente interpretabile, ma “assetto di una filiera” è sinonimo di “mercato”, e non è peregrino azzardare una lettura della disposizione in termini di “tutela della normalità del mercato”, che, a sua volta, è “istituzionalmente” interpretabile in termini di “contrasto agli abusi o alle violazioni verso la non-normalità del mercato”.
In conclusione:
Allo stato attuale occorre confidare sul fatto che la fine della fase straordinaria, la cui durata deve essere la più breve possibile, possa coincidere con un’autentica libertà di mercato, paragonabile a ciò che avviene negli altri settori “normali”, nei quali, ad esempio, al cittadino che compra un’auto, non si può imporre di mantenere a vista la stessa compagnia di assicurazione.
Il settore degli apparecchi deve uscire dall’unicità che lo ha sempre caratterizzato, per rientrare in un contesto di normalità industriale, fermo restando il quadro di regole necessariamente dettate dal sistema concessorio.
PressGiochi
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