L’Italia ha notificato alla Commissione europea due decreti relativi all’applicazione delle norme contenute nel decreto Dignità e relative all’uso della tessera sanitaria per giocare alle slot machine. Termine per lo
L’Italia ha notificato alla Commissione europea due decreti relativi all’applicazione delle norme contenute nel decreto Dignità e relative all’uso della tessera sanitaria per giocare alle slot machine. Termine per lo stand still è previsto per il 14 maggio 2019.
Nello specifico: il progetto di decreto, costituito da quattro articoli ed un allegato, aggiorna le regole tecniche di produzione e verifica tecnica degli apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento di cui all’art. 110, comma 6 lettera a) del T.U.L.P.S., approvate con decreto interdirettoriale del 4 dicembre 2003 del Direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato d’intesa con il Capo della Polizia, e successive modifiche e integrazioni.
I primi tre articoli modificano l’articolo 1 – Finalità e definizioni, l’articolo 2 – Requisiti obbligatori degli apparecchi e l’Allegato A – Specifiche funzionali e requisiti per la codifica del software del protocollo di comunicazione, del vigente decreto interdirettoriale, al fine di prevedere:
– l’applicazione sugli apparecchi di un dispositivo di lettura bidirezionale della banda magnetica della tessera sanitaria per l’accertamento della maggiore età del giocatore, avendo cura di non memorizzare le informazioni estratte;
– l’attivazione dell’apparecchio solo previa verifica della maggior età del giocatore;
– l’adozione di soluzioni tecniche in grado di visualizzare su video o display la presenza/assenza della tessera sanitaria nell’apposito dispositivo di lettura e l’esito della verifica della maggiore età del giocatore;
– l’obbligo di nuova verifica della maggiore età del giocatore per consentire l’accesso al gioco e, per i soli apparecchi AWP, trascorsi 15 minuti dall’accertamento della maggiore età del giocatore e comunque ogni volta che la tessera sanitaria viene estratta dall’apposito dispositivo di lettura.
L’articolo 4 rinvia all’allegato, in cui è riportato il testo coordinato del decreto interdirettoriale vigente a seguito delle modifiche di cui agli articoli 1, 2 e 3, e dispone che esso faccia parte integrante del progetto.
L’adozione del provvedimento notificato, che aggiorna le regole tecniche di produzione e verifica tecnica degli apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento è necessaria per dare attuazione all’art. 9 quater del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 recante “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”, che recita: “L’accesso agli apparecchi di intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6 lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è consentito esclusivamente mediante l’utilizzo della tessera sanitaria al fine di impedire l’accesso ai giochi da parte dei minori. Dal 1° gennaio 2020 gli apparecchi di cui al presente comma privi di meccanismi idonei a impedire ai minori di età l’accesso al gioco devono essere rimossi dagli esercizi. La violazione della prescrizione di cui al secondo periodo è punita con la sanzione amministrativa di euro 10.000 per ciascun a apparecchio”.
PressGiochi