Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una società di Tempio Pausania per l’annullamento delle ordinanze del comune di Telti e
Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una società di Tempio Pausania per l’annullamento delle ordinanze del comune di Telti e Mores contenenti limitazione oraria dell’uso degli apparecchi e congegni automatici per il gioco istallati presso pubblici esercizi.
Il Comune di Telti nelle controdeduzioni ha sostenuto che la società ricorrente non esercita la sua attività negli esercizi commerciali esistenti nel comune, mentre Comune di Mores ha eccepito l’inammissibilità del ricorso perché proposto cumulativamente contro atti di enti diversi e per carenza d’interesse, mancando la prova che la ricorrente eserciti l’attività nel comune.
Il Consiglio di Stato ha quindi disposto un’istruttoria dalla quale è emerso che la società non esercita la sua attività negli esercizi commerciali esistenti nel comune di Telti, ma solo in quello di Mores, che il rapporto contrattuale con i locali ove vengono instaurati ha natura privatistica e che gli apparecchi appartengono al genus previsto dall’art. 110, comma 6, lett. a) del T.U.L.P.S.
“In assenza di elementi che attestino l’esistenza di effetti diretti dei provvedimenti impugnati sulla società fornitrice degli apparecchi, – ha concluso Palazzo Spada – deve farsi applicazione dei princìpi in tema d’interesse ad agire. La società ricorrente non ha dedotto né in sede di ricorso né successivamente, pur essendone stata espressamente richiesta, quale sia il suo interesse in questa controversia. È possibile presumere l’esistenza di un interesse legato alla diffusione degli apparecchi, ma questo ha natura mediata e non attuale, perché solo dall’effettivo calo delle forniture la ricorrente sarebbe danneggiata; calo che non è neppure certo che si verifichi solo a seguito della riduzione dell’orario di gioco.
In conclusione il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile per difetto d’interesse a ricorrere, perché la società non svolge la sua attività negli esercizi commerciali esistenti nel comune di Telti, è perché non ha indicato – né emerge – quale siano gli effetti pregiudizievoli che risente dalla limitazione dell’orario di gioco negli esercizi commerciali del comune di Mores”.
PressGiochi
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