24 Novembre 2024 - 14:35

‘Avviso Pubblico’: analisi delle recenti sentenze del Tar di Venezia sui limiti orari sale da gioco

As.Tro. Cambiando l’ordine dei fattori, la “trattativa Stato-Enti Locali” si può sbloccare L’associazione Avviso Pubblico. Enti locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie segue con attenzione l’evoluzione della giurisprudenza

15 Febbraio 2017

As.Tro. Cambiando l’ordine dei fattori, la “trattativa Stato-Enti Locali” si può sbloccare

L’associazione Avviso Pubblico. Enti locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie segue con attenzione l’evoluzione della giurisprudenza in materia di limitazioni degli orari di apertura delle sale da gioco. In una nota pubblicata ieri analizza le recenti sentenze in materia: “Negli ultimi anni – si legge nella nota – moltissimi comuni, per esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica e di circolazione stradale, hanno adottato misure di limitazione del periodo di accensione delle slot machine e degli orari di apertura delle sale gioco.

Contro tali provvedimenti sono stati presentati numerosi ricorsi, in gran parte respinti dai giudici amministrativi: ad esempio, il Tar Venezia ha emesso nei giorni scorsi tre sentenze, con le quali ha affermato la piena legittimità delle ordinanze dei sindaci di Rovigo, Oderzo e S. Fior (sentenze n. 128, 129 e 130 del 2017, vedi anche allegato).

Il Tar Venezia, sulla base degli indirizzi più volte espressi dalla Corte costituzionale e dal Consiglio di Stato, ha ritenuto tali ordinanze conformi alla Costituzione e alla normativa comunitaria sulla libertà di impresa, che giustificano limiti all’iniziativa economica in nome di principi superiori, come quello della tutela della salute: si tratta di una delle molteplici misure che le autorità pubbliche possono mettere in campo per contrastare la diffusione di fenomeni di dipendenza attraverso una limitazione delle possibilità di accesso al gioco.

Osserva il giudice amministrativo che l’obiettivo perseguito non è quello di eliminare ogni forma di dipendenza patologica dal gioco “che ha radici complesse e rispetto al quale non esistono soluzioni di sicuro effetto […] ma solo quello di prevenire, contrastare, ridurre il rischio di dipendenza patologica derivante dalla frequentazione di sale da gioco o scommessa e dall’utilizzo di apparecchiature per il gioco”.

Da questo punto di vista, la mancata adozione nei comuni limitrofi di analoghi provvedimenti non costituisce motivo di illegittimità delle ordinanze del sindaco, in quanto esse hanno efficacia solo nel rispettivo territorio: “pur essendo auspicabile una regolamentazioni uniforme della disciplina degli orari di apertura delle strutture in cui si esercita l’attività di gioco o scommessa da parte dei Comuni limitrofi, allo stato, non sussiste alcun obbligo in tal senso, potendo ogni Comune provvedere autonomamente”.

La riduzione, anche drastica, degli orari di apertura (nel caso del comune di S. Fior viene stabilito un orario massimo di 8 ore, mentre in precedenza l’esercizio operava H24) è considerata “proporzionata rispetto agli obiettivi perseguiti (prevenzione, contrasto e riduzione del gioco d’azzardo patologico), realizzando un ragionevole contemperamento degli interessi economici degli imprenditori del settore con l’interesse pubblico a prevenire e contrastare fenomeni di patologia sociale” (si tratta di un passaggio importante, tenuto conto che in passato lo stesso Tar Venezia aveva accolto il ricorso nei confronti dell’ordinanza del sindaco di S. Donà di Piave, che aveva stabilito un tetto massimo di sei ore giornaliere: cfr. sentenza n. 1346 del 2016).

Si ricorda che analogo orientamento è stato più volte ribadito da altri giudici amministrativi: ad esempio, il Tar Torino ha respinto diversi ricorsi nei confronti dei provvedimenti adottati dai comuni piemontesi in attuazione della legge della Regione Piemonte n. 9 del 2016 (vedi ad esempio l’ordinanza n. 72 del 2017, relativa al Comune di Rivoli; ovvero l’ordinanza n. 18 del 2017, riguardante il comune di Borgaro Torinese).

Anche nel caso del ricorso nei confronti dell’ordinanza del Sindaco di Torino, il Tar aveva negato la sospensiva (ordinanza n. 434 del 2016, confermata dalla successiva ordinanza n. 14 del 2017); il Consiglio di Stato ha scelto invece la via di invitare il Tar a fissare in tempi brevi l’udienza nel merito, riformando sul punto la decisione del Tar (ordinanza n. 138 del 2017). Ed il Comune di Torino ha preferito sospendere la propria ordinanza in attesa della decisione nel merito da parte del giudice amministrativo, impegnandosi a sollecitare il Tar per una tempestiva trattazione del ricorso medesimo”.

“Avviso Pubblico – si legge in conclusione – continuerà a seguire con attenzione l’evoluzione della giurisprudenza in materia, anche alla luce delle decisioni che saranno assunte dalla Conferenza Unificata, Stato autonomie locali, tenuto conto che nelle proposte avanzate dal Governo risultano anche indicazioni sull’orario minimo di apertura degli esercizi commerciali interessati e sul mancato assoggettamento alle regole adottate da Regioni e Comuni per gli esercizi dotati di particolari requisiti (che potrebbero arrivare fino a 15.000) che verranno classificati all’interno della classe “A”.

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