I 500 MILIONI non possono essere ripartiti secondo il criterio del «numero di macchine» ma in base al criterio della «»progressività». Lo dice il Tribunale di Roma con ordinanza emessa
I 500 MILIONI non possono essere ripartiti secondo il criterio del «numero di macchine» ma in base al criterio della «»progressività».
Lo dice il Tribunale di Roma con ordinanza emessa in un giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo incardinato da un gestore, rappresentato e difeso dall’avv Massimiliano Ariano.
Con ORDINANZA 26/02/2019 il TRIBUNALE DI ROMA ha SOSPESO – fa sapere l’avvocato Massimiliano Ariano – la provvisoria esecutorietà di un decreto ingiuntivo a mezzo del quale il Concessionario intimava al Gestore, difeso dall’avv. Massimiliano Ariano, il pagamento della nota quota LEGGE DI STABILITA’ 2015 che imponeva a carico di tutta la filiera la riduzione degli aggi e compensi per un importo complessivo di 500 milioni di €.
Il Giudice adito, a fondamento della propria decisione, ha affermato che, a seguito della sopravvenuta Legge di Stabilità 2016 (art, 1 comma 921 della Legge 190/2014), il criterio di riparto tra i Concessionari dei 500 milioni di € è, non più quello ancorato ad «un dato fisso» (numero di macchine)», bensì quello legato « alla partecipazione alla distribuzione del compenso sulla base dei relativi accordi contrattuali» spettante a ciascun operatore della filiera. In ragione di ciò il Giudice ha disposto «la sospensione della provvisoria esecuzione del d.i. Opposto, in ragione della prospettata riformulazione del quantum alla luce della intervenuta normativa di interpretazione autentica sopra citata, stante, altresì, la considerevole somma oggetto del giudizio.»
La statuizione, come innanzi riportata, è di estrema importanza in quanto impone, laddove confermata in sentenza, una rideterminazione dell’importo dovuto a macchina che ad oggi è stato quantificato in €. 1.207,27. Invero i Concessionari pretendono dal Gestore il pagamento di un importo determinato solo ed esclusivamente sul dato fisso quale numero di apparecchi e non già sul dato dinamico quale volume di raccolta delle giocate per ogni singola macchina. Il Tribunale di Roma, con la predetta ordinanza, ha chiarito che il criterio del «numero di macchine non è più applicabile in quanto sostituito dal «criterio della «progressività» basato sul volume di raccolta delle giocate per ogni singola macchina, come previsto dall’art 14 Legge delega 23/2014 e secondo un’interpretazione .costituzionalmente orientata dell’art 1 comma 649 della Legge di Stabilità 2015.
Pressgiochi
L | M | M | G | V | S | D |
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