Dopo la sentenza della Corte di Giustizia, dopo due ordinanze di annullamento con rinvio della Corte di Cassazione, anche il Tribunale del Riesame di Salerno dichiara la discriminazione subita dalla
Dopo la sentenza della Corte di Giustizia, dopo due ordinanze di annullamento con rinvio della Corte di Cassazione, anche il Tribunale del Riesame di Salerno dichiara la discriminazione subita dalla Stanleybet all’accesso al sistema concessorio italiano, la disapplicazione della norma penale e il dissequestro del centro difeso dall’avv. Daniela Agnello.
Come stabilito dal Tribunale del riesame di Salerno: “deve condividersi la valutazione di antieconomicità proposta dalla difesa e quindi procedersi alla disapplicazione della norma interna per violazione degli artt.49 e 56 del trattato CE, avendo la stessa introdotto una situazione di squilibrio per il libero esercizio del diritto di impresa nel territorio dell’Unione Europea senza una effettiva giustificazione”.
“In data 02.08.13 – afferma l’avvocato Agnello – gli Agenti della Guardia di Finanza, Gruppo Salerno, hanno effettuato il sequestro delle attrezzature di proprietà del sig. Apicella con la contestazione del reato di cui all’art. 4 L.401/89.
In data 20.09.13 il Tribunale del Riesame di Salerno ha rigettato il ricorso proposto dalla difesa del centro.
In data 15.09.16 la Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, ha annullato l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale del Riesame di Salerno per “esprimere una valutazione in ordine alla proporzionalità o meno della misura in oggetto al fine di farne discendere la valutazione sulla concreta natura discriminatoria nei confronti dell’operatore straniero”.
In data 09.01.17 il Tribunale del Riesame di Salerno ha nuovamente rigettato il ricorso.
E’ stato presentato nuovo ricorso in Cassazione.
In data 24.01.18 la Corte di Cassazione, Quarta Sezione Penale, ha nuovamente annullato l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale del Riesame di Salerno.
La Corte ha duramente censurato l’ordinanza impugnata.
La Corte di Cassazione ha statuito che: “Mal si comprende, per la verità, anche sotto il profilo logico, come possa il giudice del riesame considerare la non antieconomicità in considerazione dei ricavi “seppure da depurare dai costi di gestione”, affermando che ciò renda manifesto il margine di profitto, anche ove presa in considerazione l’ablazione dei beni. Si tratta, invero, di un giudizio solo ipotetico che, rimanendo privo di ogni riferimento ai costi da detrarre dai ricavi, non soddisfa il primo dei criteri affidati dalla sentenza di annullamento “profitto ragionevolmente ricavabile”, che la Corte di legittimità ha indicato doversi quantomeno ricavare da “un giudizio prognostico ricavabile dai criteri dell’id quod plerunque accidit”. Criterio del tutto omesso dall’ordinanza impugnata, che, tuttavia, non ne indica alcuno più concreto.
Il percorso motivazionale del giudice del riesame,- commenta il legale – , prende un’altra direzione rispetto alle indicazioni impostegli dalla Corte di legittimità, perché oltre a non fare coerente riferimento ai parametri indicati dal giudice di legittimità “a titolo esemplificativo”, non individua né parametri alternativi, né parametri integrativi e laddove lo fa si pone in contrasto con i principi contenuti nella sentenza di annullamento.
Ne deriva quindi l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Salerno, Sezione per il riesame, che dovrà procedere a nuovo esame, attenendosi ai principi come indicati nella sentenza della Corte di Cassazione n.51432/2016 del 15/09/2016, secondo le precisazioni qui descritte”.
In data24.05.18 il Tribunale del riesame di Salerno, con ampia e dettagliata motivazione, ha accolto il ricorso ex art.324 c.p.p. proposto dall’avv. Agnello e ha disposto la restituzione dei beni sequestrati.
In particolare il Tribunale ha statuito che: “deve condividersi la valutazione di antieconomicità proposta dalla difesa e quindi procedersi alla disapplicazione della norma interna per violazione degli artt.49 e 56 del trattato CE, avendo la stessa introdotto una situazione di squilibrio per il libero esercizio del diritto di impresa nel territorio dell’Unione Europea senza una effettiva giustificazione.
Ne consegue, la insussistenza del reato di cui all’art.4 L.401/1989 posto che, nella specie, il mancato rilascio della licenza al ricorrente non deriva dalla insussistenza in capo al prevenuto dei requisiti soggettivi e/o oggettivi, ma esclusivamente dal fatto di operare per conto di società straniera rimasta priva di concessione per non avere partecipato al bando di gara del 2012, mancata partecipazione dipesa non da negligenza della detta società, ma quale conseguenza dell’applicazione di norma discriminatoria.
Ne consegue che l’istanza di riesame va accolta e il decreto annullato”.
Dopo cinque lunghi anni di cause, ricorsi e innumerevoli interventi difensivi – conclude l’avvocato Agnello – i centri di Salerno e provincia hanno ottenuto il riconoscimento della prevalenza del diritto eurounitario e della liceità e regolarità dell’attività di ricevitoria in favore della Stanleybet”.
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