23 Novembre 2024 - 04:21

Attività economiche e investimenti strategici: operatori di gioco verificano i clienti in caso di sospetto di riciclaggio

Approda alla Camera, dopo l’esame del Senato, il disegno di legge recante Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici. La lettera

02 Ottobre 2023

Approda alla Camera, dopo l’esame del Senato, il disegno di legge recante Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici.

La lettera b) dell’unico comma dell’articolo in esame modifica l’articolo 17, comma 3, del suddetto decreto legislativo n. 231 del 2007 prevedendo che le misure adottate dai soggetti obbligati per verificare la clientela ai fini del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo siano basate su informazioni aggiornate derivanti dal controllo costante del rapporto con il cliente, per tutta la sua durata, attraverso l’esame della complessiva operatività del cliente medesimo, la verifica e l’aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite nello svolgimento delle attività (articolo 18, comma 1, lettera d) del decreto legislativo . 231 del 2007).

Il Servizio studi del Parlamento ricorda che ai sensi del testo vigente dell’articolo 17, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 231 del 2007, i soggetti obbligati procedono all’adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo con riferimento ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell’attività istituzionale o professionale:

a) in occasione dell’instaurazione di un rapporto continuativo o del conferimento dell’incarico per l’esecuzione di una prestazione professionale;

b) in occasione dell’esecuzione di un’operazione occasionale, disposta dal cliente, che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che sia effettuata con una operazione unica o con più operazioni che appaiono collegate per realizzare un’operazione frazionata ovvero che consista in un trasferimento di fondi superiore a mille euro;

c) con riferimento ai prestatori di servizi di gioco in occasione del compimento di operazioni di gioco. Ai sensi del comma 2, i soggetti obbligati procedono, in ogni caso, all’adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo:

a) quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;

b) quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull’adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell’identificazione.

Il comma 3 stabilisce che i soggetti obbligati adottano misure di adeguata verifica della clientela proporzionali all’entità dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e dimostrano alle autorità di cui all’articolo 21, comma 2, lettera a), e agli organismi di autoregolamentazione che le misure adottate sono adeguate al rischio rilevato. Nel graduare l’entità delle misure i soggetti obbligati tengono conto, quanto meno, dei seguenti criteri generali:

a) con riferimento al cliente:

1) la natura giuridica;

2) la prevalente attività svolta;

3) il comportamento tenuto al momento del compimento dell’operazione o dell’instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale;

4) l’area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte;

b) con riferimento all’operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale: 1) la tipologia dell’operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale posti in essere;

2) le modalità di svolgimento dell’operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale;

3) l’ammontare dell’operazione;

4) la frequenza e il volume delle operazioni e la durata del rapporto continuativo o della prestazione professionale;

5) la ragionevolezza dell’operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale, in rapporto all’attività svolta dal cliente e all’entità delle risorse economiche nella sua disponibilità;

6) l’area geografica di destinazione del prodotto e l’oggetto dell’operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

 

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