Superamento dell’obbligo di differenziazione dell’offerta di gioco, definizione degli apparecchi vietati dal decreto Balduzzi e definizione delle caratteristiche delle ticket redemption. Sono questi i punti fondamentali su cui si concentra
Superamento dell’obbligo di differenziazione dell’offerta di gioco, definizione degli apparecchi vietati dal decreto Balduzzi e definizione delle caratteristiche delle ticket redemption. Sono questi i punti fondamentali su cui si concentra la proposta dell’associazione Astro per una modifica delle regole tecniche dei giochi dell’amusement.
In particolare e più nel dettagli l’associazione propone:
1) SUPERAMENTO DELL’OBBLIGO DI DIFFERENZIAZIONE DELL’OFFERTA DI GIOCO (art. 3, comma 3 del Decreto Interdirettoriale AAMS del 27.10.2003)
Si ritiene che non sussista più alcuna valida ragione per mantenere in vita la norma che prevede l’obbligo di installare apparecchi senza vincita in denaro negli esercizi che ospitano Newslot. Infatti, se al momento dell’immissione sul mercato degli apparecchi Newslot (L. n.289/2002) la ratio che ispirò il legislatore era evitare che proliferassero esercizi destinati alla sola offerta di gioco con vincita in denaro, oggi questa motivazione ha perso la sua valenza considerato che lo stesso legislatore, quando furono introdotti gli apparecchi Videolottery (anno 2009), creò la categorie delle sale dedicate nelle quali non è previsto il suddetto obbligo, così come nelle sale Bingo e nelle agenzie di scommesse che ospitano Newslot.
Mantenere, quindi, l’obbligo di differenziazione costituisce una sperequazione tra le due offerte di gioco, tra l’altro del tutto inutile considerato che spesso l’obbligo di differenziare -per una serie di motivi (mancanza di spazio per installare apparecchi comma 7 ma anche insostenibilità dei costi rispetto ai potenziali incassi) – viene assolto installando le famigerate freccette. Ma c’è di più. L’obbligo di installare anche apparecchi senza vincita in denaro negli stessi locali in cui sono installate le Newslot, significa offrire possibilità di gioco destinate anche ai minori negli stessi locali in cui sarebbe opportuno evitarne la presenza. L’abolizione dell’obbligo di differenziazione, inoltre, semplificherebbe l’organizzazione ed i costi delle aziende distributrici, ma anche le procedure di controllo e abbinamento delle quietanze da parte dell’Agenzia, soprattutto in previsione di una revisione delle procedure amministrative e fiscali per gli apparecchi in questione.
2) DEFINIZIONE DEGLI APPARECCHI CHE CONSENTONO GIOCO DI CUI È VIETATA L’INSTALLAZIONE DAL DECRETO BALDUZZI (art.7 comma 3 quater)
Urge una chiara definizione degli apparecchi in questione, per semplicità definiti ‘TOTEM’, che individui con precisione il perimetro di liceità degli stessi. Riprendendo alcune definizioni che ADM ha riportato nelle circolari emanate per dettare linee di intervento e fornire chiarimenti in merito al divieto posto dall’art.7 comma 3 quater, del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 novembre 2012, n. 189 (cd. “Decreto Balduzzi”) di mettere a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line autorizzati ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio, è possibile ritenere che per TOTEM deve intendersi un apparecchio terminale, strutturato a forma di totem (solitamente a colonna ma può essere anche da banco) che può contenere giochi residenti o può essere collegato tramite internet o intranet a circuito chiuso ad un sito di gioco, e può essere dotato di schermo touch-screen, tastiera di comando anche virtuale e dispositivi atti a consentire l’introduzione di banconote o l’inserimento di smart card per giocare, nonché, ove prevista, la lettura elettronica del documento di identità. L’installazione di tali apparati è vietata, anche se trattasi di gioco di natura promozionale, con le stesse circolari, invece, ADM chiarisce che non rientrano nel divieto posto dal decreto Balduzzi la messa a disposizione dei clienti di personal computer, tablet p.c., iPad che consentano la libera navigazione sul web e, cioè, non siano bloccati sulla homepage di un sito di gioco e non può essere diversamente atteso che la direttiva 2009/140 CE ha riconosciuto che “Internet è essenziale per l’istruzione e l’esercizio pratico della libertà di espressione e l’accesso all’informazione, qualsiasi restrizione imposta all’esercizio di tali diritti fondamentali dovrebbe essere conforme alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali”
Analogamente non rientrano nella fattispecie di cui all’art. 7, comma 3 – quater, i terminali di gioco, utilizzabili senza operatore, installati nei punti vendita dei concessionari autorizzati alla raccolta dei giochi pubblici su rete fisica, atteso che la relativa convenzione di concessione autorizza l’installazione di “terminali di gioco, utilizzabili senza operatore, abilitati all’accettazione dei soli giochi di competenza del negozio o punto di gioco”.
Con nota successiva, la scrivente Associazione, affronterà -con maggior dettaglio- il tema dei dispositivi a libera navigazione e la differenza tra i prodotti meccanici ed elettromeccanici.
3) DEFINIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEGLI APPARECCHI PREVISTI DALL’ART.110, COMMA 7 C-BIS).
Si pone la necessità di adottare una definizione più chiara e completa degli apparecchi previsti dall’art.110, comma 7 c-bis), per semplicità chiamati ‘ticket redemption’. A parere della scrivente, i requisiti minimi degli apparecchi de quo dovrebbero essere:
Amusement. ANBI: “Uniformare regole di importazione e omologa a quelle degli altri stati”
PressGiochi
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