Molto probabilmente alcuni concessionari “non avevano previsto” la remissione dei loro ricorsi contro la stabilità alla Corte Costituzionale, e pertanto non avevano messo in preventivo che “quanto dai medesimi dedotto”
Molto probabilmente alcuni concessionari “non avevano previsto” la remissione dei loro ricorsi contro la stabilità alla Corte Costituzionale, e pertanto non avevano messo in preventivo che “quanto dai medesimi dedotto” davanti al T.A.R. sarebbe divenuto di dominio pubblico consentendo a tutti l’agevole verifica di “compatibilità logica” tra quanto affermato in sede giudiziaria e quanto sostenuto nei confronti dei gestori.
Balza agli occhi, infatti, quel passaggio del provvedimento del T.A.R. in cui si riportano la lamentale del “ricorrente” (il concessionario ), volta a censurare l’impossibilità di stabilire la “quota” di stabilità a carico di ciascun soggetto della filiera, e la impossibilità di utilizzare la “rinegoziazione” come strumento di imposizione sul libero consenso privato all’interno dei contratti in essere.
Argomenti quasi “lapalissiani” per gli operatori del diritto, completamente disattesi nelle “diffide ad adempiere” inoltrate di recente da quei concessionari che sostengono come, sin dal primo gennaio 2015 la filiera doveva consegnare “il cassetto” per poi attendere l’agio” rinegoziato” secondo l’equa valutazione, si, ma del concessionario stesso.
Con questa reiterata eccentricità giuridica (parzialmente utilizzata anche dall’avvocatura di Stato per opporsi al rilievo di incostituzionalità del comma 649 della legge n. 190/2014, e respinta dal T.A.R.), alcuni concessionari continuano a sostenere che il mantenimento della connessione di rete da parte del gestore implica accettazione del “destino” a cui la rete stesse li vorrebbe condannati: quel 97% che comporta fallimento dei gestori, ma soprattutto la sottrazione del concessionario ad ogni “percepibile” sacrificio sui propri ricavi complessivi.
Su queste basi AS.TRO ha predisposto una nuova serie di format a mezzo dei quali replicare alle risposte di rigetto della rinegoziazione (redatte sul modello di riparto ideato dalla Associazione).
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