Astro offre alcuni suggerimenti e analisi riguardo il Bilancio di esercizio 2017: termini e modalità di approvazione “Con il mese di aprile gran parte delle aziende nostre associate dovranno
Astro offre alcuni suggerimenti e analisi riguardo il Bilancio di esercizio 2017: termini e modalità di approvazione
“Con il mese di aprile gran parte delle aziende nostre associate dovranno redigere ed approvare il bilancio chiuso al 31/12/2017, pertanto riteniamo cosa utile fare il punto sui termini di tale imminente adempimento.
Secondo la riforma del diritto contabile, le società potranno scegliere tre diverse tipologie di bilancio a seconda dei parametri dimensionali di riferimento:
– il bilancio ordinario;
– il bilancio abbreviato;
– il bilancio “semplificato” per le micro-imprese.
La tipologia di bilancio condiziona la composizione della documentazione che è possibile sintetizzare secondo il seguente schema:
Il termine ordinario per l’approvazione del bilancio è fissato in 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Ne deriva, con riferimento al bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2017, che la convocazione dell’assemblea deve essere fissata, in prima convocazione, al più tardi, entro il 30 aprile 2018.
Il procedimento di approvazione del bilancio d’esercizio prevede i seguenti passaggi:
I termini per le formalità appena descritte sono i seguenti e variano a seconda della presenza o meno del collegio sindacale e/o dell’organo di revisione.
Nell’avviso di convocazione dell’assemblea può essere già fissato il giorno per la seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima e che deve essere fissato entro 30 giorni dalla data della prima convocazione. Il termine ultimo per l’approvazione del bilancio in seconda convocazione è il 30 maggio 2018.
È possibile prevedere nello statuto un termine maggiore, in ogni caso non superiore ai 180 giorni, per l’assemblea in prima convocazione (29 giugno 2018) o in seconda (29 luglio 2018), che approva il bilancio:
– se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
– se lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società (per esempio: ampliamento dell’organizzazione territoriale della società a cui non corrisponda ancora un adeguamento della struttura amministrativa; esistenza di un’organizzazione produttiva e contabile decentrata in più sedi periferiche, ciascuna con contabilità autonoma e separata; dimissioni amministratori in prossimità dell’avvio dell’iter di formazione del bilancio; variazione del sistema informatico)”.
Le particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto devono essere segnalate, a cura degli amministratori, nella relazione sulla gestione o, in caso di esonero, nella nota integrativa.