La Malta Gaming Authority ha pubblicato una nota orientativa sull’impatto dell’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea in considerazione della Brexit. I contenuti della nota orientativa si riferiscono esclusivamente alle questioni
La Malta Gaming Authority ha pubblicato una nota orientativa sull’impatto dell’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea in considerazione della Brexit. I contenuti della nota orientativa si riferiscono esclusivamente alle questioni normative di competenza dell’MGA e gli operatori dovrebbero anche essere consapevoli delle ulteriori conseguenze derivanti dalla Brexit, tra cui, a titolo esemplificativo, considerazioni sulla protezione dei dati, l’immigrazione, l’occupazione, i doveri e il diritto d’autore.
I contenuti della presente nota orientativa sono di particolare importanza per le entità stabilite a Malta e che operano nel Regno Unito, o per le entità stabilite nel Regno Unito che forniscono servizi e forniture all’interno di Malta, e descrivono inoltre le misure transitorie in atto affinché gli operatori garantiscano la prontezza e evitino interruzioni normative.
Lo scopo di queste linee guida è di fornire un’indicazione del potenziale impatto sull’industria dei giochi operante a Malta e le misure transitorie che possono essere utilizzate per garantire un impatto minimo sull’efficienza normativa e sulle attività in corso.
Autorizzazioni di gioco – Il regolamento 10 del regolamento sulle autorizzazioni al gioco (S.L. 583.05) stabilisce un prerequisito per cui una persona titolare di una licenza deve essere una persona stabilita all’interno dello Spazio economico europeo. L’uscita del Regno Unito dall’UE significa che le persone e le entità stabilite nel Regno Unito non soddisfano più questo criterio e pertanto sono tenuti ad adottare le misure necessarie al fine di garantire che l’entità che detiene la licenza soddisfi questo prerequisito. Questo principio si basa sui divieti di restrizioni alla libertà di stabilimento di cui all’articolo 49 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e il divieto di restrizioni alla libera prestazione dei servizi di cui all’articolo 56 del TFUE e come successivamente interpretato da varie sentenze della Corte di giustizia dell’UE (CGUE). Le misure adottate possono includere il trasferimento della licenza a un’altra società all’interno dello stesso gruppo aziendale ai sensi della norma 17 del Regolamento sulle autorizzazioni di gioco e che richiede l’autorizzazione preventiva dell’Autorità e la re-domiciliazione, che richiederebbe all’Autorità di essere notificato entro trenta giorni, ai sensi dell’articolo 37 della Direttiva sulle autorizzazioni e conformità del gioco (Direttiva 3 del 2018). Sarà applicabile un periodo transitorio di dodici mesi.
Il regolamento 22 del regolamento sulle autorizzazioni al gioco prescrive un obbligo per le entità che forniscono un servizio di gioco o una fornitura di gioco essenziale a o da Malta, senza una licenza rilasciata dall’Autorità, ma con una licenza rilasciata da un altro Stato membro dell’UE o SEE, per richiedere un avviso di riconoscimento all’Autorità. Lo scopo della procedura di avviso di riconoscimento è che l’Autorità riconosca e faccia affidamento sulla licenza rilasciata all’operatore dallo Stato membro UE / SEE, per garantire che operando da Malta non vi sarebbero lacune normative e le operazioni in o da Malta sarebbero coperte dalla licenza UE / SEE e supervisionate dall’autorità di regolamentazione competente e per imporre eventuali misure aggiuntive che potrebbero essere necessarie alle entità che operano a Malta. Il riconoscimento delle licenze rilasciate da altri stati UE / SEE si basano sul divieto di restrizioni alla libera prestazione dei servizi di cui all’articolo 56 del trattato sul TFUE e successivamente interpretato da varie sentenze della CGUE.
Gli operatori che fanno uso o che intendono utilizzare la regola 22 in relazione alle licenze rilasciate nel Regno Unito saranno interessati in vari modi a seguito dell’uscita del Regno Unito dall’Unione europea:
(a) la validità delle comunicazioni di riconoscimento esistenti; e
(b) Una potenziale violazione della regola 3 del Regolamento sulle autorizzazioni di gioco.
In relazione alla precedente lettera a), l’Autorità elabora tutte le domande di avviso di riconoscimento presentate prima della data effettiva di validità. Qualora tali entità desiderino continuare a operare a o da Malta, dovrebbero intraprendere le azioni necessarie, che possono includere la richiesta di una licenza all’Autorità.
A seguito dell’entrata in vigore del nuovo regime, compresa la procedura prevista dalla regola 22 del regolamento sulle autorizzazioni al gioco il 1 ° agosto 2018, le entità che operano a o da Malta con un’autorizzazione rilasciata da un’autorità competente in UE / SEE. Agli Stati membri è già stato concesso un periodo transitorio per conformarsi alle nuove disposizioni di legge.
A seguito dell’uscita del Regno Unito dall’Unione europea, le entità che operano a o da Malta, sulla base di un’autorizzazione rilasciata loro dalle autorità competenti nel Regno Unito, non potranno più avvalersi della procedura stabilita dal regolamento 22 e quindi correre il rischio di commettere un reato. Tali entità sono indirizzate ad adottare le misure necessarie che includono la richiesta di una licenza all’Autorità o la richiesta di un avviso di riconoscimento in relazione a qualsiasi altra licenza UE / SEE che possono avere, affinché sia riconosciuta di conseguenza dall’Autorità stessa.
3. Questioni accessorie
Nonostante quanto sopra, l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea non avrà alcun impatto su una serie di cause normative, tra cui:
· Il riconoscimento da parte dell’Autorità del generatore di numeri casuali o dei certificati di gioco emessi secondo gli standard del Regno Unito;
· l’accettazione da parte dell’Autorità di istituti di credito, finanziari e di pagamento autorizzati e regolamentati nel Regno Unito allo scopo di detenere fondi per i giocatori;
· L’accettazione da parte dell’Autorità dell’uso da parte delle entità autorizzate di metodi di pagamento autorizzati e regolamentati nel Regno Unito;
· L’accettazione da parte dell’Autorità di componenti essenziali situati nel territorio del Regno Unito (fatta salva la posizione che può essere adottata dalla Commissione europea, dal Garante europeo della protezione dei dati e dal Commissario per la protezione delle informazioni e dei dati a Malta);
· L’Autorità non ha alcuna obiezione per gli operatori autorizzati che hanno uffici, compresi i detentori di funzioni chiave che svolgono le loro funzioni dal Regno Unito.
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