“Il Parlamento – scrive il dottor Marco Minoccheri, consulente fiscale AS.TRO – ha convertito in legge il decreto 193/2016, collegato alla manovra di bilancio per il 2017. Durante il passaggio
“Il Parlamento – scrive il dottor Marco Minoccheri, consulente fiscale AS.TRO – ha convertito in legge il decreto 193/2016, collegato alla manovra di bilancio per il 2017. Durante il passaggio parlamentare, il testo del provvedimento ha subito numerose modifiche tra cui l’ampliamento della normativa gia in vigore per la rottamazione delle cartelle di Equitalia.
Si conferma la definizione agevolata (rottamazione delle cartelle) dei carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni compresi tra il 2000 e il 2016.
Il contribuente, aderendo alla procedura, può pagare solo le somme iscritte a ruolo a titolo di capitale, di interessi legali e di remunerazione del servizio di riscossione.
Non sono dovute, invece, le sanzioni, gli interessi di mora e le sanzioni e somme aggiuntive gravanti su crediti previdenziali.
Sarà necessario presentare un’apposita dichiarazione, entro il 31 marzo 2017, con la quale si manifesta la volontà di avvalersi della definizione agevolata. Il modello di dichiarazione è pubblicato sul sito di Equitalia.
Il pagamento agevolato è dilazionato in rate, su cui decorrono gli interessi dal 1° agosto 2017.
Fermo restando che il 70% delle somme complessivamente dovute deve essere versato nel 2017 e il restante 30% nel 2018, il pagamento è effettuato, per l’importo da versare distintamente in ciascuno dei due anni, in rate di pari ammontare, nel numero massimo di tre nel 2017 e di due nel 2018.
Entro il 31 maggio 2017, l’agente della riscossione comunica ai debitori l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. Inoltre, entro il 28 febbraio 2017, con posta ordinaria, avvisa il debitore dei carichi affidati nell’anno 2016 per i quali, alla data del 31 dicembre 2016, non risulta ancora notificata la cartella di pagamento ovvero non inviata l’informazione di presa in carico ovvero notificato l’avviso di addebito di crediti contributivi.
In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme dovute (integralmente o delle singole rate), la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere gli ordinari termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione. I versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico; essi non determinano l’estinzione del debito residuo, di cui l’agente della riscossione prosegue l’attività di recupero e il cui pagamento non può essere rateizzato.
Tuttavia, a specifiche condizioni, è possibile rateizzare i carichi per cui vi sia stato il mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata. Infatti, se detti carichi non sono stati inclusi in precedenti piani di dilazione (piani in essere all’entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge), essi possono essere rateizzati anche se vi è stato un adempimento inesatto, a condizione che, alla data di presentazione della richiesta per l’accesso alla definizione agevolata, siano trascorsi meno di 60 giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento.
La presentazione della dichiarazione per la definizione agevolata sospende i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione stessa.
Sono altresì sospesi, per i carichi oggetto della domanda di rottamazione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere (con riferimento alle rate in scadenza dopo il 31 dicembre 2016).
L’agente della riscossione non può avviare nuove azioni esecutive o iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, purché non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.
Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato mediante domiciliazione sul conto corrente (indicato dal debitore nella dichiarazione) ovvero con bollettini precompilati, che l’agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione delle somme da pagare, se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento con domiciliazione bancaria o, in alternativa, presso gli sportelli dell’agente della riscossione.
La definizione agevolata è estesa anche ai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall’agente della riscossione, a condizione che risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016.
Sono esclusi dalla definizione agevolata i carichi affidati agli agenti della riscossione relativi a:
– dazi doganali, contributi provenienti dall’imposizione di diritti alla produzione dello zucchero,
– Iva riscossa all’importazione
– somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato
– crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti
– multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.
Per le violazioni al Codice della strada, la definizione è ammessa solo con riguardo agli interessi”.
PressGiochi