In questi giorni gli amministratori di società e i loro consulenti sono alle prese con le novità introdotte dal D.Lgs. n. 139/2015 in materia di bilanci d’esercizio. Le novità – scrive Marco Minoccheri
In questi giorni gli amministratori di società e i loro consulenti sono alle prese con le novità introdotte dal D.Lgs. n. 139/2015 in materia di bilanci d’esercizio. Le novità – scrive Marco Minoccheri di Astro – non incidono sugli adempimenti richiesti per la corretta approvazione del bilancio e in questo articolo ripercorriamo i tratti salienti della struttura del bilancio, l’approvazione e il relativo deposito presso il registro delle imprese.
Le società potranno redigere tre diverse tipologie di bilancio:
il bilancio ordinario (composto da stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa, rendiconto finanziario e relazione di gestione);
il bilancio abbreviato (composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa);
il bilancio “semplificato” per le micro-imprese (composto unicamente da stato patrimoniale e conto economico).
I documenti che compongono il bilancio sono diversi a seconda della tipologia di bilancio e gli amministrazioni possono redigere i relativi documenti tenendo conto del seguente schema.
Il procedimento di approvazione del bilancio d’esercizio prevede i seguenti passaggi:
I termini per le formalità appena descritte sono i seguenti e variano a seconda della presenza o meno del collegio sindacale e/o dell’organo di revisione.
ELABORAZIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO
in assenza del collegio sindacale entro il 15/04/2017
in presenza del collegio sindacale entro il 31/03/2017
DEPOSITO PRESSO LA SEDE SOCIALE
entro il 15/04/2017
APPROVAZIONE BILANCIO
entro il 30/04/2017
DEPOSITO BILANCIO
entro il 30/05/2017
Con riguardo al procedimento di approvazione occorre precisare quanto segue:
È possibile prevedere nello statuto un termine maggiore, in ogni caso non superiore ai 180 giorni:
se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
se lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società.
In questi casi – conclude Minoccheri – gli amministratori devono segnalare nella relazione sulla gestione le ragioni della dilazione. Per via delle importanti novità introdotte dal D.Lgs. n. 139/2015, il CNDCEC ha emanato un apposito comunicato, in data 16.01.2017, con il quale ha chiarito che l’applicazione dei contenuti della riforma di bilancio può rappresentare una legittima causa di differimento della data di approvazione del bilancio stesso”.
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