Nella giornata di ieri la Corte Suprema di Cassazione ha pubblicato 5 sentenze in materia di IVA sui proventi delle slot machine che, come un “fulmine a ciel sereno”, accolgono
Nella giornata di ieri la Corte Suprema di Cassazione ha pubblicato 5 sentenze in materia di IVA sui proventi delle slot machine che, come un “fulmine a ciel sereno”, accolgono le pretese erariali dell’Agenzia delle Entrate rovesciando inaspettatamente ed incredibilmente, a danno dei due gestori coinvolti, una giurisprudenza oramai univoca e consolidata a favore dell’esenzione, costruita in oltre 15 anni di contenziosi.
La Corte ha così confermato l’imponibilità ad Iva dei proventi percepiti e dichiarati dagli esercenti nei primi anni di convenzione, riproponendo e confermando, “nel merito”, le presunzioni proposte dagli Uffici erariali su esercizi decorsi da oramai 15 anni sempre sul presupposto che gli esercenti operassero in via privatistica per i gestori, senza minimamente tener conto di quanto risultante agli atti dei precedenti gradi di giudizio.
Ma facciamo un passo indietro.
A partire dall’avvento sul mercato delle AWP dal 2004, si sono sviluppati sul territorio vari contenziosi. Il primo, in Sardegna ed Emilia Romagna, ha riguardato la pretesa imponibilità dei proventi da slot percepiti dagli esercenti, per le prime annualità di esercizio della raccolta. La vicenda ha riguardato poi anche altre regioni, dove svariate Direzioni Provinciali dell’Agenzia delle Entrate hanno accertato la presunta evasione di Iva a migliaia di esercenti, coinvolgendo in solido anche i gestori convenzionati, per il pagamento delle relative sanzioni (per mancata auto-fatturazione degli importi percepiti dagli esercenti) complice anche la novità e l’incertezza normativa nell’ambito della gestione degli apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro, tenuto conto della quasi totale mancanza, almeno per il primo decennio, di circolari, chiarimenti e disposizioni da parte dell’Amministrazione Pubblica. L’art 10 della legge iva (D.P.R. 633/72) infatti, come modificato dall’art 1, comma 497, della L. 311/2004, prevedeva l’esenzione da iva anche per le operazioni relative alla raccolta delle giocate mediante gli apparecchi con vincita in denaro (di cui al comma 6 dell’art 110 del T.U.L.P.S.), con espresso riferimento “ai rapporti tra i concessionari della rete ed i terzi incaricati della raccolta stessa, testualmente citati come gestori ed esercenti.
Nei vari ricorsi si è cercato di spiegare ai giudici tributari l’errore presupposto dell’Agenzia delle Entrate che riteneva imponibili i compensi degli esercenti in quanto considerati estranei alla filiera dell’esenzione equivocando con quanto indicato dalla Circolare 21/E del 2005, che ricomprendeva nell’abito della imponibilità, “tutti gli altri rapporti” intercorrenti tra gestori ed esercenti, che esulassero dalla collaborazione alla raccolta di giocate in favore dei concessionari (riferibili evidentemente alla gestione di tutti gli altri apparecchi da intrattenimento diversi da quelli che distribuiscono vincite in denaro, che sono soggetti ad iva).
Questa mole di contenzioso ha portato ha portato ad una serie di le sentenze di accoglimento dei ricorsi presentati da gestori ed esercenti, da parte dei giudici delle Commissioni tributarie adite, a cui hanno fatto seguito gli appelli degli uffici tributari. Le Commissioni Tributarie Regionali, in seguito hanno confermato che, in assenza del ruolo chiave dell’esercente, non si sarebbe potuta perfezionare alcuna raccolta di gioco pubblico mediante apparecchi AWP. Ne è seguito che la maggior parte degli Uffici fiscali sul territorio nazionale ha coerentemente annullato in autotutela i contenziosi pendenti, rinunciando alla materia del contendere. Tali rinunce non hanno però ricompreso, sorprendentemente, gli appelli proposti contro alcuni gestori che si erano viste riconosciute le proprie ragioni dalle Commissioni provinciali e regionali, contro i quali, anche a seguito dell’onerosa soccombenza in giudizio, gli Uffici hanno proseguito nelle vertenze, non riconoscendo neanche l’evidenza dell’incertezza normativa che prevede, per norma, la non debenza delle sanzioni e dunque l’integrale annullamento degli atti impositivi.
Quali conclusioni trarre?
Con le sentenze di ieri, la Suprema Corte ha incredibilmente rovesciato l’orientamento giurisprudenziale, confermando l’imponibilità ad iva dei proventi percepiti e dichiarati dagli esercenti nei primi anni di convenzione. Si è così realizzato il paradosso “kafkiano” per il quale un gestore diviene soggetto passivo di sanzioni per mancata auto-fatturazione pur in assenza di infrazione o evasione da parte del soggetto passivo di riferimento (esercente).
Lo “Stato” dunque, con queste sentenze “politiche” ha ritenuto di dare un altro schiaffo al settore, sul presupposto dell’interesse erariale prima di tutto, in spregio all’operato non solo dei terzi raccoglitori e dei loro consulenti, ma anche di centinaia di giudici tributari che hanno approfondito, compreso e giudicato a favore dell’esenzione, sulla scorta anche di una analoga giurisprudenza comunitaria. Per le annualità ancora accertabili non si prevedono ripercussioni delle sentenze per i terzi incaricati che da anni si vedono rendicontati direttamente dai concessionari le proprie quote di compensi di competenza, anche alla luce dei chiarimenti formulati dalla Circolare 2014 “sale Giochi e Biliardi” che ha finalmente fatto chiarezza sui più corretti criteri contabili da perseguire.
Ma il principio resta applicabile anche ai primi anni di vigenza delle concessioni (oggetto dei ricorsi in cassazione) nei quali, come oggi, gestori ed esercenti risultavano i protagonisti indispensabili alla raccolta di giocate e remunerati dai proventi della raccolta e, come tali, indipendentemente dalle formulazioni contrattuali, avevano pieno diritto ad iscrivere i propri compensi in esenzione da Iva come sancito da centinaia di sentenze. Le “cassazioni” saranno pertanto probabile oggetto di istanza di revocazione da parte degli operatori coinvolti, stante l’evidenza dell’errore di fatto delle stesse, che peraltro assorbono erroneamente anche il diritto al non pagamento delle sanzioni per incertezza normativa oltre che per l’intervenuta cessata materia del contendere.
PressGiochi
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