Trova l’ok della Commissione europea il progetto italiano di regole tecniche di produzione, importazione e verifica degli apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro di cui all’art. 110 comma 7
Trova l’ok della Commissione europea il progetto italiano di regole tecniche di produzione, importazione e verifica degli apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro di cui all’art. 110 comma 7 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni (TULPS).
Dopo i classici tre mesi di stand still arriva oggi l’approvazione ufficiale del provvedimento inviato a Bruxelles dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nonostante siano stati molti i contributi di operatori del settore italiani ed internazionale intervenuti per chiedere la modifica di regole tecniche che a loro giudizio danneggiano il mercato e aggravano gli oneri a carico degli stessi.
Il testo ricordiamo dispone una modifica all’articolo 110, comma 7-ter del TULPS in materia di apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro.
In particolare, esso prevede che “… con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, da emanare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, al fine di garantire la prevenzione dai rischi connessi al gioco d’azzardo sono definite le regole tecniche finalizzate alla produzione degli apparecchi di cui al comma 7, nonchè la regolamentazione amministrativa dei medesimi, ivi compresi i parametri numerici di apparecchi installabili nei punti di offerta, così come definiti dalla normativa vigente”.
Le regole attualmente vigenti, risalenti al 2005, devono essere necessariamente adeguate per renderle aderenti agli enormi sviluppi tecnologici nel frattempo intervenuti ma anche alla diversa sensibilità maturata nei confronti di specifiche tipologie di gioco e, soprattutto, per contrastare la diffusione e proliferazione dei cd “totem”, finti apparecchi senza vincita in denaro o che simulano altri servizi tecnologici (ad esempio ricariche telefoniche) ma che in realtà sono apparecchi con vincita in denaro completamente illegali.
Il provvedimento, molto atteso da tutto il settore Amusement definisce i requisiti delle singole tipologie di apparecchi previsti dall’articolo 110, comma 7 del TULPS, chiarendone le modalità di funzionamento, i requisiti minimi, la documentazione tecnico-amministrativa necessaria, i meccanismi di gioco, le regole di certificazione e costituirà la base per il successivo decreto del Ministro dell’Economia che definirà la base imponibile forfetaria per la relativa imposta applicabile.
Il Progetto di Decreto prevede la regolamentazione specifica degli apparecchi c.d. elettromeccanici e in ossequio ad un obiettivo di semplificazione delle procedure prevede per alcune tipologie di apparecchi regole di certificazioni più leggere e immediate. Esso, inoltre, colma una lacuna andando a definire il perimetro degli apparecchi cd. Ticket redemption cioè che emettono tagliandi alla fine del gioco.
Il Progetto di decreto, inoltre, per la prima volta definisce e regolamenta la possibilità di collegamento in rete degli apparecchi e introduce l’obbligo della classificazione PEGI o sistema equivalente.
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PressGiochi
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