Nel corso del 2018 l’Unità di informazione finanziaria per l’Italia ha ricevuto 98.030 segnalazioni di operazioni sospette (SOS), circa 4.200 in più rispetto all’anno precedente (+4,5 per cento); secondo l’Unità,
Nel corso del 2018 l’Unità di informazione finanziaria per l’Italia ha ricevuto 98.030 segnalazioni di operazioni sospette (SOS), circa 4.200 in più rispetto all’anno precedente (+4,5 per cento); secondo l’Unità, l’andamento del flusso segnaletico presenta nuovamente segno positivo grazie all’accresciuto contributo di operatori nel comparto dei giochi (+94,9 per cento) e degli intermediari e altri operatori finanziari (+20,9 per cento), a fronte della sostanziale stabilità delle segnalazioni di matrice bancaria (-1,5 per cento).
Lo segnala l’Ufficio rapporti con l’Unione europea della Camera dei deputati nel dossier relativo al Piano d’azione per una politica integrata dell’Unione in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo.
Le segnalazioni trasmesse dagli operatori bancari e da Poste Italiane – riporta il dossier – si confermano la principale componente dell’aggregato, attestandosi al 72,5 per cento delle segnalazioni pervenute nell’anno (76,9% nel 2017). Gli intermediari e altri operatori finanziari restano la seconda categoria di soggetti obbligati per contributo di segnalazioni inoltrate, con un incremento dal 14,2 al 16,5 per cento. Dal rapporto emerge che rimane limitata, in termini relativi, la componente di SOS proveniente dai professionisti (4,9 per cento), mentre gli operatori di gioco presentano un’incidenza del 5,2 per cento, quasi raddoppiata rispetto all’anno precedente (2,8 per cento nel 2017).
Il dossier dà conto anche delle norme relative alla nuova direttiva antiriciclaggio.
“Il fulcro del regime di antiriciclaggio a livello UE – si legge – è la direttiva relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (quarta direttiva antiriciclaggio (UE) 2015/849 nel testo consolidato a seguito della quinta direttiva (UE) 2018/843). In sintesi, la direttiva si applica a una serie di soggetti (tra l’altro, enti creditizi, istituti finanziari, revisori dei conti, ragionieri esterni, consulenti fiscali, notai e avvocati, agenti immobiliari, commercianti di beni, prestatori di servizi di gioco d’azzardo, mercanti d’arte, prestatori di servizi di cambio tra valute virtuali e valute legali) ai quali è fatto obbligo di: segnalare i casi sospetti di riciclaggio o finanziamento del terrorismo alle autorità pubbliche, normalmente l’unità di informazione finanziaria; adottare misure di supporto, atte ad esempio a garantire la presenza di personale di formazione adeguato e l’istituzione di politiche e procedure preventive interne appropriate; adottare misure di salvaguardia aggiuntive, come ad esempio misure rafforzate di adeguata verifica della clientela per le situazioni a rischio più elevato, quali le operazioni commerciali con banche situate in Paesi terzi identificati dalla Commissione come Paesi terzi ad alto rischio”.
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