Sono due gli emendamenti che l’europarlamentare tedesco Martin Schirdewan presenta in Parlamento europeo all’interno del Progetto di relazione sulla ‘ Prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o
Sono due gli emendamenti che l’europarlamentare tedesco Martin Schirdewan presenta in Parlamento europeo all’interno del Progetto di relazione sulla ‘ Prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo’ discusso dalla Commissione per i problemi economici e monetari e dalla Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni.
Due emendamenti che intervengono in materia di giochi online. Nel primo Schirdewan chiede che i “fornitori di servizi di gioco d’azzardo applichino adeguati accorgimenti all’incasso delle vincite da parte del cliente, alla scommessa di una puntata, o entrambi, quando effettuano transazioni per un importo pari ad almeno EUR 2000 o, nel caso di servizi di gioco d’azzardo online, operazioni di importo minimo pari a EUR 500, sia che l’operazione sia effettuata in un’unica operazione o in operazioni collegate. Inoltre applicheranno misure di adeguata verifica della clientela ogni volta che un cliente apre un conto di gioco con tale fornitore”.
Tra le altre cose richieste invece in tema di gioco online, l’esponente di Die Linke propone di inserire precise disposizioni in un nuovo comma dell’articolo 22 del provvedimento in esame.
Si chiede: “Un prestatore di servizi di gioco d’azzardo può ammettere una persona come giocatore a un servizio solo a condizione che abbia aperto un conto di gioco per il giocatore a nome di quel giocatore.
I fornitori di servizi di gioco d’azzardo non accettano alcun deposito o altro denaro rimborsabile da giocatori in conti di gioco che non siano utilizzati per scopi immediati di gioco. Il saldo di un conto di gioco non deve produrre alcun interesse.
I fornitori di servizi di gioco d’azzardo garantiscono che le transazioni dai giocatori ai conti di gioco siano effettuate esclusivamente da conti di pagamento quali definiti all’articolo 4, punto 12), della direttiva (UE) 2015/2366 che sono stati creati a nome del giocatore. Garantiscono che le transazioni di pagamento siano eseguite solo tramite i seguenti servizi di pagamento : (a) un addebito diretto; (b) un’operazione di pagamento tramite carta di pagamento o dispositivo simile; o (c) un bonifico.
Un fornitore di servizi di gioco d’azzardo deve specificare il riferimento di pagamento nell’operazione di pagamento in modo tale che il motivo del transazione di pagamento è trasparente per il prestatore di servizi di pagamento o un osservatore esterno. Le autorità competenti possono designare una dicitura standard che deve essere utilizzata dai fornitori di servizi di gioco d’azzardo ai fini del riferimento di pagamento.
In deroga all’articolo 19, comma 1, il prestatore di servizi di gioco d’azzardo può procedere all’identificazione provvisoria di un giocatore per il quale apre un conto di gioco. L’identificazione provvisoria può basarsi su una copia elettronica o su una copia inviata per posta di un documento in cui vi siano pochi rischi di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Se un fornitore di servizi di gioco d’azzardo effettua un’identificazione provvisoria di un giocatore, deve effettuare un’operazione di completa verifica dell’identità del giocatore e del beneficiario effettivo non appena possibile dopo l’apertura del conto di gioco”.
PressGiochi
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