27 Dicembre 2024 - 21:46

Antiriciclaggio. Governo chiarisca se gli oneri di identificazione clientela valgono per rete Awp o Vlt

Le Commissioni riunite Giustizia e Finanze della Camera hanno approvato il parere presentato dai relatori relativo allo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione

08 Maggio 2017

Le Commissioni riunite Giustizia e Finanze della Camera hanno approvato il parere presentato dai relatori relativo allo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2015/847 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento.

Tra le condizioni poste, per quanto riguarda l’attinenza con il settore dei giochi, si precisa:

con riferimento all’articolo 53 del decreto legislativo n. 231 del 2007, come sostituito dall’articolo 4 dello schema di decreto, il quale introduce specifici obblighi di adeguata verifica della clientela e di conservazione per gli operatori del gioco (online, su rete fisica, case da gioco), prevedendo in particolare, al comma 4, che l’Agenzia delle dogane e dei monopoli riscontra l’autenticità dei dati contenuti nei documenti presentati dai richiedenti l’apertura dei conti di gioco anche attraverso la consultazione del sistema pubblico per la prevenzione del furto di identità, «di cui al decreto legislativo n. 11 aprile 2011, n. 64», valuti il Governo l’opportunità di far riferimento al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, che ha istituito, al Titolo V-bis, un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d’identità, e che è stato successivamente integrato dal decreto legislativo n. 64 del 2011;

c) ancora con riferimento al predetto articolo 53 del decreto legislativo n. 231 del 2007, il quale, al comma 5, prevede che le attività di identificazione del cliente, ferme restando le responsabilità del concessionario, sono effettuate dai distributori e dagli esercenti per quanto riguarda il settore dei servizi di gioco pubblico su rete fisica a diretto contratto con la clientela «ovvero attraverso apparecchi videoterminali», valuti il Governo l’opportunità di chiarire meglio la portata della disposizione, definendo di quali apparecchi si tratta – VLT o AWP – anche tenendo conto di quanto stabilito nei commi seguenti del medesimo articolo 53, che riguardano le sole VLT;

con riferimento all’articolo 9, comma 4, dello schema di decreto, il quale, ai fini dell’attuazione delle disposizioni contenute nel Titolo IV (relativo alla vigilanza e ai controlli) del decreto legislativo n. 231 del 2007, stabilisce che i concessionari di gioco adottano gli adeguamenti tecnologici dei propri processi necessari a dare attuazione alle disposizioni contenute nel medesimo decreto n. 231 entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo in esame, valuti il Governo l’esigenza di correggere la formulazione della norma, la quale, per un refuso, non contiene la parola «decreto».

 

PressGiochi