22 Novembre 2024 - 08:38

Amusement: nel Dl Agosto modifiche ad apparecchi per contrastare diffusione dei totem

Il Decreto legge Agosto recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia, è approdato questa mattina al Senato. All’art. 104 reca interventi per la modifica delle regole vigenti

18 Agosto 2020

Il Decreto legge Agosto recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia, è approdato questa mattina al Senato.

All’art. 104 reca interventi per la modifica delle regole vigenti per la produzione degli apparecchi da divertimento senza vincita in denaro.

Nella relazione preparatoria, si legge che le modifiche proposte hanno l’obiettivo di rendere gli apparecchi da divertimento senza vincita in denaro non utilizzabili fraudolentemente come apparecchi con vincita in denaro e di regolamentare, in particolare, le tipologie di apparecchi previsto dall’art. 110 comma 7, lett c-bis) e c-ter), attualmente prive di regole tecniche di produzione.

“L’art. 1, comma 475, della legge 24 dicembre 2012, n, 228 nel modificare il comma 7 dell’art. 110 del TULPS, in materia di apparecchi da divertimento senza vincita in denaro ha previsto l’adozione di un decreto del Ministro dell’economia e delle Finanze su proposta del Direttore dell’ADM, sentite le Commissioni parlamentari competenti per la redazione delle regole tecniche per la produzione di detti apparecchi.

Lo schema di decreto è stato notificato nel 2016 alla Commissione europea per la procedura di informazione prevista dalla direttiva UE2015/1535 del 9 settembre 2015 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Su tale decreto sono state formulate osservazioni sia di tipo normativo ma soprattutto di tipo tecnico dal mondo della produzione e dei giochi, e più in generale, dagli stakeholders, in quanto non più aderente agli standard tecnologici richiesti, nonché non più rispondente alle esigenze di sicurezza richiesta per far fronte alle numerose frodi informatiche e al progressivo diffondersi del cosiddetti ‘totem’, finti apparecchi senza vincita in denaro o che simulano altri servizi tecnologici (ad esempio ricariche telefiniche) ma che in realtà sono apparecchi con vincita in denaro completamente illegali.

Le modifiche proposte hanno l’obiettivo di rendere gli apparecchi da divertimento senza vincita in denaro non utilizzabili fraudolentemente come apparecchi con vincita in denaro e di regolamentare, in particolare, le tipologie di apparecchi previsto dall’art. 110 comma 7, lett c-bis) e c-ter), attualmente prive di regole tecniche di produzione.

La norma, al comma 1, amplia e rende più rigidi i divieti per gli apparecchi di cui al comma 7 art. 110 del TULPS prevedendo che oltre a non poter riprodurre il gioco del poker e le sue regole fondamentali, tali modelli di apparecchi non possano presentare giochi che richiamino il funzionamento degli apparecchi comma 6 del citato art. 110 TULPS o che inducano nel giocatore una medesima aspettativa di vincita.

Il comma 2 sostituisce integralmente il precedente comma 7-ter dell’art. 110 prevedendo come unica novità che le regole tecniche di produzione degli apparecchi comma 7 siano definite con un provvedimento del direttore dell’ADM da emanare entro nove mesi dall’entrata in vigore della disposizione, lascianDo ad un decreto del MEF la competenza alla determinazione della base imponibile forfettaria dell’imposta sugli intrattenimenti di cui trattasi.

Tale modifica intende semplificare un percorso regolamentare complesso e non in linea con il profilo eminentemente tecnico delle regole di produzione, spostando, pertanto, limitatamente a tali profili tecnici la competenza all’Agenzia deputata alla regolamentazione e al controllo del gioco.

Il terzo comma ribadisce e rafforza la necessità che i premi rilasciati da questo tipo di apparecchi siano di modico valore anche se frutto del cumulo di più tagliandi.

PressGiochi

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