01 Luglio 2024 - 20:34

Amusement, le associazioni inviano segnalazione alla Ce in supporto alla denuncia relativa ai giochi automatici senza vincita in denaro

Federamusement, Consorzio Fee, Anesv, Anbi e New ASGI Italia con una lettera che reca la data di oggi 28 giugno 2024 hanno inviato una segnalazione alla Commissione europea in supporto

28 Giugno 2024

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Federamusement, Consorzio Fee, Anesv, Anbi e New ASGI Italia con una lettera che reca la data di oggi 28 giugno 2024 hanno inviato una segnalazione alla Commissione europea in supporto alla denuncia relativa ai giochi automatici senza vincita in denaro generata dalla impossibilità di applicare a tutti gli apparecchi in esercizio la Regola tecnica emanata da ADM.

Come riporta la lettera inviata alla Direzione generale del Mercato interno, dell’industria, dell’imprenditoria e delle PMI:

In relazione al procedimento in oggetto, le scriventi organizzazioni nazionali di categoria che rappresentano le imprese che eserciscono apparecchi da trattenimento senza vincite in denaro ai sensi dell’ articolo 110, comma 7, del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza si uniscono con la presente alla segnalazione in oggetto, che rivendica la violazione della Direttiva (Ue)
2015/1535 del decreto 28 luglio 2021 “Apparecchi senza vincita in denaro (art. 110, comma 7 del Tulps) – Verifiche di conformità linee guida per organismi di verifica” alla luce della successiva circolare n° 32 / 2021 del 30 luglio 2021 per mancata notifica delle regole tecniche in esso contenute e riferite ai futuri obblighi dei gestori proprietari equiparati ai produttori per gli apparecchi usati, installati e autocertificati secondo decreto del 18 maggio 2021 e gestiti da anni come i redemption, ovvero con distribuzione di ticket premiali o gratuiti”.
Si conferma a riguardo che le citate regole tecniche emanate dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli equiparano nella sostanza la procedura necessaria per l’omologazione degli apparecchi con vincita in denaro a quella introdotta per omologare gli apparecchi senza vincita in denaro, alcuni dei quali non rilasciano premi, richiedendo codici sorgente che i produttori non ritengono di fornire, in quanto opere dell’ingegno tutelate, e verifiche molto costose e del tutto eccessive rispetto all’obiettivo della prevenzione del gioco d’azzardo, considerando che la maggior parte di tali apparecchi non eroga premi o, in alcuni casi, rende disponibili gadget del valore massimo di 20 euro, così definito per legge.
Si rileva inoltre che la disciplina emanata dall’Agenzia delle Dogane e Monopoli dispone che ognuno delle decine di migliaia di apparecchi in esercizio, molti dei quali dei quali di modico valore perché in esercizio da anni o di elementare funzionamento e costruzione, alla singola verifica di un Organismo accreditato. Ad oggi, secondo i dati in possesso della scrivente, sono stati sottoposti alla procedura di omologazione, dal 2021, meno di 500 apparecchi, assoggettandoli a una procedura dal costo di alcune migliaia di euro e non prevista in altri paesi europei. Gli apparecchi che non superassero la procedura di omologazione andrebbero rottamati.

Quanto agli apparecchi di nuova produzione e introduzione sul mercato, indispensabili per attrarre il pubblico, il fatto che l’esercizio sia condizionato solo in Italia da una costosa procedura di omologazione impedisce la libera circolazione delle merci nel mercato interno e costringe gli esercenti italiani a presentare giochi non più in linea con i gusti degli utenti, condizionandone la diffusione, gli investimenti e l’occupazione.
La gestione e lo sviluppo del gioco automatico per famiglie in Italia sono fortemente condizionate da regole interne, provvedimenti direttoriali che costituiscono fonti di diritto secondario, le quali violano direttive e provvedimenti delle istituzioni sovranazionali.
Tali violazioni sono state reiteratamente oggetto di interrogazioni parlamentari al Parlamento italiano ed europeo, di emendamenti a provvedimenti normativi, petizioni e segnalazioni che non hanno portato tuttavia alla rettifica della disciplina che riguarda l’esercizio dei giochi automatici per famiglie che, a differenza di quelli con vincita in denaro, sono estranei al fenomeno della ludopatia e non destano pertanto alcuna allarme sociale.
Quanto ai giochi gestiti nell’ambito della specifica attività di spettacolo viaggiante, la disciplina emanata dall’Agenzia equipara ai giochi automatici delle sale di intrattenimento le attrazioni a funzionamento automatico attivabili a gettone o moneta, soggette a una specifica disciplina con una legge di settore, la l. 337/1968, autorizzate con licenze comunali per attività di spettacolo ai sensi dell’articolo 69 del T.U.L.P.S. e assoggettate a una procedura di attestazione di sicurezza che assegna a ogni gioco un codice identificativo comunale univoco. Ne deriva l’obbligo di registrare tali giochi anche nella piattaforma gestita dall’Agenzia delle Dogane e Monopoli, creando una duplicazione di adempimenti, verifiche tecniche e codici identificativi corrispondenti a discipline parallele, che complica ulteriormente l’esercizio dell’attività e la circolazione delle merci sul mercato italiano ed europeo.
Il fatto che le regole tecniche emanate dall’Agenzia delle Dogane e Monopoli è confermata al fatto che, a causa di procedure di fatto inattuabili, vengano concesse reiteratamente proroghe del termine per la conclusione degli adempimenti a carico dei gestori, anno dopo anno, in quanto il processo individuato è assolutamente inefficiente e sovradimensionato. Tali proroghe continuano a rendere il mercato molto statico, in quanto i gestori, preoccupati di dover rottamare il parco apparecchi esistente, in quanto i costi della procedura di omologazione di decine, centinaia di apparecchi per azienda è assolutamente insostenibile, non investono perché preoccupati da un futuro pieno di incertezze, che stanno di fatto bloccando da anni il mercato.
Le scriventi Organizzazioni segnalano pertanto la necessità che codesta Direzione Generale recepisca gli argomenti presentati nella denuncia in oggetto, e predisponga la lettera di messa in mora ai sensi dell’articolo 258 del TFUE, propedeutico all’apertura di una procedura d’infrazione al diritto dell’Unione.

 

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