22 Novembre 2024 - 06:29

Amusement. Gli operatori chiedono ad ADM: punti gioco certificati, procedure più snelle, giochi connessi online e riduzione Isi

“Appare ancora molto lontano dagli interventi di cui l’intero settore del gioco di puro intrattenimento, a giudizio degli operatori, ha bisogno da anni. Le imprese del comparto già da diversi

27 Novembre 2020

“Appare ancora molto lontano dagli interventi di cui l’intero settore del gioco di puro intrattenimento, a giudizio degli operatori, ha bisogno da anni. Le imprese del comparto già da diversi anni stanno vivendo una fortissima crisi dovuta anche alle resistenze di molti produttori mondiali ad adeguarsi alla normativa in materia di certificazione del prodotto, ritenuta dai più grandi produttori stranieri eccessiva, cui si sommano di scelte a livello locale che hanno penalizzato le sale giochi e gli apparecchi da gioco, per evidenti pregiudizi anche nei confronti dell’amusement”.

Sono queste le parole con le quali scrive la Federazione Amusement Confesercenti presieduta da Alessandro Lama e la Sapar guidata da Domenico Distante nella memoria presentata all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per una revisione delle regole tecniche dell’amusement.

“Deve essere rilevato – puntualizzano – che oggettivamente rispetto alle nuove generazioni, i c.d. “nativi digitali”, gli apparecchi non hanno più la stessa capacità di attrazione, tenuto conto dell’enorme offerta sia sulle consolle da casa che on-line, fattore che deve impegnare sia a livello conoscitivo e regolatorio, tanto gli operatori quanto il legislatore e l’Agenzia, per strutturare una offerta più competitiva e sicura che crei le premesse per la crescita del settore, in piena sicurezza per gli utenti. A giudizio di queste Associazioni occorre conciliare infatti la tutela dei bambini, maggiori destinatari delle attività in questione, con la tutela delle imprese del settore che con una professionalità ormai sedimentata negli anni”.

 

Si ritiene che siano urgenti ed essenziali quantomeno i seguenti interventi:

  1. Identificazione di luoghi certificati per l’installazione d gli apparecchi di cui all’art.110 comma 7 c-bis (“Redemptions”) – Gli apparecchi in questione sono stati oggetto recentemente di diversi interventi a livello regionale (tra le altre Emilia Romagna,Friuli Venezia Giulia, Piemonte) che ne inibiscono l’utilizzo ai minori nonostante non ci siano evidenze di legami di detti apparecchi col fenomeno del Disturbo da Gioco d’Azzardo Patologico. Ciò premesso riteniamo che il proliferare di tali apparecchi anche in esercizi generalisti che non sempre ne possono garantire un adeguato controllo agisca a detrimento della credibilità degli stessi cosicchè è auspicabile una riforma che ne prevede l’installabilità in punti di gioco certificati (comprese le attività dotate della licenza ex art.69 Tulps per le attività di spettacolo viaggiante, Es.parchi tematici e di divertimento) in cui la raccolta di gioco sia attività esclusiva o prevalente. Sotto tale punto di vista è recente lo studio dell’Università Roma 3 che ha affermato come le sale giochi siano luoghi di aggregazione positiva per minori e famiglie.
  2. Le regole tecniche della Tickets Redempions – Per quanto concerne il parco macchine esistente al momento dell’entrata in vigore del Decreto di definizione delle Regole tecniche si ritiene opportuno il consentire l’autocertificazione della conformità degli apparecchi delle regole medesime al fine di snellire le procedure e non inibire l’operatività del comparto, fermo restando il potere di controllo dell’Agenzia.

Detti apparecchi, che già il Tulps prevede possano funzionare a moneta, gettone o tramite cashless, a nostro avviso non dovranno poter prevedere la presenza di algoritmi ai fini dell’emissione di tickets.

Riteniamo per gli apparecchi di cui all’art. 110 comma 7 a del Tulps un aumento del costo partita ed una revisione del rapporto tra costo della partita e valore dei premi (attualmente di uno a venti) che renda sostenibile per le aziende l’attività.

3.Regole tecniche degli apparecchi di cui all’art.110 comma 7 lett.c – Riteniamo che, al fine di consentire l’evoluzione tecnologica del settore, debba essere consentita in sede di definizione delle regole tecniche degli apparecchi di cui all’art.110 comma 7 lett.c la modalità di gioco attraverso la connettività on line.

  1. Il Codice sorgente – Le procedure di rilascio dei nulla osta di distribuzione non dovrebbero prevedere l’esame del codice sorgente del software, in omaggio al principio della Direttiva Servizi 123/2006 in base alla quale le deroghe di derivazione statuale al principio della libertà di stabilimento possono essere consentite esclusivamente per gli apparecchi con vincita in denaro. La presenza dell’esame del codice sorgente infatti rappresenta un ostacolo alla libera circolazione delle merci in quanto sostanzialmente attribuisce alla ditta proprietaria del software il monopolio del commercio degli apparecchi: è appena il caso di rilevare che questa regola si è posta come il più grande ostacolo per i produttori mondiali di giochi da sala che hanno preferito semplicemente rinunciare al mercato italiano.

Nella medesima ottica di semplificazione non dovrà essere previsto l’esame del codice sorgente per apparecchi come quelli di cui al comma 7 lett. a) dell’art. 110 Tulps o per apparecchi utilizzati a tempo o a scopo (Es. basket).

  1. Semplificazione procedure di verifica tecnica – Relativamente inoltre alle modalità di verifica tecnica di diversi tipi di apparecchi appartenenti alla categoria di cui all’art. 110 comma 7 del Tulps si fa presente che sarebbe auspicabile una semplificazione delle procedure finalizzate all’omologa che preveda solo l’esame della scheda esplicativa e del registro delle manutenzioni e non anche la presentazione dell’esemplare di modello. Peraltro tale semplificazione è stata già adottata dall’Amministrazione nel 2010 per quanto concerne gli apparecchi che basano il loro funzionamento sulla simulazione di esperienze reali.
  2. Modifiche al contingentamento per gli apparecchi senza vincita in denaro – Riteniamo che le norme relative alla separazione delle aree in base alla natura degli apparecchi e alla non contiguità tra apparecchi con vincita in denaro e senza vincita in denaro negli esercizi generalisti conservino importanza; ma, di contro, ci appaiono ormai desuete le prescrizioni afferenti ai vincoli numerici che impongono anche nelle sale giochi di puro intrattenimento (senza apparecchi comma 6 art. 110) la sottoposizione degli apparecchi senza vincita in denaro a parametri numerico quantitativi. Parimenti si ritiene auspicabile che l’obbligo di compresenza di apparecchi senza vincita in denaro e degli apparecchi con vincita in denaro negli esercizi generalisti venga soppresso.

 

  1. La base imponibile dell’Imposta sugli intrattenimenti- L’imposta che grava si questa tipologia di apparecchi è stabilita in base ad imponibili forfettari annuali, che si fondano sulla presunzione che gli apparecchi nel corso dell’anno realizzino un reddito medio su cui è applicata l’aliquota dell’imposta.

In base al Libro Blu Adm 2020 negli ultimi 5 anni il numero degli apparecchi di cui all’art.110 comma 7 del Tulps installati è sceso considerevolmente (dai 108.669 del 2015 ai 97.355 del 2019) attuali cosicché la capacità di fare reddito di tali apparecchi è notevolmente diminuita. Stante inoltre la situazione economica delle imprese di settore, anche futura a seguito del fenomeno pandemico in atto, si ritiene assolutamente urgente prevedere una riduzione degli imponibili attualmente vigenti. Comunque riteniamo da superare l’attuale sistema impositivo nell’ottica della sottoposizione del settore alla sola Iva sugli incassi. Si impongono, a nostro avviso, inoltre aggiornamenti in ordine al sistema della quietanza di pagamento che potrebbe essere sostituita da una bollinatura, nonché in riferimento alla procedura di sospensione dei nulla osta affidata ad un sistema operativo ormai desueto (riconsegna materiale dei nulla osta presso gli uffici).

PressGiochi

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