10 Gennaio 2025 - 19:34

AWP e Vlt: ADM comunica scadenze per la proroga onerosa per raccolta del gioco tramite apparecchi da intrattenimento

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) comunica, mediante determina direttoriale, la proroga onerosa delle concessioni per la raccolta del gioco mediante apparecchi da intrattenimento. Gli oneri concessori per la

10 Gennaio 2025

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) comunica, mediante determina direttoriale, la proroga onerosa delle concessioni per la raccolta del gioco mediante apparecchi da intrattenimento. Gli oneri concessori per la proroga delle concessioni devono essere versati dai concessionari utilizzando il modello F24 accise con il codice tributo 5498 seguendo queste modalità: per il 2025 il pagamento è previsto in tre rate uguali con scadenze il 15 marzo, il 15 luglio e il 1 ottobre. Per il 2026 il pagamento avviene in tre rate uguali con scadenze il 15 marzo, il 15 luglio e il 1 ottobre.

L’importo è calcolato moltiplicando 120 euro per ogni nulla osta relativo agli apparecchi ex articolo 110 comma 6 lettera a del TULPS posseduti al 31 dicembre 2023 e 4000 euro per ogni diritto rilasciato per gli apparecchi ex articolo 110 comma 6 lettera b del TULPS al 31 dicembre 2023. I concessionari riceveranno indicazioni sul totale dovuto e potranno consultare la propria posizione nella sezione Proroga concessione dell’area riservata. La proroga è considerata accettata se il concessionario non manifesta esplicitamente il rifiuto entro dieci giorni dalla pubblicazione della determinazione.

Di seguito riportiamo il testo integrale della determina firmata dal direttore ai giochi Mario Lollobrigida

VISTO l’articolo 110 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni e integrazioni (T.U.L.P.S.), che ha definito le caratteristiche degli apparecchi per il gioco lecito, e in particolare, al comma 6, ha individuato le modalità di funzionamento degli apparecchi da intrattenimento che consentono la vincita in denaro;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il comma 7 dell’articolo 21 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 che ha disposto l’avvio delle procedure occorrenti per l’affidamento in concessione della rete per la gestione telematica del gioco lecito prevista dall’articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni;

VISTE le concessioni per la realizzazione e conduzione delle reti di gestione telematica del gioco mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sottoscritte il 20 marzo 2013 e in scadenza il 19 marzo 2022;

VISTI i seguenti provvedimenti:

  • articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
  • determinazioni del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 31 marzo 2022;
  • l’articolo 1, comma 124, lettera b) della legge n. 197 del 2022;in forza dei quali il termine di scadenza delle predette concessioni è stato prorogato, da ultimo, sino al 31 dicembre 2024;

VISTA la legge 9 agosto 2023, n. 111, c.d. “Delega fiscale”;

VISTO l’articolo 1, comma 96, lettera c), della legge 30 dicembre 2024, n. 207 che, in considerazione dell’obiettivo del riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici, di cui all’articolo 15 della legge 9 agosto 2023, n. 111, e della persistente mancata intesa con le regioni e con gli enti locali in ordine a un appropriato quadro regolatorio ed economico idoneo a identificare un corretto equilibrio finanziario delle concessioni in materia di distribuzione e raccolta del gioco pubblico, tenuto altresì conto delle dovute esigenze di continuità delle connesse entrate erariali, nelle more della nuova procedura di selezione per l’affidamento delle concessioni per la realizzazione e conduzione delle reti di gestione telematica del gioco mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento ha prorogato, a titolo oneroso, il termine di scadenza previsto per dette concessioni fino al 31 dicembre 2026;

CONSIDERATO che si rende necessario definire le modalità di attuazione delle disposizioni di cui all’art.1, comma 96, lettera c), della legge 30 dicembre 2024, n. 207, nonché i conseguenti adempimenti da parte dei soggetti titolari delle concessioni in essere;

VISTO l’ordine di servizio n. 1/2025 del 2 gennaio 2025, protocollo n. 11839, con il quale è stata conferita delega al Direttore Giochi dal Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, alla stipula dei disciplinari e delle convenzioni accessive alle concessioni per l’esercizio del gioco mediante apparecchi da intrattenimento, del gioco del bingo, del gioco a distanza, delle scommesse e dei giochi numerici e delle lotterie, alla sottoscrizione di eventuali provvedimenti di decadenza, revoca e sospensione, nonché alla definizione degli obblighi per i concessionari, conseguenti alla proroga legislativa delle concessioni;

IL DIRETTORE CENTRALE DETERMINA

ARTICOLO 1

Versamento degli oneri concessori dovuti per la proroga delle concessioni

1. Gli oneri concessori dovuti ai sensi dell’articolo 1, comma 96, lettera c), della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per la proroga delle concessioni in premessa sono versati da ciascun concessionario utilizzando il modello F24 accise, indicando il codice tributo n. 5498, con le modalità di seguito indicate:

• per l’anno 2025, in tre rate di pari importo scadenti, rispettivamente, il 15 marzo 2025, il 15 luglio 2025 e il 1° ottobre 2025;

• per l’anno 2026, in tre rate di pari importo scadenti, rispettivamente, il 15 marzo 2026, il 15 luglio 2026 e il 1° ottobre 2026.

2. L’importo complessivo dovuto da ciascun concessionario è calcolato in base al numero dei nulla osta posseduti alla data del 31 dicembre 2023 per gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6 a) del TULPS moltiplicato per euro 120 e al numero dei diritti rilasciati alla data del 31 dicembre 2023 per gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6 b) del TULPS moltiplicato per euro 4.000.

3. Ciascun concessionario riceverà specifiche indicazioni sulla quantificazione dell’importo dovuto e, in area riservata, a scopo informativo, potrà consultare la propria posizione nella sezione denominata “Proroga concessione”.

4. Ai fini del versamento degli oneri di cui al comma 1, la proroga si considera accettata ove non pervenga espressa manifestazione contraria del concessionario entro e non oltre il termine di dieci giorni dalla pubblicazione della presente determinazione.

ARTICOLO 2

Garanzie

  1. Per effetto della proroga di cui all’articolo 1, comma 96, lettera c), della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le garanzie previste dalle concessioni in essere devono assicurare la copertura degli obblighi convenzionali sino al 31 dicembre 2026 con validità fino a cinque anni successivi a tale scadenza.
  2. Le garanzie devono essere idonee alla salvaguardia dell’effettivo versamento degli oneri concessori dovuti per la proroga, integrando quelle già in essere per un importo aggiuntivo, nonché adeguando l’oggetto della garanzia.
  3. Le garanzie integrative sono presentate all’Agenzia entro il 15 marzo di ciascuno dei due anni di proroga.
  4. Ciascun concessionario riceverà specifiche indicazioni sulla quantificazione dell’importo da garantire.

ARTICOLO 3

Inadempimento

  1. L’omesso versamento degli oneri concessori dovuti ai sensi e nei termini indicati all’articolo 1, ovvero l’omessa presentazione delle garanzie di cui all’articolo 2, fa venir meno la proroga delle concessioni in essere, fermo restando il recupero delle somme dovute secondo le disposizioni vigenti.
  2. L’Ufficio competente porrà in essere tutti gli atti necessari all’esecuzione della prescrizione di cui al comma precedente.

 

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