15 Novembre 2024 - 19:46

Albo PVR: termine d’iscrizione prorogato al 26 novembre

L’Agenzia, in considerazione delle richieste di proroga del termine previsto per l’iscrizione nell’Albo dei Punti Vendita Ricariche pervenute dai concessionari per la raccolta del gioco a distanza, tenuto conto del

15 Novembre 2024

L’Agenzia, in considerazione delle richieste di proroga del termine previsto per l’iscrizione nell’Albo dei Punti Vendita Ricariche pervenute dai concessionari per la raccolta del gioco a distanza, tenuto conto del verificarsi di limitati problemi di accesso al portale dell’Agenzia e dei tempi necessari all’attività di abbinamento del pagamento della quota di iscrizione con il codice identificativo del Punto Vendita Ricariche, ha disposto di prorogare il termine per l’iscrizione all’Albo sino al 26 novembre 2024.

 

Di seguito la determina direttoriale a firma del Direttore Roberto Alesse:

 

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE
VISTO il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;
VISTA la legge 18 ottobre 2001, n. 383, concernente il riordino delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi e, in particolare, l’articolo 12, commi 1 e 2;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 383 del 2001, nonché il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, concernenti l’affidamento all’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato di tutte le funzioni statali in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;
VISTO l’articolo 23-quater del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge del 7 agosto 2012, n. 135, che dispone, tra l’altro, l’incorporazione dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato nell’Agenzia delle dogane a decorrere dal 1° dicembre 2012, con la contestuale assunzione della denominazione di Agenzia delle dogane e dei monopoli, e il subentro della medesima Agenzia in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, competenze e poteri già in capo alla predetta Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato;
VISTA la legge 9 agosto 2023, n. 111, e, in particolare, l’articolo 15, recante “Princìpi e criteri direttivi per il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici”;
VISTO il decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, recante “Disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza, ai sensi dell’articolo 15 della legge 9 agosto 2023, n. 111”, e, in particolare, l’articolo 13 relativo all’istituzione e alla tenuta da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli “… (del)l’Albo per la registrazione, esclusivamente con modalità telematiche, dei titolari di rivendite, ordinarie o speciali, di generi di monopolio autorizzati alla raccolta di giochi pubblici, nonché dei soggetti che esercitano attività di Punti Vendita Ricariche titolari di autorizzazione ai sensi degli articoli 86 ovvero 88 del TULPS, abilitati, in forza di appositi accordi contrattuali sottoscritti con i concessionari, senza vincolo di mandato in esclusiva, all’esercizio delle predette attività, a fronte della corresponsione del compenso del Punto Vendita Ricariche”;
VISTA la determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli del 25 ottobre 2024, n. 656848, che istituisce l’Albo dei punti vendita per la ricarica dei conti di gioco collegati alle concessioni per la raccolta del gioco a distanza e che dispone, fra l’altro, per i soggetti che intendono svolgere attività di Punto Vendita Ricariche, l’obbligo di iscrizione entro, e non oltre, il 18 novembre 2024;
VISTE le richieste di proroga del termine previsto per l’iscrizione, pervenute dai concessionari per la raccolta del gioco a distanza, i quali segnalano difficoltà nel completamento della procedura
di iscrizione da parte dei Punti Vendita Ricariche, con conseguenti ritardi per lo svolgimento delle necessarie attività di contrattualizzazione di propria competenza;
CONSIDERATO il verificarsi di limitati problemi di accesso al portale dell’Agenzia che, pur se non continuativamente, hanno inciso sul funzionamento dell’applicativo per le iscrizioni;
CONSIDERATO, altresì, che, a seguito del monitoraggio delle iscrizioni effettuate, è emerso che l’attività di abbinamento del pagamento della quota di iscrizione con il codice identificativo del Punto Vendita Ricariche richiede fino a 6 giorni lavorativi, ritardando il completamento della procedura di iscrizione;
CONSIDERATO che, al fine di agevolare le procedure di iscrizione all’Albo dei Punti Vendita Ricariche, è stata introdotta la possibilità, per il titolare del Punto Vendita Ricariche o per il suo delegato, di fornire un’autodichiarazione attestante l’avvenuto pagamento della somma di 100,00 euro, tramite il modello F24, in modo da consentire di portare a termine, immediatamente, l’iscrizione, rinviando ad un momento successivo il controllo automatico dell’abbinamento fra versamento effettuato e codice identificativo del Punto Vendita Ricariche;
RITENUTO, in considerazione delle suindicate motivazioni, di dover prorogare, per un congruo periodo, il termine per l’iscrizione all’Albo dei Punti Vendita Ricariche già fissato dall’articolo 10, comma 1, della determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli del 25 ottobre 2024, n. 656848;

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA DETERMINA
ARTICOLO 1
PROROGA DEI TERMINI DI ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI PUNTI VENDITA RICARICHE
1.
Il termine per l’iscrizione all’Albo dei Punti Vendita Ricariche di cui all’articolo 10, comma 1, della determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli del 25 ottobre 2024, n. 656848, è prorogato al 26 novembre 2024.

La presente determinazione direttoriale entra in vigore, a norma e ad ogni effetto di legge, a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito internet istituzionale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

 

 

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