22 Dicembre 2024 - 12:51

Albo PVR. Il TAR Lazio respinge richieste sospensive contro determina ADM

Il TAR Lazio respinge domande di misura cautelare monocratica promosse da diversi operatori del settore del gioco contro la Determinazione Direttoriale del 25 ottobre 2024 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

05 Dicembre 2024

Il TAR Lazio respinge le domande di misura cautelare monocratica promosse da diversi operatori del settore del gioco contro la Determinazione Direttoriale del 25 ottobre 2024 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che ha istituito presso ADM, l’Albo PVR ovvero l’Albo dei punti vendita di ricarica dei conti di gioco collegati alle concessioni per la raccolta a distanza in applicazione a quanto previsto dall’art.13 del Decreto Legislativo n. 41/24 recante “Disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza, ai sensi dell’articolo 15 della legge 9 agosto 2023, n. 111”.

Il TAR Lazio respingendo la richiesta e fissando la trattazione collegiale alla data 15 gennaio 2025 spiega: “Le parti istanti prospettano allo stato aspetti concreti che non trovano una loro qualificazione come situazione di estrema gravità ed urgenza, espressamente richiesta dall’art. 56, primo comma, del c.p.a., stante la prospettazione di un periculum in mora tale da non imporre una sospensione immediata degli effetti dell’atto impugnato, trattandosi di una determinazione direttoriale emessa dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ai fini dell’istituzione dell’Albo dei punti vendita per la ricarica (PVR) dei conti di gioco collegati alle concessioni per la raccolta del gioco a distanza con un’incidenza generalizzata in virtù dell’attuazione degli artt. 15 della legge n. 111 del 2023 e 13 del D.Lgs. n. 41 del 2024;

Considerato che tali circostanze risultano, altresì, essere alquanto generiche e poco significative rispetto ad eventi affatto allo stato insuperabili in sede di definizione collegiale della domanda cautelare connessa. Le predette valutazioni in fatto inducono a denegare la predetta misura cautelare prima della data della camera di consiglio utile del 15 gennaio 2025, nel cui contesto potranno essere assunte le eventuali determinazioni idonee alla definizione del giudizio nello stato in cui versa.”

 

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