08 Gennaio 2025 - 19:35

Agenzie fiscali. Per il Senato occorre conoscere il numero delle posizioni dirigenziali di “diritto” ad oggi vacanti

Posto che il dispositivo prevede, in favore delle Agenzie fiscali – quale effetto della Sentenza della Corte costituzionale n. 37/2015, che ha dichiarato la incostituzionalità dell’articolo 8, comma 24, del

22 Luglio 2015

Posto che il dispositivo prevede, in favore delle Agenzie fiscali – quale effetto della Sentenza della Corte costituzionale n. 37/2015, che ha dichiarato la incostituzionalità dell’articolo 8, comma 24, del decreto-legge n. 16/2012, laddove si autorizzava il conferimento di incarichi dirigenziali a t.d. a funzionari delle medesime, ai fini della copertura delle loro vacanze nell’organico dei dirigenti – per un verso, l’autorizzazione all’annullamento delle procedura concorsuale ad hoc già ad oggi in svolgimento, e, al contempo, all’indizione di una “nuova” procedura concorsuale per personale dirigenziale (per un numero di posti equivalente alla precedente procedura), fermo restando che le assunzioni potranno comunque sì avvenire, ma nei soli limiti delle facoltà assunzionali già previste dalla legislazione vigente, non ci sono osservazioni.

Queste le conclusioni della relazione tecnica del Senato della Repubblica in merito alle disposizioni emendative poste al decreto per la “Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali” Emendamenti del Governo”.

 

“Ad ogni modo,- continua la Relazione – pur considerando che la RT fornisce conferma della sostanziale neutralità della norma di per sé, va sottolineato che essa si pone però espressamente nell’obiettivo di consentire l’integrale “copertura” delle vacanze presenti nell’organico dirigenziale Agenzie. Ragion per cui, andrebbe perlomeno richiesto un quadro numerico completo delle posizioni dirigenziali di “diritto” ad oggi vacanti presso le Agenzie fiscali, e, corrispondentemente, elementi di chiarificazione in merito alle effettive possibilità di reclutamento dei nuovi dirigenti necessari alla copertura delle vacanze sulla base della procedura prevista, dal momento che la norma stabilisce che la stessa debba concludersi non oltre il dicembre 2016, e che le assunzioni potranno avvenire solo nei limiti assunzionali previsti dalla legislazione vigente.

 

Inoltre, sul comma 2 – venendo anche ai profili di “quantificazione” – posto che la RT fornisce una dettagliata illustrazione degli elementi – quantitativi ed a valore – da considerare nel computo degli oneri relativi alle indennità di “posizione organizzativa” da riconoscere ai funzionari di II Area delle Agenzie, relativamente alla copertura ad interim delle posizioni dirigenziali e per il solo tempo necessario all’espletamento delle procedure concorsuali, occorre soffermarsi sulle ivi indicate modalità di quantificazione dell’importo posto a “copertura” dell’onere e dei parametri adottati.

In proposito, infatti, fermo restando che l’onere complessivo annuo lordo per le indennità da corrispondere agli ipotizzati n. 578 “incaricati” appare, in linea di massima, correttamente determinato (23,7 mln di euro annui), va nondimeno rilevato che andrebbero richiesti elementi comprovanti la congruità dei fattori considerati nel calcolo dell’onere “medio” sia della cd. indennità di funzione (26.000 euro annui) e per quella di risultato (5.000 euro annui), atteso che la disciplina dei relativi istituti, ai sensi della contrattazione integrativa vigente, prevede un sensibile margine di variabilità degli stessi elementi retributivi, in corrispondenza alla tipologia di incarico ad interim di volta in volta svolto .

Inoltre, in merito alla provvista finanziaria indicata a “compensazione”, laddove la norma ne indica l’importo nell’85 per cento del differenziale tra il citato onere annuo lordo-Stato e il risparmio relativo alla mancata corresponsione del monte retribuzioni annue relativo alle posizioni dirigenziali corrispondenti, assumendo però a parametro un onere medio annuo lordo pari a 105.600 euro,richiamando a quanto stabilito dall’articolo 17, comma 7, della legge di contabilità ed il contenuto della circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S., andrebbe altresì fatta chiarezza in merito alla congruità dell’onere onere medio annuo lordo assunto nel calcolo, atteso che, dalla consultazione dei dati contenuti nel Conto Annuale aggiornato al 2013 , l’onere medio di una posizione dirigenziale di II fascia dell’Agenzia delle entrate risulterebbe, invece, pari a 107.401 euro annui.

 

Incarichi ad interim – In termini essenzialmente analoghi, a maggior ragione per quanto concerne la disciplina degli istituti retributivi connessi allo svolgimento di incarichi ad interim da parte di personale della III Area delle Dogane e dei Monopoli – in presenza, peraltro, di una normativa in alcuni punti differente da quella in vigore del personale dell’Agenzia delle entrate – un approfondimento andrebbe poi richiesto anche in merito ai riferimenti normativi e contrattuali, e ai connessi dati (e parametri), che siano in definitiva idonei a comprovare la congruità del valore delle indennità di funzione e di risultato “media che è contemplate dalla RT, in aggiunta a una conferma circa l’esatta corrispondenza dei n. 117 posti complessivi a quelli effettivamente messi a concorso nel 2011 e 2013.

Sul punto, in particolare, va sottolineato che puntuali elementi di riscontro, in merito ai parametri a valore adottati (le indennità), si rendono ancora più necessari alla luce della circostanza – riferita conclusivamente dalla stessa RT- per cui, a fronte dell’eventualità che per tutte le posizioni le indennità fosse state considerato al loro valore “massimo” di legge (peraltro, ivi non indicato), non vi sarebbe stata idonea “copertura” a fronte delle risorse disponibili. Potendo queste ultime coprirne solo n. 98 sulle n. 117 ipotizzate. Circostanza, questa, che impone di far luce sulla reale possibilità ai sensi della normativa contrattuale vigente, di far si che le indennità di funzione e di risultato possano realmente essere modulate entro il limite massimo delle risorse che vengono indicate a compensazione.

Dal punto di vista contabile, alla luce delle coordinate di metodo fornite dell’articolo 21 della legge di contabilità, va inoltre sottolineato che gli oneri di cui trattasi (le indennità di posizione e di risultato in corrispondenza all’assolvimento di incarichi ad interim a valere di determinati uffici dirigenziali), caratterizzandosi per la loro riconducibilità a fattori di spesa che sono tutti puntualmente disciplinati alla normativa vigente (in particolare, dalla contrattazione nazionale integrativa, ai sensi dell’articolo 45 del T.U.P.I.) determinano la loro assai limitata modulabilità, da rapportarsi alla specificità dell’incarico di volta in volta considerato. Ragion per cui – lungi dalla adozione di parametri di valori “medi” da parte della RT – il trasparente scrutinio degli effetti finanziari, si renderebbe possibile, ma solo disponendo di una trasparente illustrazione dell’intera gamma degli incarichi dirigenziali che si intende ricoprire con i nuovi reclutamenti – e, nelle more, corrispondentemente, a valere dei posti sui quali provvedere all’affidamento ad interim a funzionari preposti – e alla luce di puntuali indicazioni in merito alla relativa “pesatura” in termini di diritto alla corresponsione delle indennità di posizione e risultato corrispondente. Fattori, questi ultimi, che soli possono fornire sia solidità alla stima degli oneri che, conseguentemente, solidità della copertura indicata dalla norma.

Una ulteriore annotazione di metodo riguarda poi la stessa “compensazione” dell’onere delle indennità di funzione e di risultato per gli incarichi di supplenza dirigenziale che saranno assolti dai funzionari della II area, a valere delle risorse previste dalla legislazione vigente per la corresponsione delle indennità di posizione e di risultato ai dirigenti che verranno reclutati per i relativi incarichi.

A rigore, sul punto, posto che l’indicata modalità di “compensazione” della nuova spesa, non si conforma chiaramente alle formali modalità di copertura di un nuovo onere, per come esse vengono stabilite dall’articolo 17, comma 1, lettere a)c), della legge di contabilità, occorre sottolineare che le risorse relative alle componenti retributive in argomento (quelle indicate dalla RT a titolo di “oneri”, come quelle indicate a “compensazione” degli stessi) sono gestite a valere dei Fondi Unici di Amministrazione (FUA) delle singole Agenzie, le cui risorse sono di fatto gestite al di fuori del bilancio.

 

 

Ad ogni modo, rimane il fatto che le norme in esame derogano al principio fissato dalla legge di contabilità per cui in corrispondenza di una autorizzazione legislativa contente la previsione di un nuovo onere, debba sempre corrispondervi alla formale riduzione di un’altra autorizzazione legislativa di spesa o una modifica normativa che determina la realizzazione di maggiori entrate. Restando, peraltro, preclusa la possibilità di procedere a “compensazioni” tra nuovi e maggiori oneri e minori oneri a legislazione vigente, allorché tale compensazione non sia accompagnata dalla modificazioni normative corrispondenti. A tale proposito, andrebbe in tal senso verificata anche la piena legittimità del dispositivo che stabilisce che il solo 15 per cento delle risorse relative alle economie derivanti dal mancato riconoscimento di indennità di posizione per i posti dirigenziali vacanti in organico venga ad affluire in conto “economie” di bilancio, posto che, a rigore, la quota parte di risorse prevista in bilancio ai sensi della legislazione vigente, non impegnata al termine dell’esercizio relativamente ai fattori legislativamente determinati per l’utilizzo, dovrebbe integralmente contribuire al miglioramento dei saldi di bilancio.

 

PressGiochi