23 Gennaio 2025 - 18:22

Agenti sotto copertura: istituito presso ADM il Fondo per il controllo del gioco legale

Nell’ambito del bilancio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è stato istituito il Fondo per le operazioni di gioco a fini di controllo, di cui all’articolo 29, comma 1, del

04 Agosto 2020

Nell’ambito del bilancio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è stato istituito il Fondo per le operazioni di gioco a fini di controllo, di cui all’articolo 29, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

Il Fondo sarà gestito dalla Direzione Antifrode e Controlli – Ufficio controlli giochi che determina la ripartizione fra gli Uffici interessati. La disponibilità finanziaria annua del Fondo sarà pari a 100.000,00 euro.

Il Fondo sarà utilizzato per finanziare le operazioni di gioco effettuate dal personale appartenente ad ADM, alla Polizia di Stato, all’Arma dei Carabinieri e al Corpo della Guardia di finanza, secondo quanto previsto dai successivi articoli 3 e 4, in conformità a quanto disposto dall’articolo 29, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. 2.

L’utilizzo del Fondo è consentito esclusivamente per le operazioni di gioco a distanza o presso i locali in cui si effettuano scommesse o sono installati apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine alle eventuali violazioni in materia di gioco pubblico, ivi comprese quelle relative al divieto di gioco dei minori.

Al Fondo sono riversati gli importi conseguenti ad eventuali vincite realizzate in sede di controllo dal personale di cui al comma 1 che ha effettuato la giocata. Sono altresì riversati al Fondo gli importi conseguenti ad eventuali rimborsi di somme giocate.

Ai fini dell’utilizzo del Fondo, la Direzione Antifrode e Controlli – Ufficio Controlli Giochi, sulla base delle informazioni assunte anche per il tramite degli Uffici territoriali, pianifica la tipologia delle attività di controllo che contemplano lo svolgimento di operazioni di gioco determinando l’importo da attribuire annualmente alle competenti strutture dell’Agenzia. Le operazioni di gioco sono effettuate sulla base di ordini di servizio ordinariamente emanati dalle competenti strutture. L’attivazione di conti di gioco, propedeutica alle giocate a distanza, è effettuata prevedendo ogni possibile modalità di protezione dei dati del dipendente incaricato.

Gli Uffici di ADM competenti per territorio, con ordine di servizio, protocollato riservatamente, individuano i dipendenti incaricati, l’esercizio o il concessionario da sottoporre a controllo, il valore massimo delle somme da giocare e, se rilevanti in relazione al controllo da svolgere, gli avvenimenti, le combinazioni e gli esiti da giocare. Unitamente all’ordine di servizio sono consegnate ai dipendenti incaricati le somme in contanti da giocare. Per ogni verifica effettuata, i dipendenti incaricati redigono e consegnano all’Ufficio incaricante, entro 3 giorni lavorativi successivi alla data di fine verifica, il verbale descrittivo dell’attività condotta riportante, tra l’altro, l’indicazione di quanto giocato e consegnando originale della ricevuta di gioco, promemoria della giocata o, nel caso di apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b), del T.U.L.P.S., il ticket di gioco che vengono presi in carico dal responsabile dell’Ufficio incaricante anche ai fini della riscossione della eventuale vincita o dell’eventuale rimborso delle somme giocate.

Per le operazioni di gioco eseguite sugli apparecchi da divertimento e intrattenimento con vincita in denaro di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del T.U.L.P.S., i dipendenti, ove possibile, riportano nel verbale il modello dell’apparecchio verificato con gli estremi del “nulla osta di esercizio” e dell’orario di effettuazione della giocata.

Per le operazioni di gioco eseguite sugli apparecchi da divertimento e intrattenimento con vincita in denaro di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b), del T.U.L.P.S., i dipendenti, ove possibile, riportano nel verbale il “civ” e ogni altro eventuale identificativo dell’apparecchio verificato, l’orario di effettuazione della giocata, gli estremi del ticket e l’esito.

Ai fini dell’utilizzo del Fondo, la Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza dovranno agire previo concerto con le competenti strutture centrali e periferiche di ADM sulla base delle modalità operative definite in apposito Protocollo d’intesa sottoscritto tra le Amministrazioni interessate.

Per ciascuna delle Forze di Polizia indicate nel comma 1, viene stabilito, all’interno del Fondo, il limite di utilizzo annuo di 20.000,00 euro. Le Direzioni centrali Antifrode e controlli e Amministrazione e finanza, per quanto di rispettiva competenza, provvederanno a definire le modalità operative per l’attuazione delle presenti disposizioni.

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