Agcom ha emesso una ordinanza-ingiunzione nei confronti di uno yputuber, per la violazione della disposizione normativa contenuta nell’art. 9, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito con
Agcom ha emesso una ordinanza-ingiunzione nei confronti di uno yputuber, per la violazione della disposizione normativa contenuta nell’art. 9, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito con legge 9 agosto 2018, n. 96 (cd. Decreto dignità).
Tutti i dettagli:
Nel periodo compreso tra il 2 agosto 2022 (prot. n. 237586) e il 17 marzo 2023 (prot. n. 75984) sono pervenute diverse segnalazioni all’Autorità nelle quali venivano denunciate presunte violazioni dell’art. 9 del decreto dignità effettuate da diversi content creator attraverso diverse piattaforme per la condivisione di video tra le quali “YouTube”.
In particolare, a valle delle attività preistruttorie condotte nell’ambito del gruppo di lavoro istituito con determina n. 17/22/SG sulla piattaforma di condivisione video sopra richiamata, è stato avviato un procedimento sanzionatorio nei confronti della società Google Ireland Limited per le violazioni commesse da diversi content creator tramite numerosi video diffusi presso i rispettivi canali, conclusosi con l’adozione della delibera n. 317/23/CONS del 5 dicembre 2023.
Per quanto qui di interesse, dai verbali di chiusura delle attività preistruttorie del 14 marzo 2023 e del 20 marzo 2023 e dalla relazione del coordinatore del gruppo di lavoro istituito con determina n. 17/22/SG sugli esiti degli accertamenti svolti, è emersa la violazione da parte del canale YouTube denominato “Gratta e Vinci Game”.
In considerazione del fatto che l’articolo 9 del Decreto Dignità individua, al comma 2, una pluralità di soggetti (“committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell’organizzatore della manifestazione, evento o attività”) tutti parimenti responsabili non in solido degli illeciti in parola, ha chiesto con nota del 13 giugno 2023 (prot. n. 157676) alla società Google Ireland Limited di voler trasmettere gli elementi identificativi dei vari content creator, nonché ogni ulteriore informazione al fine di poter individuare compiutamente tali soggetti, per i seguiti di competenza ai sensi del citato articolo 9, tra cui il titolare del predetto canale YouTube.
Con nota del 29 giugno 2023 (prot. n. 173858) la predetta società ha trasmesso le informazioni richieste.
Pertanto, l’Autorità ha inoltrato tali informazioni al Nucleo Speciale Beni e Servizi (Gruppo Radiodiffusione Editoria) della Guardia di Finanza, al fine di svolgere le conseguenti indagini, eventualmente anche attraverso ispezioni, volte all’esatta individuazione dei predetti content creator presso la piattaforma YouTube.
Parimenti, sono state, altresì, trasmesse alla Guardia di Finanza anche le ulteriori informazioni relative ad altri procedimenti sanzionatori relativi ad altre piattaforme di condivisione di video (10 maggio 2023 (prot. n. 124785, 15 maggio 2023 prot. n. 0129479, 7 agosto 2023 prot. n. 0209885, 19 ottobre 2023 prot. n. 0268048).
La Guardia di Finanza, a valle delle attività svolte ha trasmesso con nota del 3 gennaio 2024 (prot. 1603), successivamente integrata con nota del 22 marzo 2024 (prot. n. 87420), gli elenchi dei soggetti identificati quali content creator presso le piattaforme digitali sopra richiamate e dai quali è emerso, per quanto qui d’interesse, che il canale YouTube “Gratta e Vinci Game” () risulta essere gestito dallo youtuber, residente in Frazione Castiglioni n. 26, Sassoferrato (AN), con domicilio fiscale in Viale Bruno Buozzi n. 54, 60041, Sassoferrato (AN).
Pertanto, in esito all’attività preistruttoria svolta, è stato notificato in data 5 aprile 2024 l’atto di contestazione n. 25/24/DSDI – procedimento n. 62/BL del 28 marzo 2024 allo youtuber per la presunta violazione dell’articolo 9 del Decreto dignità, per la diffusione di contenuti editoriali finalizzati a promuovere e/o pubblicizzare attività di
gioco e scommesse online con vincite in denaro attraverso il canale YouTube denominato “Gratta e Vinci Game”.
Più precisamente, dalla navigazione presso il richiamato servizio di condivisione di video YouTube è stata rilevata sul predetto canale la presenza di molteplici video con contenuto di promozione o comunque di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro.
Al riguardo, come riportato nella relazione sull’attività preistruttoria del 24 marzo 2023, gli accertamenti eseguiti sulla piattaforma youtube, di cui ai verbali di chiusura dell’attività preistruttoria del 14 marzo 2023 e del 20 marzo 2023, hanno confermato la presunta violazione dell’articolo 9, comma 1, del Decreto dignità sul menzionato canale.
2. Deduzioni difensive e informazioni fornite dallo youtuber
A seguito della notifica dell’atto di contestazione n. 25/24/DSDI, effettuata in data 5 aprile 2024 è pervenuta istanza di accesso agli atti (prot. n. 0108471) in data 16 aprile 2024, riscontrata il 24 aprile seguente (prot. n. 0117831).
Successivamente in data 29 aprile 2024 (prot. n. 0119193), lo youtuber ha presentato le proprie memorie difensive ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del Regolamento Sanzioni nelle quali chiede l’annullamento del provvedimento notificato e l’archiviazione del procedimento.
2.1 Violazione degli artt. 14 della L. n. 689/1981 e 5 del Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni
La parte evidenzia l’illegittimità dell’atto di contestazione per violazione del termine di 90 giorni previsto dell’articolo 14 della legge 689/81 nonché dall’articolo 5 del Regolamento Sanzioni dell’Autorità. Al riguardo osserva che detto termine è decorso in quanto il relativo dies a quo, secondo la parte, è decorso a partire dal mese di “marzo 2023”, data in cui l’Autorità aveva accertato la violazione dell’articolo 9, comma 1, del Decreto Dignità, come dimostrato dall’identificazione del canale “Gratta e Vinci Game” nei verbali del 14 e 20 marzo 2023 che ha portato all’adozione dell’ordinanza ingiunzione nei confronti di Google con delibera n. 317/23/CONS del 5 dicembre 2023; secondo la parte, infatti, l’Autorità a partire dall’accertamento svolto presso la piattaforma YouTube nel mese di marzo aveva già gli elementi identificativi dell’illecito. A ciò aggiunge che l’Autorità era comunque già edotta del nominativo della parte anche ad esito della richiesta di informazioni del 28 giugno 2023 inviata a Google, in riscontro alla richiesta di informazioni effettuata. Infine, la parte osserva comunque che il predetto termine dei 90 giorni è altresì spirato tenuto conto che “il foglio n. 599 della Guardia di Finanza contenente l’elenco dei nominativi dei vari creators, fra i quali è riportato anche quello dello youtuber, è datato 03.01.2024” e che la notifica 5 aprile 2024.
2.2. Sulla qualifica dello youtuber
La parte evidenzia la circostanza che, essendosi limitato al solo caricamento dei video, “il proprietario del canale “Gratta e Vinci Game” non è lo youtuber, quale “gestore” del canale stesso […] bensì il titolare della piattaforma nella quale viene “aperto” il canale, vale a dire: Google”.
Il sig. sottolinea che le diverse qualifiche assegnategli dall’Autorità, di “gestore” e “titolare del canale/account”, esulano dal perimetro di applicazione dell’articolo 9 del Decreto Dignità e non gli consentono di esercitare correttamente il proprio diritto alla difesa.
Infine, la parte evidenzia che “la “diffusione” del materiale è un’attività che esula da qualsivoglia attività di controllo dello stesso youtuber” ed anzi dipende dal “reale gestore/proprietario: YouTube”.
2.3. Sul carattere di intrattenimento dei video caricati
Lo youtuber sostiene che l’attività svolta consiste nella mera rappresentazione di uno o più tagliandini “gratta e vinci”, e non di scommesse online, senza alcuna incitazione all’acquisto degli stessi ed anzi disincentivandone l’acquisto evidenziandone i pericoli inerenti al gioco d’azzardo.
La parte sottolinea la mancanza di materiale multimediale contenente collegamenti ipertestuali con altri siti online.
La parte evidenzia altresì la circostanza che i video presenti nel canale YouTube non sono volti, e né tantomeno idonei, a promuovere o pubblicizzare il gioco d’azzardo, ma sono pubblicati per mero intrattenimento.
3. Risultanze istruttorie e valutazioni dell’Autorità
Con riferimento alle argomentazioni svolte dallo youtuber relative all’asserita liceità delle condotte oggetto di contestazione, appare opportuno procedere, in via preliminare, ad una sintetica ricostruzione del quadro normativo di riferimento allo scopo di chiarire quali siano le condotte che il legislatore considera illecite.
3.1. Considerazioni generali sulla applicazione dell’art. 9, co. 1, D.L. n. 87/2018 e delle Linee Guida e normativa comunitaria
L’articolo 9 del decreto Dignità prescrive che “al fine di un più efficace contrasto del disturbo da gioco d’azzardo è vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro nonché al gioco d’azzardo, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e i canali informatici, digitali e telematici, compresi i social media […]”.
La norma si pone come obiettivo generale il contrasto al fenomeno della ludopatia introducendo, a tal fine, un divieto assoluto di diffusione su qualunque mezzo di “qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta” afferente a giochi con vincite in danaro “comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e canali informatici, digitali e telematici, compresi i social media” (enfasi aggiunta).
Il successivo comma 2 del richiamato articolo, al fine di rafforzare la portata dissuasiva della sanzione che assiste il divieto sancito al primo comma, ha previsto che siano responsabili dell’illecito i seguenti soggetti: (1) “committente”, (2.1) “proprietario del mezzo o del sito di diffusione”, (2.2) “proprietario del mezzo o del sito di destinazione” e (3) “organizzatore della manifestazione, evento o attività”.
Si tratta quindi di un divieto generale in capo ad una pluralità di soggetti tutti egualmente responsabili.
Invero, la ratio del divieto ivi contenuto risiede nel dichiarato intento di contrastare il fenomeno della ludopatia, (qualificato oggi come “disturbo da gioco d’azzardo”, c.d. DGA, ai sensi dell’articolo 9, comma 1-bis del Decreto dignità) e di rafforzare la tutela del consumatore/giocatore, con particolare riferimento alle categorie vulnerabili. Ne consegue che l’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione della norma sono ampi.
Quanto all’ambito oggettivo, la normativa in parola riguarda sia la pubblicità diretta che quella indiretta su tutti i mezzi comunque realizzata (tv, radio, giornali, internet, social network, cartellonistica stradale etc.).
Relativamente all’ambito soggettivo, vengono identificati tra i destinatari della previsione tutti i soggetti coinvolti nella filiera: “committente”, “proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione” e “l’organizzatore dell’evento”.
Al fine di coordinare le nuove previsioni introdotte dal decreto Dignità con l’articolata disciplina di settore previgente, non incisa dall’intervento legislativo, e con i principi costituzionali e dell’Unione europea, l’Autorità, con la delibera n. 132/19/CONS, ha adottato delle specifiche Linee Guida. Segnatamente, le Linee Guida forniscono chiarimenti interpretativi in ordine agli ambiti di applicazione oggettivo, soggettivo e territoriale dell’art. 9 del Decreto dignità.
Relativamente all’oggetto del divieto, viene chiarito che è vietata la pubblicità di scommesse e giochi con vincite in denaro da intendersi come “ogni forma di comunicazione diffusa dietro pagamento o altro compenso, ovvero a fini di autopromozione, allo scopo di promuovere la fornitura, dietro pagamento, di beni o di servizi, al fine di indurre il destinatario ad acquistare il prodotto o servizio offerto (c.d. call to action)” (par. 3.1, lett. c delle Linee Guida, enfasi aggiunta).
Inoltre, con riguardo all’irrogazione della sanzione, trova applicazione la legge n. 689/81, espressamente richiamata dalla norma.
Come evidenziato, l’articolo 9 del Decreto dignità punisce il committente, il proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e l’organizzatore della
manifestazione, evento o attività responsabili, come previsto dall’art. 3, comma 1, della legge n. 689/81, della propria azione od omissione “cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa”.
Per quel che concerne l’autore della violazione, non rileva se questi sia o possa essere “consapevole” dell’illiceità del messaggio pubblicitario con la conseguenza che, ai fini della relativa imputazione, la colpa si presume.
Secondo costante giurisprudenza, incombe infatti sull’esercente l’attività la responsabilità relativa al mancato rispetto della normativa in vigore (cfr. Cassazione civile, sez. I, 22 aprile 2005, n. 8537 “[…] il destinatario di uno specifico divieto configurante un illecito amministrativo sanzionato dalla legge, non può, delegando a terzi l’osservanza dell’obbligo a lui imposto, trasferire responsabilità in ordine a previsioni di interesse pubblico che trascendono, in quanto tali, la tutela di privati interessi [..]”).
In questo senso, il legislatore italiano, nell’introdurre una disciplina nazionale a tutela della salute pubblica e del consumatore con il dichiarato obiettivo di contrastare la dipendenza dal gioco d’azzardo, ha previsto, come detto, un divieto generale di qualsiasi forma di pubblicità, comunque effettuata e una conseguente responsabilità oggettiva in capo a soggetti diversi come sopra riportati.
Il legislatore italiano ha introdotto un divieto assoluto che non offre margini di discrezionalità. Tale conclusione appare vieppiù rafforzata dal fatto che non c’è una normativa di rango eurounionale vincolante in materia di gambling.
3.2. Sulla presunta violazione degli artt. 14 della L. n. 689/1981 e 5 del Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni
In merito all’eccezione sollevata circa la violazione dei termini previsti dagli articoli14 della L. n. 689/1981 e 5 del Regolamento sanzioni si osserva che il dies a quo per la decorrenza del termine dei 90 giorni per la contestazione della violazione decorrono dall’accertamento della violazione. Orbene, l’accertamento si perfeziona solo nel momento in cui l’Autorità ha piena contezza circa l’autore dell’illecito e può circoscrivere la fattispecie nei suoi pertinenti termini giuridici. Tale momento si è dunque concretizzato solo nel momento in cui la Guardia di Finanza ha completato le attività di identificazione dei soggetti (content creators) e ha trasmesso la relazione finale in data 22 marzo 2024 (prot. n. 87420).
L’Autorità ha notificato l’atto di contestazione n. 25/24/DSDI del 28 marzo 2024 in data 5 aprile 2024, dunque entro il termine previsto dalla legge.
3.3.Sulla qualifica dello youtuber
Relativamente alle eccezioni relative al ruolo svolto dalla parte, si osserva che l’articolo 9 del decreto dignità individua come responsabili dell’illecito i seguenti soggetti: (1) “committente”, (2.1) “proprietario del mezzo o del sito di diffusione”, (2.2) “proprietario del mezzo o del sito di destinazione” e (3) “organizzatore della manifestazione, evento o attività”.
Il content creator, in questo caso il signor , è responsabile in quanto è il soggetto che ha effettuato la comunicazione pubblicitaria riguardante giochi con vincite in denaro. Essendo la parte, come da essa stessa confermato, l’autore del canale “Gratta e Vinci game” è indubbio che rientra nel perimetro delineato dalla legge e dalle linee guida dell’Autorità quale soggetto che ha la possibilità di incidere sul contenuto o la diffusione del messaggio pubblicitario.
Essendo la parte il soggetto che sia creato il canale “Gratta e Vinci Game” e ivi caricato i diversi video, aventi tutti analoghi contenuti riguardanti la promozione di giochi con vincite in denaro, non vi è dubbio che sia responsabile ai sensi della norma.
3.4. Sull’asserita valenza di intrattenimento dei contenuti diffusi
In merito all’asserita assenza della natura pubblicitaria dei video contestati (in numero di 2313), si osserva che dall’analisi degli stessi emerge il chiaro intendo promozionale rafforzato dai ricavi che lo stesso ha generato in qualità di partner commerciale di Google in forza del quale ha ottenuto regolari pagamenti come prodotto in atti.
In particolare, i contenuti ivi diffusi non costituiscono un mero servizio informativo e di intrattenimento, ma vantano un chiaro intento promozionale realizzato nei diversi video diffusi nel canale in oggetto.
Dall’esame dei video contestati, caratterizzati tutti dalla medesima linea editoriale, emerge chiaramente che si tratta di contenuti in cui l’utente creator promuove l’esperienza di gioco, così realizzando quell’incitamento ad accedere ai giochi con vincite in denaro che il Decreto dignità ha inteso vietare.
Infatti, si tratta di video di medesimo contenuto editoriale, in cui il content creator gioca, in ciascun video, a un gioco con vincite in denaro.
L’evidente natura pubblicitaria di ciascun contenuto rende lo stesso profondamente diverso dai servizi informativi di comparazione di quote o offerte commerciali dei diversi competitors, fattispecie per la quale le citate Linee guida introducono, al ricorrere di determinate e puntuali condizioni, un’eccezione.
L’articolo 5, comma 5 delle Linee Guida rappresenta una eccezione al divieto generale di pubblicità comunque effettuata nella misura in cui le comunicazioni di mero carattere informativo vengano “fornite dagli operatori di gioco legale” […] “rilasciate nel contesto in cui si offre il servizio di gioco a pagamento” e non, come nel caso de quo, da parte di soggetti su siti internet non autorizzati a tale scopo.
Si rileva in primis come, nel caso in esame, il creator nei video diffusi presso il canale intrattiene sessione di gioco con vincite in denaro inducendo così l’utente ad emularlo.
Su tale aspetto, il TAR Lazio ha osservato in un analogo caso (sentenza n. 10814 del 21 ottobre 2021) che “A tal fine, le medesime Linee guida (art. 2, paragrafo 5) ritengono decisive, per determinare la natura informativa o meno della comunicazione, le modalità di confezionamento del messaggio (es. linguaggio utilizzato, elementi grafici e acustici, contesto di diffusione). Alla luce di quanto sopra, la condotta della ricorrente rientra nell’ipotesi vietata di pubblicità indiretta, non ravvisandosi nella specie quella
derogatoria delle comunicazioni di tipo informativo” (cfr. sentenza n. 10814 del 21 ottobre 2021, enfasi aggiunta).
Inoltre, il carattere promozionale dei contenuti contestati è rafforzato dalla circostanza che la finalità promozionale è realizzata in un contesto diverso da quello in cui viene offerto il prodotto e/o il servizio di gioco, atteso che in questo caso l’utente delle piattaforme online, quale, in questo caso, YouTube, può essere “spiazzato” dal c.d. “effetto sorpresa” in virtù del diverso ambito in cui viene effettuata la promozione, vietata, di giochi con vincite in denaro.
3.5. Sul valore della pubblicità
Per quanto concerne l’analisi del valore economico degli illeciti rilevati, ai sensi del richiamato articolo 9 del Decreto dignità per la violazione del divieto in parola è prevista l’irrogazione di una sanzione commisurata al valore della pubblicità (20%), in ogni caso non inferiore a euro 50.000,00 (cinquantamila/00).
Più in particolare, ai sensi del comma 2 del predetto articolo 9 “l’inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, comporta a carico del committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell’organizzatore della manifestazione, evento o attività, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 20 per cento del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, a euro 50.000”.
Pertanto, per poter determinare il valore della sanzione da irrogare è necessario conoscere, ove presente e/o disponibile, il valore economico della sponsorizzazione o della pubblicità.
A tal fine, l’Autorità ha inviato una specificata richiesta (prot. n. 0173894 del 21 giugno 2024) allo youtuber con la quale è stato chiesto di indicare, per il canale “Gratta e Vinci Game” (https://www.YouTube.com/@GrattaeVinciGame/featured) presso la piattaforma di condivisione di video YouTube, ogni tipo di ricavo da pubblicità diretta o indiretta (ivi inclusi i ricavi da abbonamento al canale, pubblicità di annunci in stream, video discovery, annunci outstream e annunci bumper) sia lordi che netti, inclusa le quote riversata a codesta società derivanti da eventuali rapporti contrattuali con la predette piattaforme, e/o con inserzionisti pubblicitari, concessionari di giochi etc..
Lo youtuber ha fornito i dati richiesti con nota dell’8 luglio 2024 (prot. n. 187660); al riguardo si osserva che il 20% dei ricavi ottenuti dalla parte in ragione del canale in oggetto è inferiore alla soglia di euro 50.000,00 previsto dall’articolo 9 del Decreto Dignità. Ne discende quindi che la sanzione irrogabile è pari a 50.000,00 come previsto dalla predetta previsione.
Per completezza si osserva che i ricavi dichiararti dalla parte derivano solamente dai pagamenti da parte di Google in qualità di partner commerciale della stessa per il canale in oggetto.
3.5. Sulla determinazione della sanzione
Confermata l’intervenuta violazione del divieto, nei termini sopra descritti, quanto alla determinazione della sanzione si svolgono le seguenti considerazioni.
Per quel che concerne le condotte illecite commesse attraverso i diversi video diffusi presso il canale in oggetto, occorre rilevare che nonostante la pluralità dei contenuti pubblicati, e dunque delle azioni violative poste in essere dallo youtuber, la condotta illecita può essere considerata unitaria per la sua preordinazione ad un unico obiettivo e per l’unicità della sequenza temporale, con conseguente applicazione del cd. “cumulo giuridico” delle sanzioni.
In particolare, in ossequio alle linee guida per l’applicazione delle sanzioni pecuniarie allegate alla delibera 265/15/CONS, per poter affermare l’unicità dell’azione o dell’omissione, pur in presenza di molteplici violazioni, è necessario che le violazioni siano tutte geneticamente collegabili ad un unico e ben individuato comportamento commissivo od omissivo tenuto dal soggetto agente e in un preciso arco temporale entro il quale ha svolto ed esaurito i propri effetti.
Pertanto, dall’applicazione del “cumulo giuridico” delle sanzioni, previsto dalla norma di cui all’art. 8 della l. 689/1981, deriva l’irrogazione di un’unica sanzione, con riferimento al canale in oggetto, il cui importo, pari ad euro 75.000 (settantacinquemila) è modulato tenendo conto di tutte le circostanze del caso, ivi comprese la plurioffensività della condotta, i numerosi video presenti nel canale (oltre 2000), i ricavi ottenuti (48.536,37 euro), e il suo protrarsi nel tempo.
CONSIDERATO che nel procedimento sono stati acquisiti tutti gli elementi istruttori nella piena garanzia del contraddittorio;
RITENUTO di confermare quanto rilevato nell’atto contestazione n. 25/24/DSDI per la violazione delle disposizioni contenute nell’art. 9, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con la legge n. 96 del 9 agosto 2018, per la violazione commessa attraverso il canale “Gratta e Vinci Game” presso la piattaforma YouTube;
ACCERTATO che lo youtuber non ha inteso accedere all’istituto del pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa prevista dall’art. 16, comma 1, della legge n. 689 del 1981;
RILEVATO che, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legge 18 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 96 “[…] l’inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, comporta a carico del committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell’organizzatore della manifestazione, evento o attività, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 20 per cento del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, a euro 50.000”;
RILEVATO che il 20% del valore della sponsorizzazione ottenuta dalla diffusione dei video presso il canale YouTube “Gratta e Vinci Game” risulta inferiore a 50.000.
CONSIDERATO, per l’effetto ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto dignità, che la sanzione irrogabile per la violazione in oggetto è pertanto pari ad euro 50.000;
RILEVATO che, ai sensi del punto B.1, comma 9, della delibera n. 265/15/CONS: “ove la condotta illecita sia unitaria (seppur frazionata nel tempo) e sia violata più volte la medesima norma, potrà trovare applicazione il cosiddetto “cumulo giuridico” delle sanzioni previsto dalla norma (art. 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689), da cui deriva l’irrogazione di un’unica sanzione il cui importo è modulato tenendo conto di tutte le circostanze del caso (ivi compresa, soprattutto, la plurioffensività della condotta ed il suo protrarsi nel tempo)”;
CONSIDERATO che, nel caso concreto, infatti, con riferimento alla condotta accertata per ogni singolo canale sopra identificato presso le quattro piattaforme YouTube, ricorre il c.d. concorso formale omogeneo di illeciti, in quanto la condotta illecita, reiterata con cadenza giornaliera e fruibile a richiesta senza soluzione di continuità, può considerarsi unitaria per unicità del fine o dell’effetto, consistendo la stessa nella diffusione di video aventi natura di comunicazione pubblicitaria di giochi d’azzardo e scommesse che ha comportato in capo allo youtuber la commissione con una sola azione di più violazioni della medesima disposizione normativa;
CONSIDERATO che, nel caso de quo, la condotta, rilevata e contestata si compone di una violazione, posta in essere attraverso il corrispondente canale sulla piattaforma digitale YouTube sul quale sono stati diffusi contenuti aventi finalità promozionale di siti che svolgono attività di gioco e scommessa con vincite in denaro;
RITENUTO, alla luce dei numerosi video ivi presenti e dei ricavi conseguiti in ragione del contratto di partnership commerciale, ma anche tenuto conto del fatto che si tratta di un unico canale, sanzionato per la prima volta, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni normative contestate nella misura di euro 75.000 (settantacinquemila), al netto di ogni altro onere accessorio e che in tale commisurazione rilevano, altresì, i seguenti criteri, di cui all’art. 11 della legge n. 689/1981:
A. Gravità della violazione
La gravità della violazione posta in essere dallo youtuber deve ritenersi di entità media tenuto conto del fatto che, pur trattandosi di un unico canale, sono stati ivi diffusi numerosi video in violazione del divieto e dunque lesivi degli interessi degli utenti, segnatamente di quelli più deboli.
B. Opera svolta dall’agente per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione
lo youtuber non risulta aver posto in essere condotte volte ad attenuare gli effetti della violazione commessa.
C. Personalità dell’agente
Lo youtuber si ritiene dotato della piena capacità di intendere e di volere anche in considerazione della scelta consapevole di concludere un contratto con la piattaforma in violazione del divieto sancito dall’art. 9 del decreto dignità allo scopo di realizzare un profitto.
D. Condizioni economiche dell’agente
Con riferimento alle condizioni economiche dell’agente, dagli elementi acquisiti in istruttoria, trattandosi di una persona fisica non risultano pubblicamente disponibili dati atti a stabilire la capacità economica dello stesso;
RITENUTO, per l’effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni contestate con atto n. 25/24/DSDI nella misura corrispondente ad euro 75.000,00 (settantacinquemila) per la violazione riscontrata presso il canale YouTube “Gratta e Vinci Game”;
VISTI gli atti del procedimento;
UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell’art. 31 del Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;
ORDINA
alllo youtuber, quale titolare del canale sopradescritto:
– di pagare la sanzione amministrativa di euro 75.000,00 (settantacinquemila), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione delle disposizioni contenute nell’art. 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con la legge 9 agosto 2018, n. 96;
– di non caricare sulla piattaforma digitale YouTube nuovi contenuti identici o equivalenti a quelli sopra identificati e descritti i cui contenuti siano in violazione del divieto sancito dall’art. 9 del Decreto;
– di rimuovere dalla piattaforma YouTube contenuti ivi presenti i cui contenuti siano in violazione del divieto sancito dall’art. 9 del Decreto, qualora lo youtuber non vi abbia già provveduto, ancora disponibili, entro e non oltre sette giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, e di darne comunicazione all’Autorità entro 10 giorni dall’avvenuta rimozione all’indirizzo di posta certificata agcom@cert.agcom.it.
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