La Sezione di Polizia Postale e delle Comunicazioni distaccata presso l’Autorità per le garanzie nelle co-municazioni è l’Ufficio di raccordo tra l’Autorità e la Polizia Postale e delle Comunicazioni, organo
La Sezione di Polizia Postale e delle Comunicazioni distaccata presso l’Autorità per le garanzie nelle co-municazioni è l’Ufficio di raccordo tra l’Autorità e la Polizia Postale e delle Comunicazioni, organo del Ministero dell’Interno incaricato della sicurezza e della regolarità dei servizi di telecomunicazioni.
Nell’ambito del settore delle comunicazioni elettroniche, ha ricevuto complessivamente 765 denunce riguardanti la telefonia sia fissa che mobile; ha denunciato34 persone, arrestandone una e ha espletato 10 perquisizioni. Sono stati monitorati, inoltre, più di 210.000 siti web di vario genere e 77.630 spazi virtuali relativi a giochi e scommesse online, rilevando 197 illeciti e denunciando 3 persone.
E’ quanto si legge nella Relazione al Parlamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni relativa all’attività svolta e ai programmi di lavoro aggiornata al 30 aprile 2019.
Questo capitolo della Relazione annuale illustra le principali attività di regolamentazione e di vigilanza svolte dall’Autorità nei diversi settori di competenza – comunicazioni elettroniche, media audiovisivi e radiofonici, editoria e informazione online, servizi postali – nel periodo compreso tra il 1° maggio 2018 e il 30 aprile 2019.
Per quanto concerne i media, le innovazioni intervenute in vari ambiti della legislazione vigente sono state attuate mediante l’adozione e l’aggiornamento degli strumenti di pianificazione delle frequenze(PNAF e DAB+) nonché delle regole in materia di promozione di opere europee, tutela del diritto d’autore,dei diritti fondamentali dei minori e degli utenti, da ultimo con interventi sulla pubblicità del gioco a pagamento.
RAI – L’Autorità ha inteso fornire il proprio contributo alla predisposizione del nuovo Contratto di servizio, rappresentando agli interlocutori istituzionali i profili critici del precedente documento contrattuale, ai fini di auspicabili interventi di carattere migliorativo. Tra i rilievi recepiti rivestono importanza particolare le previsioni sull’informazione, gli adempimenti riguardanti l’accesso all’offerta Rai delle persone con disabilità, le disposizioni in tema di separazione contabile egli obblighi sulla trasmissione di pubblicità (al riguardo, si segnala l’assenza di messaggi pubblicitari in qualsiasi forma nei canali tematici per bambini e l’assenza di messaggi pubblicitari sul gioco d’azzardo per favorire il contrasto alla ludopatia).
Gli interventi regolamentari in materia di divieto di pubblicità del gioco a pagamento – Nel periodo di riferimento è entrato in vigore il Decreto Legge 12 luglio2018, n. 87, recante “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto2018, n. 96 (c.d. Decreto Dignità),il quale ha previsto un divieto generalizzato di qualsiasi forma di comunicazione di tipo promozionale concernente il gioco a pagamento. L’articolo 9, in particolare, prevede un divieto di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite in denaro, nonché al gioco d’azzardo. Tale divieto viene esteso dal 1° gennaio 2019alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni, programma, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive e acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio,simboli, attività o prodotti la cui pubblicità è vietata. Vengono esclusi dal divieto le lotterie nazionali a estrazione differita di cui all’articolo21, comma 6, del Decreto Legge 1º luglio 2009, n. 78, le manifestazioni di sorte locali di cui all’articolo13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n.430, e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il presidio sanzionatorio, la cui applicazione è rimessa all’Autorità, appare fortemente dissuasivo: per l’inosservanza del divieto è previsto infatti a carico del committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell’organizzatore della manifestazione, evento o attività, ai sensi della legge24 novembre 1981, n. 689, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 20% del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e in ogni caso non inferiore, per ogni viola-zione, a euro 50.000. Vale ricordare che nel settore del gioco a pagamento era già recentemente intervenuta la legge 28 di-cembre 2015, n. 208 (Legge di Sta-bilità 2016), che per la prima volta aveva attribuito all’Autorità competenze di vigilanza e sanzione nel settore della pubblicità del gioco a pagamento, fino a quel momento riservate dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e all’Autorità garante della concorrenza e del mercato per i profili integranti pratiche commerciali scorrette.
La nuova disciplina segna un decisivo mutamento di prospettiva rispetto al quadro normativo vigente per l’ampiezza e l’incidenza del divieto introdotto. Con delibera n. 579/18/CONS, l’Autorità ha pubblicato un questionario finalizzato ad acquisire elementi utili ai fini della predisposizione di linee guida attuative della norma. Nelle more della definizione dell’iter istruttorio, l’Autorità è intervenuta sull’interpretazione del comma 5dell’art. 9 – che sancisce una deroga all’applicazione del divieto per i contratti di pubblicità in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del decreto medesimo fino alla loro scadenza e comunque per non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del decreto – per chiarire che la disposizione trova applicazione anche ai contratti di sponsorizzazione in corso di esecuzione, atteso il rapporto di genus ad speciem intercorrente tra i “contratti di pubblicità” e i contratti di sponsorizzazione.
Tale interpretazione è stata condivisa anche dall’Ufficio legislativo del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Alla consultazione hanno partecipato 42 soggetti, i quali, oltre a rispondere ai quesiti, hanno evidenziato le specifiche problematiche applicative e interpretative che la nuova normativa pone in relazione all’attività esercitata, sottolineando come la stessa sia un’attività economica attribuita in concessione dallo Stato e dunque regolata da un atto concessorio e dall’annessa convenzione.
Le linee guida, approvate con delibera n. 132/19/CONS del 18 aprile2019, muovono dal presupposto che la ratio che assiste la disposizione è quella di proteggere e tutelare il consumatore e fanno conseguentemente salva la comunicazione che abbia carattere informativo e tutte le comunicazioni di natura business to business.
Nel corso del periodo di riferimento sono pervenuti diversi esposti per presunta violazione del Decreto Dignità, per lo più provenienti da associazioni dei consumatori, in quasi tutti i casi riferibili a contratti in corso di esecuzione stipulati antecedentemente all’entrata in vigore del divieto e dunque fatti salvi dall’articolo 9,comma 5, del suddetto decreto.
A seguito delle competenze attribuite all’Autorità dal c.d. “Decreto dignità” sul divieto di pubblicità del gioco a pagamento, – conclude AGCOM nella relazione – nel corso dell’anno avrà luogo l’effettiva implementazione delle linee guida, adottate dall’Autorità con la delibera n. 132/19/CONS del 18 aprile 2019, che definiscono le modalità attuative della norma per ciò che attiene alla specificazione dell’ambito di applicazione, delle regole procedurali per l’esercizio dell’azione di vigilanza e sanzionatoria da parte dell’Autorità.
PressGiochi
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