23 Dicembre 2024 - 08:26

Agcom emette nuova sanzione contro il divieto di pubblicità di giochi e scommesse

Lo scorso 6 febbraio l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha emesso una delibera dopo un istruttoria avvenuta nel 2023 che ha riguardato un accordo commerciale stipulato dalla società TOP

19 Febbraio 2024

Lo scorso 6 febbraio l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha emesso una delibera dopo un istruttoria avvenuta nel 2023 che ha riguardato un accordo commerciale stipulato dalla società TOP ADS LTD, già finita nel mirino di AGCOM in passato, e la società VINCITÙ S.r.l., soggetto titolare di concessione nazionale di gioco online volto alla promozione e commercializzazione dei prodotti e dei servizi di gioco online in possesso della stessa VINCITU’ . L’autorità ha quindi emesso una sanzione amministrativa per 1,6 mln di euro.

L’accordo riguardava un contratto promozionale volto alla promozione di giochi con vincite in denaro tramite diverse piattaforme di condivisione di video anche attraverso la piattaforma di condivisione di video TikTok, Twitter, Telegram, Youtube e Twitch .

Entrando nello specifico delle motivazioni, l’autorità spiega che “In merito all’asserita assenza della natura pubblicitaria dei video contestati, si osserva che dall’analisi degli stessi emerge una evidente sollecitazione rivolta all’utente di partecipare a giochi con vincite in denaro tanto attraverso i vari canali di Spike diffusi presso le sopra identificate piattaforme digitali di condivisione, quanto attraverso il sito internet.

I contenuti ivi diffusi, infatti, non costituiscono un mero servizio informativo che si limita a illustrare all’utente le caratteristiche e il funzionamento dei prodotti e dei servizi di gioco online a pagamento, ma una chiara forma di pubblicità degli stessi.

Dall’esame dei video contestati, caratterizzati tutti dalla medesima linea editoriale e caricati con cadenza giornaliera, emerge chiaramente che si tratta di contenuti in cui l’utente creator Spike promuove l’esperienza di gioco attraverso l’accesso a diversi siti di gioco con vincite in denaro, paventando l’esistenza di trucchi per vincere premi in denaro, così realizzando quell’incitamento ad accedere ai giochi con vincite in denaro che il Decreto dignità ha inteso vietare.

Infatti, si tratta di video di medesimo contenuto editoriale in cui il creator gioca, in ciascun video, a un gioco con vincite in denaro suggerendo addirittura le modalità per poter ottenere determinati bonus; inoltre, come già rilevato nell’atto di contestazione, il creator invita costantemente l’utente ad abbonarsi al canale contribuendo esso stesso al gioco e consentendogli, nell’abbonamento rientrante nella fascia di prezzo più elevata, l’invio di video relativi a giocate vincenti per pubblicizzarli all’interno dei canali Spike.

La chiara natura pubblicitaria di ciascun contenuto si diversifica nettamente rispetto ai servizi informativi di comparazione di quote o offerte commerciali dei diversi competitors, fattispecie per la quale le citate Linee guida introducono, al ricorrere di determinate condizioni, un’eccezione. Il richiamato articolo 5, comma 51 delle Linee Guida, diversamente da quanto sostenuto dalla società, rappresenta una eccezione al divieto generale di pubblicità comunque effettuata nella misura in cui le comunicazioni di mero carattere informativo vengano “fornite dagli operatori di gioco legale” […] “rilasciate nel contesto in cui si offre il servizio di gioco a pagamento” e non, come nel caso de quo, da parte di soggetti su siti internet non autorizzati a tale scopo.

Infatti, si rileva in primis che tali servizi possono essere forniti esclusivamente da parte dei soggetti titolari di regolare licenza con l’obiettivo di illustrare all’interno di un sito o di un servizio di media o esercizio commerciale fisico puntuali informazioni circa le diverse quote o offerte commerciali praticate dai diversi soggetti autorizzati. Nel caso in esame, in ciascun video il creator non si limita all’analisi comparativa delle quote o delle offerte, ma gioca con denaro reale ad uno specifico gioco online con vincite in denaro.

Su tale aspetto, il TAR Lazio ha osservato in un analogo caso (sentenza n. 10814 del 21 ottobre 2021) che “A tal fine, le medesime Linee guida (art. 2, paragrafo 5) ritengono decisive, per determinare la natura informativa o meno della comunicazione, le modalità di confezionamento del messaggio (es. linguaggio utilizzato, elementi grafici e acustici, contesto di diffusione). Alla luce di quanto sopra, la condotta della ricorrente rientra nell’ipotesi vietata di pubblicità indiretta, non ravvisandosi nella specie quella derogatoria delle comunicazioni di tipo informativo. La finalità promozionale in favore del gioco a pagamento si è infatti concretizzata nel collegamento diretto e univoco presente nella pagina […] a quella del sito internet (di gioco, n.d.r.) […], favorita dalla particolare modalità di confezionamento dello stesso messaggio. È invero incontestata la presenza di uno specifico link ipertestuale, enfatizzato mediante colori e particolari caratteri in evidenza, così differenziati rispetto al resto del testo e pertanto in grado di attirare maggiormente l’attenzione del lettore” (cfr. sentenza n. 10814 del 21 ottobre 2021, enfasi aggiunta).

In merito, inoltre, alle avvertenze pubblicate in sovraimpressione sul gioco responsabile e sul divieto di gioco per i minori di anni 18, si osserva che, benché apprezzabili, sono in ogni caso da considerarsi insufficienti a contrastare efficacemente la chiara e manifesta promozione effettuata con i contenuti dei video. A ciò occorre, altresì, aggiungere che spesso anche i titoli dei video pubblicati, anch’essi in sovraimpressione, rievocavano il gioco con vincite in danaro, tramite cifre di vincita e simboli analoghi.

Inoltre, il carattere promozionale dei contenuti contestati è rafforzato dalla circostanza che la finalità promozionale è realizzata in un contesto diverso da quello in cui viene offerto il prodotto e/o il servizio di gioco, atteso che in questo caso l’utente di YouTube, Twitch, Twitter, Telegram e TikTok può essere “spiazzato” dal c.d. “effetto sorpresa” in virtù del diverso contesto in cui viene fornita la promozione, vietata, di giochi con vincite in denaro”.

 

Sul caricamento dei video l’AGCOM spiega “In merito all’eccezione sollevata circa il fatto che quei contenuti, creati da Spike, sarebbero stati poi ripostati e/o caricati da altri soggetti presso i servizi di condivisione di contenuti Twitter, TikTok, Twitch, YouTube e Telegram, si osserva che la Società a fronte di quanto dichiarato non ha prodotto alcuna prova documentale attestante la segnalazione presso i fornitori dei relativi servizi di condivisione. A ciò occorre aggiungere che la Società non ha proceduto a segnalare quanto affermato neppure a seguito della notifica dell’atto di contestazione che ha avviato il procedimento in oggetto e attraverso il quale la società Top ADS è divenuta pienamente consapevole di dette circostanze.

Infine, con riferimento alle violazioni riscontrate presso il sito internet spikeslot.com, analogamente a quanto riportato nel procedimento sanzionatorio conclusosi con la delibera n. 288/22/CONS, si confermala chiara natura pubblicitaria di ciascun video ivi diffuso e caricato quotidianamente. Tali video, pertanto,non hanno valenza informativa diversamente da quanto sostenuto dalla parte. Il carattere promozionale dei suddetti contenuti è vieppiù confermato dalla circostanza che essi sono diffusi in un contesto diverso da quello in cui viene offerto il prodotto e/o il servizio di gioco; l’utente del sito può essere “spiazzato”dal c.d. “effetto sorpresa” in virtù del diverso contesto in cui viene fornita la promozione, vietata, di giochi con vincite in denaro direttamente accessibile tramite collegamenti ipertestuali.

Al riguardo, occorre, infine, notare che la società non ha modificato in alcun modo l’intera interfaccia grafica del sito internet in oggetto a seguito della notifica della richiamata delibera sanzionatoria n. 288/22/CONS.”.

 

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