L’Agcom ha archiviato il procedimento sanzionatorio avviato nei confronti di un content creator gestore del canale TikTok denominato “Bet4boys” per la presunta violazione della disposizione normativa contenuta nell’art. 9, comma
L’Agcom ha archiviato il procedimento sanzionatorio avviato nei confronti di un content creator gestore del canale TikTok denominato “Bet4boys” per la presunta violazione della disposizione normativa contenuta nell’art. 9, comma 1, del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito con legge 9 agosto 2018, n. 96 (cd. decreto dignità).
Titti i dettagli:
Fatto, attività preistruttoria e contestazione
Nel periodo tra il 2 agosto 2022 (prot. n. 237586) e il 17 marzo 2023 (prot. n. 75984) sono pervenute diverse segnalazioni all’Autorità nelle quali venivano denunciate presunte violazioni dell’art. 9 del decreto dignità effettuate da diversi content creators attraverso svariate piattaforme per la condivisione di video tra le quali “TikTok”.
In particolare, a valle delle attività preistruttorie condotte nell’ambito del gruppo di lavoro istituito con determina n. 17/22/SG, è stato avviato un procedimento sanzionatorio nei confronti della società TikTok Technology Limited, per i contenuti diffusi tramite la piattaforma Tik Tok, conclusosi con l’adozione della delibera n. 316/23/CONS del 5 dicembre 2023.
Per quanto qui di interesse, dai verbali di chiusura delle attività preistruttorie del 17 e del 30 maggio 2023 e dalla relazione del 31 maggio 2023 del coordinatore del gruppo di lavoro istituito con determina n. 17/22/SG sugli esiti degli accertamenti svolti è emersa la presunta violazione del divieto sancito dal menzionato art. 9 del decreto dignità da parte del canale “Bet4Boys”. L’articolo 9 del Decreto Dignità individua, al comma 2, una pluralità di soggetti (“committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell’organizzatore della manifestazione, evento o attività”) tutti parimenti responsabili non in solido dell’illecito ivi identificato; pertanto, con nota del 28 luglio 2023 (prot. n. 203123) è stato chiesto alla società TikTok Technology Limited di voler trasmettere gli elementi identificativi dei vari content creators, autori degli illeciti emersi nell’ambito del procedimento conclusosi con la richiamata delibera n. 316/23/CONS, nonché ogni ulteriore informazione al fine di poter individuare compiutamente tali soggetti, per i seguiti di competenza ai sensi del citato articolo 9, tra cui il titolare del predetto canale TikTok.
Con nota dell’11 settembre 2023 (prot. n. 227520) la società ha trasmesso le informazioni richieste.
Pertanto, l’Autorità ha inoltrato tali informazioni al Nucleo Speciale Beni e Servizi (Gruppo Radiodiffusione Editoria) della Guardia di Finanza, al fine di svolgere le conseguenti indagini, eventualmente anche attraverso ispezioni, volte all’esatta individuazione dei content creators presso la piattaforma TikTok.
Alla Guardia di Finanza sono state altresì trasmesse le informazioni acquisite nell’ambito dei procedimenti sanzionatori relativi ad altre piattaforme di condivisione di video (note 10 maggio 2023 (prot. n. 124785), 15 maggio 2023 (prot. n. 0129479), 7 agosto 2023 (prot. n. 0209885), 19 ottobre 2023 (prot. n. 0268048).
La Guardia di Finanza con nota del 3 gennaio 2024 (prot. 1603), successivamente integrata con nota del 22 marzo 2024 (prot. n. 87420), ha trasmesso gli elenchi dei soggetti identificati quali content creators presso le piattaforme digitali sopra richiamate e dai quali è emerso, per quanto qui d’interesse, che il canale TikTok denominato “Bet4boys” risulta essere gestito dal sig. XXX.
Pertanto, in esito all’attività preistruttoria svolta, è stato adottato in data 27 marzo 2024 e notificato il 5 aprile seguente, l’atto di contestazione n. 4/24/DSDI – procedimento n. 41/BL nei confronti del sig. XXX per la presunta violazione dell’articolo 9 del Decreto dignità per la diffusione di contenuti editoriali finalizzati a promuovere e/o pubblicizzare attività di gioco e scommesse online con vincite in denaro attraverso il predetto canale TikTok.
Il sig. XXX, a seguito della ricezione dell’atto di contestazione n. 4/24/DSDI, in data 11 aprile 2024 ha presentato istanza di accesso agli atti (prot. n. 103926), riscontrata in data 24 aprile 2024 (prot. n. 0117850), e in data 7 maggio 2024 ha fatto pervenire le proprie memorie difensive (prot. n. 125197), contestualmente alla richiesta di audizione.
In particolare, il Sig.XXX segnalava che dall’attività preistruttoria emergeva la presenza su TikTok di n. 10 profili riguardanti la promozione di giochi con vincite in denaro, tra i quali non compare la pagina “bet4boys”, riconducibile al sig. XXX, ma il nome del profilo associato al video ripostato su “Spike Slot”. A tal proposito, la parte ha inteso sottolineare che la pagina “Bet4boys” non ha mai avuto alcun rapporto economico/commerciale o di altra natura con il sito internet www.spikeslot.com, nonché con il canale YouTube “Spike”.
Come rappresentato in sede di audizione, la Parte ha ritenuto opportuno rilevare non solo l’esiguo numero di video presso il canale in oggetto – di cui larga parte aventi ad oggetto il “fantacalcio” e come tali estranei al gioco d’azzardo – ma soprattutto che, con riferimento al canale Spike Slot si è trattato di un solo video meramente ricondiviso dallo stesso. Inoltre, il signor xxx ha osservato che il video presente sul canale oggetto di contestazione è stato rimosso e bloccato dalla piattaforma. In ragione di ciò, ha richiamato l’attenzione sulla propria buona fede evidenziando, al contempo, l’assenza di qualsiasi intento promozione del predetto video e di ogni tipo di valorizzazione economica, e dunque l’assenza di ogni compenso da parte della società.
La Parte ritiene infatti che, non avendo percepito alcun compenso per l’attività effettuata, priva peraltro di continuità, non risulta integrato l’illecito oggetto del decreto dignità.
Inoltre, a seguito della chiusura dell’account, la parte ha rilevato di non aver più caricato alcun video analogo.
Risultanze istruttorie e valutazioni dell’Autorità
In via preliminare, appare utile richiamare sinteticamente il quadro normativo di riferimento in materia di divieto di pubblicità di giochi con vincita in denaro.
L’articolo 9 del decreto dignità prescrive che “Ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore e per un più efficace contrasto del disturbo da gioco d’azzardo[…] è vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro nonché al gioco d’azzardo, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e i canali informatici, digitali e telematici, compresi i social media […]”.
La norma, quindi, si pone come obiettivo generale il contrasto al fenomeno della ludopatia introducendo, a tal fine, un divieto assoluto di diffusione su qualunque piattaforma trasmissiva di “qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta” afferente a giochi con vincite in danaro “comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e canali informatici, digitali e telematici, compresi i social media”.
Il successivo comma 2 del richiamato articolo individua i soggetti responsabili della violazione e, segnatamente: (1) “committente”, (2.1) “proprietario del mezzo o del sito di diffusione”, (2.2) “proprietario del mezzo o del sito di destinazione” e (3) “organizzatore della manifestazione, evento o attività”.
Quanto all’ambito oggettivo, la normativa in parola riguarda sia la pubblicità diretta che quella indiretta su tutte le piattaforme comunque realizzata.
Con la delibera n. 132/19/CONS, sono state adottate delle specifiche Linee Guida con le quali l’Autorità ha inteso, entro la cornice primaria di riferimento, fornire principi e regole di carattere generale che consentissero agli operatori del settore di avere un orientamento per la corretta interpretazione dell’articolo 9, del decreto dignità.
Nelle suddette linee guida viene chiarito che è vietata la pubblicità di scommesse e giochi con vincite in denaro da intendersi come “ogni forma di comunicazione diffusa dietro pagamento o altro compenso, ovvero a fini di autopromozione, allo scopo di promuovere la fornitura, dietro pagamento, di beni o di servizi, al fine di indurre il destinatario ad acquistare il prodotto o servizio offerto (c.d. call to action)” (par. 3.1, lett. c, enfasi aggiunta).
A valle dei riscontri emersi a conclusione dell’istruttoria svolta e, in particolare, alla luce di quanto osservato dalla parte nelle memorie difensive prodotte e in sede audizione, si ritiene che non sia integrata la fattispecie violativa descritta e sanzionata dalla norma avuto specifico riguardo alla mancanza di ogni rapporto contrattuale con la piattaforma o con altro soggetti dediti al gioco d’azzardo e soprattutto di un corrispettivo per l’attività che si è risolta nel mera riproposizione di un video altrui.
Tale conclusione risulta avvalorata dal parere reso dal Servizio giuridico in data 26 agosto 2024 (prot. 223340) in cui è stato osservato che “ai fini dell’integrazione del divieto dell’art. 9 del c.d. decreto dignità occorre quindi che vi sia anche un “compenso” valorizzabile in termini economici, generato dall’attività promozionale di un gioco a pagamento e/o d’azzardo, il quale conseguentemente costituisce, al contempo, il parametro per la quantificazione della sanzione da irrogare, nonché un elemento costituivo del fatto, su cui occorre effettuare un’istruttoria ad hoc.
Il valore della pubblicità (e/o sponsorizzazione) vietata dovrà infatti essere ricostruito sulla base di tutte le forme di “profitto” derivanti da un determinato messaggio pubblicitario (diretto o indiretto) contenuto in un determinato sito/canale/account. Fra di esse rientrano certamente gli accordi commerciali eventualmente intervenuti fra il titolare del sito/canale/account medesimo e la piattaforma on-line e già considerati nei procedimenti avviati contro quest’ultima (fra cui ad esempio quelli in base ai quali è stato acquistato lo status di partner verificato), volti a ottenere compensi dalla pubblicità in questione. Non può nondimeno escludersi a priori che, oltre a tale forma di remunerazione economica, ve ne siano anche altre che non sono state già valorizzate nell’istruttoria dei procedimenti avviati contro le piattaforme on-line, eventualmente derivanti direttamente dal programma di affiliazione in concreto prescelto dal sito e/o dal traffico di visualizzazioni in concreto generato”.
VISTI gli atti del procedimento;
RITENUTO, pertanto, in esito agli accertamenti istruttori svolti, che non risulta integrata la violazione dell’art. 9 del decreto Dignità e che ricorrono i presupposti per l’archiviazione del procedimento;
UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell’art. 31 del Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;
DELIBERA
l’archiviazione del procedimento avviato.
PressGiochi
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