22 Novembre 2024 - 18:34

Agcom a Google su divieto pubblicità azzardo: “Azienda pienamente responsabile della sua condotta”

L’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni ha in questi giorni pubblicato l’Ordinanza-ingiunzione nei confronti della società Google Ireland Limited per la violazione della disposizione normativa contenuta nell’art. 9, comma 1

10 Novembre 2020

L’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni ha in questi giorni pubblicato l’Ordinanza-ingiunzione nei confronti della società Google Ireland Limited per la violazione della disposizione normativa contenuta nell’art. 9, comma 1 del Decreto Dignità.

AGCOM ha adottato una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti della società Google Ireland Limited per la violazione della normativa sul divieto di pubblicità relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro, nonché al gioco d’azzardo di cui al c.d. “decreto dignità”. L’Autorità ha rilevato che Google Ireland, titolare del servizio Google Ads (servizio di indicizzazione e promozione di siti web), ha consentito, attraverso il servizio di posizionamento pubblicitario online, la diffusione, dietro pagamento, di link che indirizzano verso determinati siti (landing page), in violazione delle norme di contrasto al disturbo da gioco di azzardo.

L’Autorità ha contestato la violazione dell’articolo 9 del decreto dignità, per la diffusione, sul motore di ricerca www.google.com, di pubblicità di siti che svolgono attività di gioco e scommessa a pagamento, notificando, in data 7 gennaio 2020, alle società Google Inc., per la violazione dell’articolo 9 del “decreto dignità” per la diffusione, sul motore di ricerca www.google.com, di pubblicità di siti che svolgono attività di gioco e scommessa a pagamento e, specificamente, del sito sublime-casino.com, che presenta link a siti che svolgono attività di gioco e scommessa a pagamento e sul quale, in alcuni casi, è possibile direttamente giocare.

“Si sottolinea – spiega AGCOM – che le Linee guida hanno fornito una puntuale definizione di proprietario del sito di diffusione o destinazione “il gestore del sito internet e il gestore della pagina web secondo le definizioni contenute nella delibera n. 680/13/CONS recante il “Regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70” (par. 3.1, lett. t). La figura del proprietario del mezzo di diffusione o destinazione è, invece, declinata quale “[…] soggetto che ha la possibilità di incidere sul contenuto o la diffusione del messaggio pubblicitario […]” (par. 3.1, lett. s). In tale categoria rientra anche il fornitore di servizi di indicizzazione, che offre, a titolo gratuito o oneroso, “servizi volti a migliorare il 7 541/20/CONS posizionamento e la visibilità di un sito web sui motori di ricerca nelle pagine di risposta alle interrogazioni degli utenti del web” (par. 3.1, lett. m). Si sottolinea come, secondo le Linee guida, siano soggetti al divieto in parola solo i fornitori di servizi di indicizzazione a titolo oneroso; di fatti il paragrafo 7.5 delle Linee guida chiarisce che “esulano dall’ambito di applicazione del divieto i c.d. servizi gratuiti di indicizzazione mediante algoritmo forniti direttamente dai motori di ricerca o dai marketplace (es. Apple Store, Google Play) che consentano all’operatore di gioco di avere un posizionamento migliore nei risultati di ricerca dell’utente, una volta che quest’ultimo abbia già inserito la specifica query relativa al gioco a pagamento nel motore di ricerca o nel marketplace”. Il servizio Google Ads, come si evince dalla memoria depositata da Google nel corso del procedimento, “è un servizio di posizionamento pubblicitario online interamente gestito da Google Ireland [che] consente agli operatori economici di pubblicare “link sponsorizzati” verso determinati siti (cosiddetti “siti di destinazione” o “landing page”), generalmente a lato o in alto rispetto ai risultati restituiti da Google Web Search perché associati a determinate parole o chiavi di ricerca” (enfasi aggiunta, cfr. pag. 4 della memoria). Il servizio opera attraverso “chiavi di ricerca” definite dall’inserzionista che, al fine della fruizione del servizio stesso, accetta le “Norme pubblicitarie di Google Ads” che si compongono di varie sezioni (ad es. contenuti politici, marchi) e, per quanto qui di rilievo, di specifiche previsioni sulla promozione di beni o servizi in materia di “Giochi e scommesse”.

Al momento della creazione dell’inserzione pubblicitaria il committente, individuando il platfond da destinare all’inserzione stessa, paga, dunque, Google Ireland per ottenere un migliore posizionamento sulla pagina del motore di ricerca Google Search. Google Ads appare, dunque, qualificabile quale un servizio, a titolo oneroso, di indicizzazione di siti web su motore di ricerca e di promozione su siti web, volto a garantire un miglior posizionamento dei predetti siti web nei risultati di ricerca dell’utente rispetto a query basate su parole chiave definite dall’inserzionista. In base a tanto, dunque, Google Ireland (in qualità di titolare del servizio Google Ads) rientra indubitabilmente tra i soggetti destinatari del divieto di cui all’articolo 9 del Decreto dignità in quanto “proprietario del mezzo di diffusione” e, sub specie, quale “fornitore di servizi di indicizzazione a pagamento”.

Per completezza si osserva, altresì, che rientra tra i soggetti destinatari del divieto in parola anche Google INC (in qualità di titolare del servizio Google Search), in veste di “proprietario del sito di diffusione”, per gli annunci pubblicitari di cui alla contestazione comparsi nella pagina web ove sono stati visualizzati gli esiti della query “casinò online” posta al motore di ricerca Google Search”…
“Oggetto di contestazione, – si legge ancora -, non è l’aver ospitato dei contenuti pubblicitari vietati, bensì averne permesso la diffusione tramite il servizio Google Ads. Alla società viene contestato uno specifico contenuto, oggetto di un contratto fra la piattaforma e l’esercente l’attività sul web; si può affermare che la stipulazione generi un’assunzione di responsabilità da parte di Google (in questo caso sulla pubblicità dell’attività, vietata dal decreto dignità). Risulta non condivisibile, per le stesse ragioni, l’affermazione secondo cui la società esercita il ruolo di hosting provider meramente passivo in quanto “porrebbe in essere un’attività di prestazione di servizi di ordine meramente tecnico e automatico” in quanto, in questo caso, non si tratta di un banale caricamento in cui la società si limita a mettere a disposizione lo spazio: qui lo spazio viene venduto e lo spazio venduto diviene oggetto di promozione, grazie all’indicizzazione privilegiata che vede “salire” il sito, per consentire maggiori visualizzazioni da parte degli utenti”.
“La società ha dichiarato nelle proprie memorie che “il 17 luglio 2018” (ossia pochi giorni dopo l’entrata in vigore del d. l. 87/2018, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 96) “Google Ireland ha tempestivamente modificato le Norme Pubblicitarie di Google Ads in merito ai giochi e scommesse, stabilendo, in relazione all’Italia, il divieto di pubblicare annunci pubblicitari di giochi e scommesse sulla piattaforma Google Ads”. A ciò aggiunge, subito dopo, che “Google consente solo la pubblicazione di annunci che promuovono lotterie con estrazione differita gestite da enti statali”. Ebbene, a ben guardare, le Norme Pubblicitarie sono state modificate senza adeguare i parametri del software impiegato nella (doppia) attività di verifica. Infatti, nel caso in oggetto, l’inserzionista ha potuto inserire le parole chiave (vietate dal Decreto dignità) da associare al suo annuncio senza che la procedura di verifica messa in atto da Google ne inibisse la successiva pubblicazione.
La verifica, ammesso che sia stata svolta, si è dunque incentrata su parametri errati, poiché non ha verificato: a) la natura del soggetto inserzionista (prevedendo il Decreto dignità una deroga al divieto solo per la pubblicità realizzata da enti statali di lotterie a estrazione differita); b) l’utilizzo di parole che inequivocabilmente ricadono nell’ambito del divieto in parola avendo usato l’inserzionista come parola chiave l’espressione “casinò online”.
L’inserzionista, con la tecnica di cloaking asseritamente posta in essere – riguardo alla quale Google non fornisce alcuna prova o documentazione tecnica – avrebbe aggirato solo una delle due fasi della procedura di verifica che la società afferma di svolgere e, segnatamente, solo quella relativa alla verifica della pagina di destinazione. La tecnica di cloaking, infatti, consente esclusivamente di celare, mediante uso di apposito script nel codice di programmazione della pagina web, il suo effettivo contenuto, ma non opera sul contenuto dell’annuncio pubblicitario che l’inserzionista carica su Google Ads. In altri termini, Google avrebbe, dunque, dovuto, nei termini dalla stessa dichiarati, dotare il proprio software di verifica di un sistema di inibizione dell’associazione di inserzioni a parole chiave vietate dalla normativa in parola. Così non è stato, divenendo dunque pienamente responsabile di siffatta condotta”.

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