“Le risoluzioni dei contratti in questo contesto normativo hanno carattere dell’abuso”. Lo afferma l’associazione di gestori di apparecchi da intrattenimento Agcai. “Rendiamo noto – spiegano – il parere dei nostri
“Le risoluzioni dei contratti in questo contesto normativo hanno carattere dell’abuso”.
Lo afferma l’associazione di gestori di apparecchi da intrattenimento Agcai.
“Rendiamo noto – spiegano – il parere dei nostri Avvocati in merito alle risoluzioni dei contratti che alcuni concessionari in questi giorni stanno facendo pervenire a molti gestori a loro collegati. Il Concessionario sta procedendo all’invio di lettere di recesso dal rapporto contrattuale invocando il contratto sottoscritto che prevede, per l’appunto il recesso senza giusta causa con preavviso di 6 mesi.
La scelta di recedere, sebbene sia formalmente l’esercizio di un diritto di natura contrattuale, è suscettibile di essere vagliato dal Giudice nel caso in cui il relativo atto di recesso presenta il carattere dell’abuso (CASSAZIONE CIVILE, Sez. III, 18 settembre 2009, n. 2016). Tra le modalità di scioglimento del contratto il recesso del Concessionario è quello che determina rilevanti sacrifici per il Gestore in quanto quest’ultimo sarà tenuto, in conseguenza di ciò, a restituire i NOE ed ad interrompere ex abrupto la propria attività, a discapito della continuità aziendale.
Invero il fine che il Concessionario intende conseguire attraverso lo scioglimento del contratto è di modificare l’assetto della propria filiera e a tale risultato si può pervenire anche attraverso modalità alternative al recesso come ad esempio mediante una risoluzione consensuale del contratto con subentro del nuovo concessionario (v. decreto direttoriale 23 aprile 2007 e circolare n.3 del 2007 AAMS), misura questa che assicura al gestore la continuità dell’attività aziendale immediata già al momento dello scioglimento.
Pertanto, a fronte della comunicazione di recesso da parte del Concessionario, il Gestore può opporre una non proporzionalità del mezzo usato per lo scioglimento del contratto visto che il recesso è avvenuto in assenza di una sua procedimentalizzazione (per es. attraverso la previsione di trattative, il riconoscimento di indennità ecc.) e ha inoltre determinato una sproporzione ingiustificata tra il beneficio del titolare del diritto di recesso ed il sacrifico cui è soggetto il Gestore. In casi come quello di specie il recesso è, non già il frutto dell’esercizio di un diritto, ma la conseguenza di un abuso di dipendenza economica (sanzionabile ai sensi dell’art 9 della L. 18 giugno 1998, n. 192) vista l’impossibilità per il gestore di reperire sul mercato, in tempi celeri, NOE sostitutivi al fine di garantire la propria continuità aziendale.
Il Gestore, laddove sussistano i presupposti dell’ABUSO DEL DIRITTO, potrà ottenere un provvedimento giurisdizionale di inibizione del recesso o il risarcimento per il suo abusivo esercizio. Inoltre è possibile presentare una denuncia all’Autorità garante della concorrenza e del mercato al fine di attivare un’indagine nei confronti dei Concessionari.
Si prega di mettersi in contatto con la nostra associazione al seguente numero 3920543800 al fine di far fronte a queste richieste secondo la nostra associazione illegittime. Inoltre si sta valutando di rivolgersi al Garante della Concorrenza per segnalare quest’anomala situazione”.
PressGiochi