22 Novembre 2024 - 00:57

ADM: sottoposti ad obbligo green pass e a verifiche tutte le attività di gioco, anche per il consumo al tavolo

Sono sottoposti alla disciplina che richiede il possesso da parte degli utenti della certificazione verde COVID-19 anche gli esercizi commerciali che offrono attività di gioco seppur non classificati espressamente come sale gioco, sale scommesse, sale bingo dove si offrono le medesime categorie di gioco. Controlli previsti anche per il consumo al tavolo.

20 Agosto 2021

Sono sottoposti alla disciplina che richiede il possesso da parte degli utenti della certificazione verde COVID-19 anche gli esercizi commerciali che offrono attività di gioco seppur non classificati espressamente come sale gioco, sale scommesse, sale bingo dove si offrono le medesime categorie di gioco.

A specificarlo è direttamente l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che scrive alle associazioni di categoria.

“Con l’inserimento nel D.L. 22 aprile 2021, n. 52, dell’art. 9-bis, per effetto delle modifiche ad esso apportate dal DL. 23 luglio 2021, n. 105, – si legge – l’accesso ad una serie di servizi ed attività specificate dalla suddetta disposizione è stato subordinato, nei territori del Paese collocati nella c.d. zona bianca e nelle altre zone ove gli stessi sono consentiti, al possesso da parte degli utenti di una delle certificazioni verdi COVID-19, individuate dall’art. 9 del medesimo D.L. n. 52/2021, fatte salve specifiche esclusioni.

Il comma 4 del predetto art. 9-bis impone ai titolari o ai gestori dei servizi e delle attività individuate nel comma 1 di verificare il rispetto della prescrizione sancita nel medesimo comma.

La disposizione si va ad affiancare a quella contenuta nell’art. 13, comma 2, del D.P.C.M. 17 giugno 2021 che demanda la verifica del possesso della certificazione, tra gli altri, anche ai “soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati”.

Ciò premesso, si rileva che nel novero dei servizi ed attività ad accesso condizionato, la lettera h), comma 1, dell’art. 9-bis del D.L. n. 52/2021 individua, per quanto di interesse di questa Direzione, le “attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò, di cui all’articolo 8-ter”.

Ne deriva che sono sottoposti a tale disciplina anche gli esercizi commerciali che offrono attività di gioco seppur non classificati espressamente come sale gioco, sale scommesse, sale bingo dove si offrono le medesime categorie di gioco.

Pertanto, si rende noto che, nell’espletamento delle ordinarie attività di controllo nei confronti dei suddetti esercizi, i funzionari verificatori potranno procedere a riscontrare anche l’osservanza dell’obbligo posto dal combinato disposto dell’art. 9-bis, comma 4, del D.L. n. 52/2021 e dell’art. 13, comma 2, lettera c), del D.P.C.M. 17 giugno 2021, con riguardo ai soggetti che fruiscano dei relativi servizi di ristorazione “per il consumo al tavolo, al chiuso”.

Al comma 4 del sopra citato, art. 13, in ultimo, si fa riferimento alla verifica dell’identità del soggetto che presenta la certificazione verde: a tal riguardo la circolare del Ministero dell’Interno n. 15350/117/2/1 Uff. III-Prot.Civ. del 10 agosto 2021 chiarisce i casi e le modalità con le quali procedere.

Per le verifiche del QR code, da parte dei soggetti espressamente previsti dalle norme di riferimento, sarà possibile scaricare l’applicativo mobile al seguente indirizzo istituzionale https://www.dgc.gov.it/web/app.html.

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