ADM. Nuovo operatore dei servizi di connettività per la rete delle sale del gioco del Bingo ADM. Indetta la lotteria istantanea “Uno tira l’altro” L’Agenzia delle Dogane e Monopoli
L’Agenzia delle Dogane e Monopoli attraverso un decreto dispone la sospensione della decadenza di diversi negozi Snaitech Spa in “sino alla definizione del giudizio di merito in sede civile con sentenza ancorché non definitiva”.
Di seguito è riportato il decreto integrale a firma del direttore centrale Roberto Fanelli:
Atteso che, da un controllo effettuato da questa Agenzia sul Totalizzatore Nazionale è emerso che, dalla data del 1° dicembre 2016, i negozi riportati nell’ elenco (cliccare qui per l’elenco completo) avevano cessato l’attività di raccolta e, per tale ragione, è stato avviato il procedimento di decadenza degli stessi; Vista la Ordinanza ex art. 700 c.p.c R.G. n. 6394 del 31 gennaio 2017 pervenuta a questo Ufficio in data 1 febbraio 2017 con la quale è stata ordinata ai suddetti gestori la riapertura dei punti e la conseguenziale ripresa dell’attività di raccolta dei giochi pubblici;
Visto il Decreto presidenziale del 22 febbraio 2017 con il quale è stata sospesa l’efficacia della ordinanza del Tribunale di Lucca del 31 gennaio 2017, nelle more della udienza collegiale sul reclamo fissata per il quattordici aprile 2017;
Tenuto conto che, al termine di un articolato procedimento, con decreto R.U. n.29427 del 14 marzo 2017, è stata dichiarata la decadenza dei diritti sopra elencati con la conseguente revoca dei relativi titoli autorizzatori;
Atteso che la decadenza è stata pronunciata sul presupposto della interruzione della raccolta per un periodo superiore a trenta giorni, non giustificata da alcun valido motivo; Preso atto che il Tribunale Civile di Lucca, pronunciandosi in sede collegiale sul reclamo proposto dai gestori, con ordinanza depositata il 24 aprile 2017, lo ha respinto, confermando l’efficacia del provvedimento monocratico e ordinando, per l’effetto, ai gestori di riaprire le sale e di riattivare la raccolta dei giochi pubblici con Snaitech s.p.a.; Considerato che l’Agenzia, dopo aver dichiarato la decadenza dei diritti in capo a Snaitech s.p.a., ha rilasciato titoli per autorizzare la raccolta dei giochi pubblici a mezzo diritti propri di altro concessionario nei medesimi locali, condizionandone l’efficacia all’esito dei contenziosi in essere;
Atteso che il Tar Lazio, in sede di camera di consiglio per l’esame dell’istanza cautelare di Snaitech s.p.a. avverso il provvedimento di decadenza, ha respinto la domanda di sospensione del provvedimento, motivando, tra l’altro, che l’efficacia dei titoli autorizzatori rilasciati ad altro concessionario potrà venire meno in base all’evoluzione dei contenziosi in essere in relazione ai locali per i quali sono chiesti i titoli autorizzatori; Ritenuto che, fermo restando l’eventuale diverso esito dell’instaurando giudizio di merito in sede civile, allo stato, in forza delle decisioni del Tribunale di Lucca, l’unico soggetto legittimato alla raccolta negli esercizi di cui trattasi è Snaitech s.p.a.;
Tenuto conto che, a prescindere dall’eseguibilità dell’ordinanza del Tribunale di Lucca, l’andamento del contenzioso civile impone all’Agenzia di porre in essere tutto quanto di sua competenza per rendere possibile l’esecuzione dell’ordinanza; Considerato che l’esito del giudizio cautelare civile deve essere valutato anche ai fini dei presupposti in base ai quali è stata pronunciata la decadenza, posto che l’interruzione del servizio di raccolta dei giochi pubblici – secondo quanto statuito dal Tribunale di Lucca – è avvenuta per responsabilità dei gestori degli esercizi;
Vista l’istanza di revoca/annullamento del decreto di decadenza formulata da Snaitech s.p.a. con nota del 26 maggio 2017; 4 Preso atto che, per le ragioni sopra esposte, il provvedimento del Giudice Civile rende opportuno all’Agenzia sospendere gli effetti del decreto con il quale è stata pronunciata la decadenza dei diritti, limitatamente a questo effetto, esclusa la reviviscenza dei correlati titoli autorizzatori revocati;
DISPONE
per i motivi indicati in premessa, con effetto immediato, la sospensione degli effetti della decadenza, pronunciata con decreto R.U. n.29427 del 14 marzo 2017, nei confronti dei diritti indicati nella parte motiva del presente provvedimento, sino alla definizione del giudizio di merito in sede civile con sentenza ancorché non definitiva. La sospensione opera limitatamente alla decadenza dei diritti, con esclusione di ogni effetto di reviviscenza dei titoli autorizzatori a suo tempo rilasciati a favore di Snaitech s.p.a., che devono intendersi tuttora revocati, ferma restando la possibilità di un nuovo rilascio, qualora ricorrano le condizioni previste. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso presso il competente Tribunale amministrativo regionale nel termine di 60 giorni dalla data della notifica.
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