08 Settembre 2024 - 02:10

ADM pubblica le nuove regole per la produzione, importazione, installazione e utilizzo dei Comma 7

ADM rinvia al 31 dicembre 2023 l’entrata in vigore delle nuove regole tecniche per la produzione e l’installazione degli apparecchi da gioco senza vincita in denaro. Flipper, biliardini e freccette (AMEE) non avranno bisogno della verifica di conformità.

29 Dicembre 2022

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L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato la determinazione direttoriale a firma di Marcello Minenna sulle Regole amministrative per produzione, importazione, installazione e utilizzo in locali aperti al pubblico di apparecchi da intrattenimento di cui all’art. 110, c. 7 del T.U.L.P.S. ivi compresi parametri numerici dei medesimi apparecchi installabili nei punti di offerta.

VISTA la determinazione del direttore generale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli n. 314538 del 5 luglio 2022 (DRAMEE) recante l’istituzione e la regolamentazione dell’elenco degli apparecchi non soggetti alle disposizioni di cui all’articolo 38, commi 3 e 4 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e l’individuazione delle specifiche tipologie di apparecchi meccanici ed elettromeccanici in esso rientranti e che, pertanto, fermo restando il pagamento dell’imposta sugli intrattenimenti prevista dall’articolo 14-bis del DPR n. 640 del 1972. non necessitano della verifica di conformità, né del rilascio dei titoli autorizzatori ai produttori e importatori, nonché ai gestori;

CONSIDERATO che tale ultima normativa ha innovato radicalmente la disciplina di alcune tipologie di apparecchi, rendendo necessario modificare, in parte qua, le previsioni contenute nella DRA (determinazione del direttore generale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli n. 172999 del 1 giugno 2021, come modificata dalla determinazione n. 480037 del 16 dicembre 2021) per adattarle al nuovo contesto legislativo;

CONSIDERATO che le prescrizioni poste dalla DRA hanno consentito, anche ai fini del pagamento dell’imposta sugli intrattenimenti, la rilevazione di migliaia di apparecchi senza vincita in denaro per i quali è stata presentata dai gestori, sotto la propria responsabilità penale, un’autodichiarazione di conformità alla normativa e una comunicazione di ubicazione sul territorio, consentendo, di conseguenza il rilascio dei relativi titoli autorizzatori provvisori e la sottoposizione ai controlli;

RITENUTO, pertanto, che le esigenze di sicurezza e di controllo degli apparecchi installati sul territorio prima dell’entrata in vigore della nuova regolamentazione tecnica ed amministrativa sia garantita dalla conoscenza effettiva dell’ubicazione di ogni apparecchio e dalla assunzione di responsabilità dei singoli gestori, responsabili penalmente ed amministrativamente in caso di falsità delle autodichiarazioni e di presenza di apparecchi non conformi;

CONSIDERATO che, dal confronto con il Comitato Tecnico Aperto composto dalle associazioni rappresentative dei produttori e dei gestori di apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 7 del T.U.L.P.S. istituito a seguito dell’Hearing dell’8 novembre 2021 e con gli organismi di certificazione sono emerse difficoltà nella presentazione delle istanze per il rilascio dei nuovi titoli autorizzatori da parte degli operatori, dovute al numero molto elevato di apparecchi oggetto di autocertificazione con termine 31 dicembre 2022; VISTA la richiesta pervenuta dai rappresentanti dei produttori e gestori componenti del suddetto Comitato Tecnico aperto di consentire la definitiva certificazione degli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 7, lettera c-bis) del TULPS che rilasciano tagliandi entro il 31 dicembre 2023;

IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA

ARTICOLO 1

(MODIFICHE ALLARTICOLO 2 DELLA DRA)

1. All’articolo 2, comma 1, della DRA sono apportate le seguenti modifiche:

a. dopo la lettera q) sono aggiunte le seguenti lettere:

r) elenco apparecchi AMEE, l’elenco degli apparecchi meccanici ed elettromeccanici senza vincita in denaro di cui all’articolo 110, comma 7 del T.U.L.P.S. non soggetti alle disposizioni di cui all’articolo 38, commi 3 e 4 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, istituito ai sensi dell’articolo 18-ter, comma 2 del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;

s) apparecchi AMEE, gli apparecchi da intrattenimento meccanici ed elettromeccanici senza vincita in denaro previsti dall’articolo 110, comma 7, lettere c-bis) e c-ter), individuati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli fra quelli basati sulla sola abilità, fisica, mentale o strategica, o che riproducono esclusivamente audio e/o video o sono privi di interazione con il giocatore e che non distribuiscono tagliandi;

ARTICOLO 2

(MODIFICHE ALLARTICOLO 3 DELLA DRA)

1. All’articolo 3 della DRA sono apportate le seguenti modifiche:

a. dopo il comma 7 è aggiunto il seguente comma:

8. Gli apparecchi di cui all’elenco AMEE non necessitano della verifica di conformità del modello, né del rilascio dei titoli autorizzatori a produttori e importatori, nonché ai loro gestori, di cui all’articolo 38, commi 3 e 4 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Per tali apparecchi si applica il regime previsto dall’articolo 3 della DRAMEE.

ARTICOLO 3

(MODIFICHE ALLARTICOLO 5 DELLA DRA)

1. All’articolo 5 della DRA sono apportate le seguenti modifiche:

a. all’inizio del comma 1, prima delle parole “Gli apparecchi meccanici” è aggiunto il seguente periodo “Fatto salvo quanto previsto per gli apparecchi di cui all’elenco AMEE ai quali si applica il regime previsto dall’articolo 3 della DRAMEE”;

b. al comma 5, le parole “31 dicembre 2022” sono sostituite dalle parole “31 dicembre 2023”;

ARTICOLO 4

(MODIFICHE ALLARTICOLO 8 DELLA DRA)

1. All’articolo 8 della DRA sono apportate le seguenti modifiche:

a. al comma 3, le parole “all’articolo 4 e” sono cancellate.;

Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell’Agenzia a norma e ad ogni effetto di legge.


“La proroga dei termini per gli apparecchi della categoria “ticket redemption” al 31 dicembre 2023 era indispensabile ed obbligatoria, visti i problemi riscontrati nell’applicazione delle regole tecniche per le omologhe del parco macchine, esistenti all’entrata in vigore della norma. Un particolare ringraziamento va dunque a tutte le associazioni aderenti agli “Stati Generali Amusement” e ad ADM, che con un assiduo lavoro di concertazione ha permesso di mettere in evidenza le problematiche del settore”.

Queste le dichiarazioni di Sergio Milesi, referente As.Tro per la sezione del ‘puro intrattenimento’, all’uscita della determinazione direttoriale dell’Adm sui comma 7.

“Nell’anno che sta per avere inizio, dovremo proseguire nella concertazione con ADM per la modifica delle regole tecniche, nonchè concentrarci nel portare avanti la proposta emendativa di revisione delle norme che regolano il settore degli apparecchi di ‘Puro Intrattenimento’, al fine di poter sottoporre al Governo una proposta di legge volta a semplificare le procedure per l’immissione in commercio e l’uso degli apparecchi SENZA vincita in denaro (comma 7) e differenziarle da quelle previste per gli apparecchi CON vincita in denaro (comma 6)”, conclude il delegato As.Tro.

 


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