24 Novembre 2024 - 16:15

ADM pubblica le istruzioni operative per l’attuazione delle nuove norme in tema di amusement

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli pubblica le istruzioni operative in merito all’attuazione della nuova disciplina regolamentare in materia di apparecchi senza vincita in denaro di cui all’art. 110, comma

15 Ottobre 2021

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli pubblica le istruzioni operative in merito all’attuazione della nuova disciplina regolamentare in materia di apparecchi senza vincita in denaro di cui all’art. 110, comma 7, del t.u.l.p.s..

La circolare n. 36 a firma del Dir. Antonio Giuliani fa seguito alle precedenti Circolari n. 21/2021 del 22.06.2021 e n. 32/2021 del 30.07.2021 per fornire prime indicazioni di carattere operativo in ordine alle attività propedeutiche al rilascio dei titoli autorizzatori relativi agli apparecchi senza vincita in denaro di cui all’art. 110, comma 7, del T.U.L.P.S..

A tal fine, si ritiene opportuno muovere dalle disposizioni introdotte con la Determinazione direttoriale prot. n. 172999/RU del 1.06.2021 (da ora DRA), con particolare riferimento ai contenuti delineati dagli artt. 3, 4, 5 e 6.



Apparecchi prodotti o importati a decorrere dal 1° giugno 2021: istruzioni in merito a verifica di conformità, NOD e NOE

Come noto, gli apparecchi prodotti o importati a decorrere dal 1.06.2021 devono essere conformi alle prescrizioni stabilite dall’articolo 110, comma 7, del T.U.L.P.S. e alle regole tecniche introdotte con Determinazione direttoriale prot. n. 151294/RU del 18.05.2021 (da ora DRTEC), nonché alle altre disposizioni normative operanti in materia.

Ne deriva che un esemplare di ogni modello di apparecchio da produrre o importare deve essere sottoposto a verifica tecnica di conformità e, a tal fine, presentato ad uno degli Organismi di verifica convenzionati con l’Agenzia, in un numero di varianti non superiore a tre. La richiesta di verifica di conformità], deve essere presentata telematicamente, accedendo, a far data dal 15 ottobre, all’area riservata sul sito istituzionale, avvalendosi della specifica funzionalità, secondo le modalità già indicate nella circolare n. 32/2021.

Si rammenta che le richieste, ovvero le operazioni svolte “fuori linea” prima di tale data, dovranno essere comunque e necessariamente inserite a sistema; in caso contrario l’applicativo in uso agli OdV non consentirà l’emissione di alcun esito.

A decorrere dal 31 ottobre, a seguito della verifica positiva da parte dell’OdV, l’Agenzia rilascerà le prime certificazioni derivanti dalla trasmissione dei relativi esiti.

Per quanto concerne la distribuzione sul territorio nazionale degli apparecchi prodotti o importati, il rilascio del relativo titolo autorizzatorio conseguirà ad apposita richiesta, da presentarsi telematicamente accedendo, a partire dal 15 novembre, all’area riservata sul sito istituzionale, previa autocertificazione/attestazione della conformità degli stessi all’esemplare di modello certificato, nonché alle disposizioni normative vigenti.

Del pari anche le istanze volte al rilascio del titolo autorizzatorio per la messa in esercizio degli apparecchi, valido a decorrere dal 1 gennaio 2022, potranno essere presentate telematicamente a far data dal 15 novembre.

Entro tale termine sarà resa nota la modulistica per la presentazione delle anzidette richieste e saranno fornite ulteriori istruzioni.

Apparecchi installati prima del 1° gennaio 2003: istruzioni in merito a rilascio NOE sostitutivo

Come noto, ai sensi dell’art. 4 della DRA, a far data dal 1° gennaio 2022 la messa in esercizio di tali apparecchi è condizionata al rilascio del relativo titolo autorizzatorio, in sostituzione di quello ad oggi esistente e vigente – la cui efficacia cessa al 31.12.2021 – e del dispositivo di identificazione elettronica.

A tal fine è richiesto al soggetto cui è stato rilasciato il predetto titolo, di presentare telematicamente una autocertificazione nella quale lo stesso è tenuto a dichiarare, sotto la propria responsabilità, le caratteristiche tecniche dell’apparecchio e dei giochi, la presenza di dispositivi che ne garantiscono l’immodificabilità, nonché il luogo (ubicazione) ove l’apparecchio sarà installato[2].

A tale proposito occorre ribadire che l’installazione degli apparecchi di che trattasi, muniti del titolo autorizzatorio rilasciato a seguito della predetta autocertificazione, è consentita soltanto nelle sale pubbliche da gioco allestite specificamente per lo svolgimento del gioco lecito, negli esercizi dediti esclusivamente al gioco con apparecchi senza vincita in denaro, nonché nell’ambito delle attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell’art. 69 del TULPS; pertanto non sarà possibile indicare tipologie di ubicazioni diverse da quelle previste.

Unitamente all’autodichiarazione il richiedente dovrà allegare una scheda nella quale sono sinteticamente riportate le regole del gioco e le caratteristiche morfologiche proprie dell’apparecchio.

 

A far data dal 25 ottobre p.v. sarà consentita la presentazione telematica, accedendo all’area riservata sul sito istituzionale, della dichiarazione anzidetta.

Nel prosieguo della presente Circolare saranno fornite indicazioni in ordine al rilascio del dispositivo di identificazione elettronica.

Apparecchi meccanici ed elettromeccanici di cui all’art. 14-bis, comma 5, del DPR n. 640/1972 già installati alla data del 1° giugno 2021: istruzioni in merito a rilascio NOE

Come noto, ai sensi dell’art. 5 della DRA, a far data dal 1° gennaio 2022, la messa in esercizio di tali apparecchi è condizionata al rilascio del relativo titolo autorizzatorio e del dispositivo di identificazione elettronica.

A tal fine, per gli apparecchi del tipo già installati alla data del 1.06.2021 è richiesto al gestore di presentare telematicamente, una autocertificazione nella quale lo stesso è tenuto a dichiarare, sotto la propria responsabilità, le caratteristiche tecniche dell’apparecchio e dei giochi, la presenza di dispositivi che ne garantiscono l’immodificabilità, nonché il luogo (ubicazione) ove l’apparecchio sarà installato[3].

A tale proposito, occorre rammentare che l’installazione degli apparecchi di che trattasi, muniti del titolo autorizzatorio rilasciato a seguito della predetta autocertificazione, è consentita soltanto nelle sale pubbliche da gioco allestite specificamente per lo svolgimento del gioco lecito, negli esercizi dediti esclusivamente al gioco con apparecchi senza vincita in denaro, nonché nell’ambito delle attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell’art. 69 del TULPS; pertanto non sarà possibile selezionare tipologie di ubicazioni diverse da quelle previste.

Unitamente all’autodichiarazione il richiedente dovrà allegare una scheda nella quale sono sinteticamente riportate le regole del gioco e le caratteristiche morfologiche proprie dell’apparecchio.

A far data dal 25 ottobre p.v. sarà consentita la presentazione telematica, accedendo all’area riservata sul sito istituzionale, della dichiarazione anzidetta.

Nel prosieguo della presente Circolare saranno fornite indicazioni in ordine al rilascio del dispositivo di identificazione elettronica.

Apparecchi di cui alle lettere a) e c) del comma 7 dell’art. 110 TULPS verificati e certificati secondo le regole tecniche previgenti

Secondo quanto già chiarito nella Circolare n. 21/2021, non si prevede la sottoposizione di tali apparecchi a nuova certificazione, non essendo intervenuta una sostanziale modifica delle relative

regole tecniche di produzione e salva restando, altresì, la validità dei nulla osta di distribuzione ad oggi esistenti/rilasciati in relazione agli stessi (cfr. art. 6, commi 1 e 2, della DRA).

Come noto, i nulla osta per la messa in esercizio ad oggi già rilasciati per i predetti apparecchi cessano di avere efficacia al 31.12.2021; pertanto, entro tale data, ai fini del mantenimento in esercizio degli stessi, i titolari dei nulla osta dovranno presentare apposita richiesta telematica per il rilascio di un nuovo titolo autorizzatorio in sostituzione di quello ad oggi esistente e vigente e del dispositivo di identificazione elettronica.

A far data dal 15 novembre sarà consentita la presentazione telematica, accedendo all’area riservata sul sito istituzionale dell’anzidetta richiesta[4].

Si ribadisce che ai sensi dell’art. 6, commi 5 e ss. della DRA, fanno eccezione rispetto a quanto finora rappresentato i soli apparecchi di cui alla lettera c) del comma 7 che consentono l’azzeramento delle classifiche e la visualizzazione in ordine cronologico dei punteggi realizzati; entro il 31 dicembre 2021 tali apparecchi dovranno essere sottoposti a verifica tecnica di conformità secondo le regole tecniche vigenti, data oltre la quale, non soltanto la relativa certificazione, ma anche i nulla osta già rilasciati per la distribuzione e la messa in esercizio, non avranno più efficacia.

Sul sito dell’Agenzia sarà pubblicato l’elenco degli esemplari di modelli da sottoporre a nuova certificazione.

Presentazione telematica delle istanze

La presentazione da parte degli utenti delle istanze sopraindicate è effettuata telematicamente. Al fine di semplificare le operazioni da parte dell’utenza si riporta quanto illustrato nella precedente Circolare n. 32/2021.

Il richiedente deve accedere all’Area Riservata del Portale Unico Dogane e Monopoli (PUDM) sul sito istituzionale dell’Agenzia. L’utente ha a disposizione tre diverse modalità di autenticazione per l’accesso all’Area Riservata, attraverso SpId, CNS o CIE.

L’applicativo informatico all’interno dell’Area riservata alla gestione degli apparecchi senza vincita in denaro (da ora “Applicativo comma 7”) prevede un’apposita funzionalità, che consentirà, altresì, la presentazione delle richieste di aggiornamento, di cambio di titolarità, oltre che di rilascio di titoli autorizzatori, distinguendosi, a seconda del ruolo del soggetto agente, fra produttore, importatore e gestore/proprietario di apparecchi.

È altresì permesso all’utente di autorizzare soggetti terzi ad operare in nome e per proprio conto.

 

Costo rilascio NOD, NOE e dispositivi di identificazione elettronica RFID

Ai fini del rilascio del dispositivo di identificazione elettronica (RFID), nonché dei titoli autorizzatori per la distribuzione e per la messa in esercizio degli apparecchi, la Circolare prot. n. 76014/RU del 5.08.2016 ha previsto il versamento di un corrispettivo che resta immutato rispetto al passato. A seguito della novità prevista dalla DRA, di rilasciare il RFID al momento della richiesta del rilascio del nulla osta di esercizio, i corrispettivi devono essere così intesi:

Nulla osta di distribuzione” € 45,00/cad (quarantacinque/00)

Nulla osta per la messa in esercizio” comprensivo di RFID € 10,00/cad (dieci/00)

Nulla osta per la messa in esercizio” € 5,00/cad (cinque/00)

RFID (solo nei casi di sostituzione del dispositivo) € 5,00/cad (cinque/00)

L’Applicativo comma 7 consentirà, nell’ambito del procedimento volto al rilascio del dispositivo, nonché degli atti indicati, di procedere contestualmente al pagamento elettronico del corrispettivo dovuto tramite la piattaforma PagoPA, per il cui funzionamento si rinvia alle informazioni disponibili sul sito www.pagopa.gov.it.

Più specificamente, al termine del procedimento telematico il richiedente sarà indirizzato alla pagina di accesso al sistema pagoPA per effettuare la transazione. Confermato il pagamento, l’applicativo comma 7 consentirà di perfezionare la richiesta di rilascio, dando notizia del buon esito della stessa. Al riguardo, si precisa che il mancato versamento del corrispettivo dovuto non consentirà la conclusione del procedimento, ferma restando la possibilità di procedere al salvataggio dei dati e delle informazioni precedentemente inseriti, che potranno essere successivamente ripresi per dare comunque corso, in un secondo momento, al pagamento.

L’Applicativo comma 7 procederà all’inoltro della richiesta con esito positivo all’Ufficio territorialmente competente che, successivamente, provvederà alla consegna del dispositivo e del titolo al richiedente nei termini di legge.

Il pagamento per il tramite del sistema PagoPA sostituisce, a tutti gli effetti, le precedenti modalità che prevedevano il versamento del corrispettivo su conto corrente postale intestato all’Ufficio competente.

Nel corso della fase di avvio dell’operatività della nuova disciplina, le direttive fornite saranno oggetto di monitoraggio e, pertanto, potranno essere oggetto di modifica o innovazione.

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