06 Gennaio 2025 - 13:47

ADM: nuove modalità su tempistiche nelle richieste dismissione/emissione dei N.O.E.

Con una circolare, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha comunicato nuove disposizioni sui titoli autorizzatori e sui dispositivi di controllo (smart card) in relazione alla procedura straordinaria (nota prot.

03 Febbraio 2016

Con una circolare, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha comunicato nuove disposizioni sui titoli autorizzatori e sui dispositivi di controllo (smart card) in relazione alla procedura straordinaria (nota prot. RU. N. 4379 del 18 gennaio 2016)”.

 

Questa nuova nota illustra appunto le modalità per la richiesta di dismissione/emissione di nuovi N.O.E. in attuazione delle previsioni contenute nella Legge di Stabilità. “Alla luce delle istanze presentate dagli operatori della filiera volte a ridurre le tempistiche connesse alla dismissione degli apparecchi- recita il testo a firma del direttore centrale Roberto Fanelli- con particolare riferimento alla spedizione e allo smistamento dei documenti da/verso i concessionari, al fine di consentire a questi ultimi di dare celere corso alle procedure interne propedeutiche alla dismissione medesima, nonché a fini di salvaguardia della continuità dei flussi erariali, sarà altresì possibile, nelle more della vigenza della predetta procedura straordinaria, presentare la richiesta di dismissione/emissione secondo il modello, pur nella temporanea materiale indisponibilità del dispositivo di controllo (smart card) e dei titoli autorizzatori relativi a ciascun apparecchio, che dovranno essere comunque improrogabilmente riconsegnati entro venti giorni solari a decorrere dalla data di presentazione dell’istanza medesima”.

 

“Tale ulteriore semplificazione- continua- che sarà attiva a partire dal 19 febbraio p.v (per consentire al partner tecnologico di predisporre e testare i necessari adeguamenti dell’applicativo), è consentita a condizione che prima della presentazione della richiesta di dismissione/emissione il concessionario abbia preventivamente provveduto ad inviare un messaggio di blocco verso l’apparecchio da dismettere, accompagnato dal contestuale invio della lettura del contatore al sistema di controllo AWP, affinché quest’ultimo possa acquisire lo stato di blocco”.

 

“Pertanto- prosegue- nel file relativo alla dismissione (che si potrà trovare nell’apposito CD-ROM allegato alla richiesta di dismissione/emissione ndr), dovrà essere opportunamente valorizzato il campo “Presenza N.O, secondo quanto previsto dalle specifiche tecniche allegate (all’interno della disposizione ndr).

Non sarà possibile processare richieste di dismissione/emissione relative ad apparecchi il cui stato non risulti ‘bloccato’. In tal caso, il concessionario dovrà ripresentare la domanda nei termini corretti. L’applicazione informatica predisposta dal partner tecnologico darà evidenza agli Uffici dei monopoli competenti, una volta ricevute le richieste di dismissione/emissione,  dello stato di blocco dell’apparecchio.

 

Sarà cura degli uffici monitorare e verificare che i concessionari abbiano provveduto, nel termine improrogabile di venti giorni dalla richiesta alla riconsegna del dispositivo di controllo (smart card) e dei titoli autorizzatori”.

“La mancata consegna- concludono- del dispositivo di controllo e/o dei titoli autorizza tori, nel termine indicato, costituirà condizione ostativa rispetto alla possibilità, per il concessionario di avvalersi ancora della procedura straordinaria semplificata sopradescritta, fermo restando che l’inadempimento alle presenti disposizioni può costituire un comportamento sanzionabile ai sensi dell’art.  comma 4, dell’atto di convenzione. Resta la ferma possibilità, per i concessionari in indirizzo, di avvalersi della procedura straordinaria nella modalità già nota, ovvero mediante presentazione della richiesta di dismissione/emissione, con la contestuale riconsegna del dispositivo di controllo e dei titoli autorizzatori.

 

Laddove i concessionari si trovino nella materiale impossibilità di riconsegnare i dispositivi dovranno presentare distinte richieste di dismissione/emissione. Infine, in relazione alle richieste N.O.D., alla luce delle istanze pervenute dagli operatori della filiera sarà possibile, nelle more della vigenza della procedura straordinaria di rilascio delle smar card ai produttori delle schede di gioco, nella misura massima non di 1000, ma di 2000”.

 

PressGiochi